Circolare n° 69 del 05/10/1976
In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11
novembre 1975 ed in relazione ai quesiti posti da vari soggetti interessati,
questo ministero ritiene opportuno precisare quanto segue:
Art. 1 lettera a):
1) Corsie di ospedali - Devono intendersi, ai fini della legge, i locali
destinati alla degenza dei malati ed occupati da due o più pazienti.
Tale interpretazione porta ad escludere i luoghi, quali per esempio le sale di attesa degli ambulatori o dei gabinetti medici, che non
sono destinati al ricovero ed alla degenza.
2) Aule delle scuole di ogni ordine e grado-Si intendono per tali i locali
adibiti esclusivamente all'insegnamento. Sono esclusi, quindi dall'ambito della
legge, corridoi, servizi igienici, scale, ingressi, uffici ed ogni altro locale
chiuso nel quale non si tenga lezione a studenti di
ogni ordine e grado.
3) Autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati
concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone-Sono
quelli adibiti esclusivamente al trasporto collettivo di persone e non ad altri
servizi, in particolare non vanno compresi i taxi in quanto, di norma, vengono
utilizzati in via privata ed esclusiva, né le auto in servizio di Stato in
quanto destinate a scopi diversi dal trasporto collettivo di persone.
4) Metropolitane-Vanno considerate, ai fini della legge, soltanto le relative
vetture destinate al trasporto dei viaggiatori, non anche tutti i locali (atri,
biglietterie, pensiline, ecc.) connessi a tale servizio.
5) Sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie,
portuali-marittime e aeroportuali - Sono i locali chiusi e confinanti adibiti
esclusivamente a tale scopo. Nono sono, pertanto, sottoposti al divieto: biglietterie,
ingressi, le uscite per l'imbarco sugli aerei, ecc.
Art. 1 lettera b):
1) Locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione - Sulla questione il
consiglio di Stato si è espresso nel senso che per tali debbano intendersi
quelli in cui più persone accedono non occasionalmente ma per un tempo ed uno
scopo definiti e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18 del t.u. della
legge di P.S. e all'art. 19 e segg. del relativo regolamento di
esecuzione. Sono, quindi, esclusi quei locali nei quali la sosta del
pubblico, pur prolungandosi notevolmente non risponde alle caratteristiche ora
menzionate e che si riassumono:
a) iniziativa e relativi soggetti promotori;
b) finalità (definite e conformi all'ordine pubblico, alla morale e alla sanità
pubblica);
c) località (predeterminata e aperta al pubblico);
d) tempo (definito nel giorno e nell'ora).
In particolare vanno esclusi i bar, i ristoranti, le sale da thè ed in genere
tutti i pubblici esercizi nei quali la confluenza del pubblico non risponde a
tale requisiti, non essendo giuridicamente possibile l'estensione in via
interpretativa della portata del divieto.
2) Sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale - Si intendono per tali
i locali chiusi destinati alla proiezione o alla rappresentazione teatrale
anche quando siano muniti di tetto apribile.
Non rientrano pertanto nel divieto le sale cinematografiche e teatrali
all'aperto (le cosiddette arene) e, per esempio, i foyers, le sale di attesa, i gabinetti ecc.
3) Musei - Il divieto si applica soltanto ai locali chiusi adibiti a tali scopi
con esclusione pertanto dei musei all'aperto, sempreché un eventuale divieto
non discenda da altre norme o disposizioni previste a tutela del patrimonio
artistico.
Artt. 2 e 9:
1) Soggetti legittimati a curare l'osservanza del divieto - Sono da
considerarsi tali coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizione di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali
indicati all'art. 1 lettere a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla
lettera b) del predetto articolo e i promotori di una pubblica riunione, che ne
abbiano dato avviso all'autorità competente a norma dell'art. 18 del t.u. delle
leggi di P.S. e dell'art. 19 e segg. del relativo regolamento di esecuzione.
L'osservanza del divieto è curata esponendo, in posizione visibile, cartelli
riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai
trasgressori, richiamando a mezzo del proprio
personale, le persone che trasgrediscono il divieto e sollecitando, ove del
caso, l'intervento dei soggetti legittimati ad accertare le infrazioni.
2) Soggetti legittimati ad accertare l'infrazione - Sono da considerarsi tali
coloro che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di P.S., nonché coloro
che, per legge, nell'esercizio delle loro funzioni sono ad essi equiparati (1).
(1) Sono esclusi i Vigili sanitari ed altri assimilabili, che
rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria nei limiti
del servizio.
Art. 11 - Amministrazione della sanità
Deve intendersi l'amministrazione sanitaria statale, e nel caso specifico, il
prefetto che, per quanto attiene all'attività connessa all'applicazione della
legge in esame va considerato come inserito nelle strutture del ministero della
sanità a livello periferico.
Spetta pertanto a tale autorità promuovere il procedimento di competenza
dell'intendenza di finanza.