Circolare n° 4 del
28/03/2001 Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di
divieto di fumo.
Gazzetta
Ufficiale Italiana n° 85 del 11/04/2001
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero per i beni e le attivita' culturali
Al Ministero del commercio con l'estero
Al Ministero della difesa
Al Ministero delle finanze
Al Ministero della giustizia
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Al Ministero delle comunicazioni
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
Al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Ai sig. ri presidenti delle giunte regionali
Ai sig. ri presidenti delle province di Trento e Bolzano
Ai sig. ri assessori regionali alla sanita'
Il fumo di sigaretta, com'e' noto dai dati riportati dalla letteratura
scientifica mondiale, e' causa di una molteplicita' di
patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, e' causato dal fumo di sigaretta. L'Organizzazione mondiale
di sanita' ha piu' volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella che e' stata definita "nuova epidemia" (90 mila morti
in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo).
Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o,
meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto,
passivamente la subisce.
L'ordinamento giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la
salute, come sancito all'art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi
all'esposizione anche passiva al fumo, alcune delle
quali, vigenti gia' da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per
una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi
ed applicativi.
In relazione ai quesiti posti da vari soggetti
interessati sull'applicazione della legge 11 novembre 1975, n. 584, e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, questo
Ministero ritiene opportuno precisare quanto segue.
NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI LIMITAZIONE E DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI APERTI AL
PUBBLICO
Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25.
"Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternita' e
dell'infanzia".
".... chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 e'
punito con la sanzione amministrativa fino a L. 40.000. E'
vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena della
sanzione amministrativa di L. 4.000."
Legge 11 novembre 1975, n. 584.
"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblico".
La legge persegue scopi di tutela della salute pubblica.
Consapevole dei danni che alla salute puo' arrecare il
fumo c.d. passivo, il legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di
fumo nei seguenti locali:
corsie d'ospedale;
aule delle scuole di ogni ordine e grado;
autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati
concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
metropolitane;
sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime,
aeroportuali;
lcompartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie date in concessione ai privati;
compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se
occupati da piu' di una persona;
locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove
si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R.
Lazio, sentenza n. 462/1995; Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 14 dicembre 1995);
sale chiuse di cinema e teatro;
sale chiuse da ballo;
sale-corse;
sale riunioni di accademie;
musei;
biblioteche;
sale di lettura aperte al pubblico;
pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995.
"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o
dei gestori di servizi pubblici".
La direttiva e' stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici
amministrativi che hanno interpretato estensivamente le norme della legge n.
584/1975.
Essa ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche.
Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita' montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
La direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di
fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi
regolamentari e disciplinari nonche' poteri di
indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse
dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto.
La direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per
l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:
1. per locale aperto al pubblico si deve intendere
quello in cui la generalita' degli amministrati e degli utenti accede, senza
formalita' e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
2. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo,
dalla p.a. e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
3. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da
privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al
pubblico;
4. i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11
novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di "locali aperti al
pubblico" nel senso precisato dalla direttiva (es. aule scolastiche: fra
le aule delle scuole di ogni ordine e grado si intendono ricomprese anche le
aule universitarie).
La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono
comunque, in virtu' della propria autonomia regolamentare e disciplinare,
estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del
1975. Nei locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo
di apporre cartelli con indicazione del divieto di fumo.
Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo.
Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati
nell'art. 1 della legge n. 584 del 1975, ancorche' non si tratti di locali
"aperti al pubblico" nel senso di locali in cui una generalita' di
amministrati e di utenti accede senza formalita' e senza bisogno di particolari
permessi negli orari stabiliti, si fornisce un elenco esemplificativo dei
locali che rientrano nella generica espressione usata dalla legge n. 584/1975,
cosi' come interpretata dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio,
"locali chiusi adibiti a pubblica riunione" in cui vige il divieto di
fumo, allo scopo di agevolare la corretta applicazione della normativa:
ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per
l'accettazione, sale d'aspetto e piu' in generale locali in cui gli utenti
richiedono un servizio - pagamento ticket, richieste di analisi, ecc...);
scuole di ogni ordine e grado, comprese le universita' (aule, corridoi,
segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc...);
uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni;
uffici di altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto,
uffici collocamento ecc..;
uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.);
distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al
pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il
pubblico);
uffici I.V.A., uffici del registro;
uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;
uffici delle societa' erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche,
societa' erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.);
banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della
pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria
per enti pubblici).
Competenze
dei dirigenti in ordine all'applicazione del divieto
di fumo.
I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio ovvero il
responsabile della struttura privata, sono tenuti ad individuare, con atto
formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri
prima citati, devono essere apposti i cartelli di divieto.
Spetta ad essi, quindi, predisporre o far predisporre
i cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalla direttiva:
divieto di fumo;
indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975);
sanzioni applicabili;
soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le
infrazioni (nominativo del funzionario/i preposto/i dal dirigente, con atto
formale, alla vigilanza sul divieto di fumo nonche' all'accertamento
dell'infrazione nei locali ove e' posto il cartello di divieto, o, ove non si
sia proceduto a nomina specifica, il nome del dirigente responsabile della
struttura pubblica ai sensi di legge e dei regolamenti).
Spetta ai dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, come
anticipato, individuare in ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari
incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla
contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle.
Detti funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte
del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorita' competente,
che, come si e' detto, e', nella maggior parte dei
casi, il prefetto, affinche' irroghi la sanzione.
Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio
per conto dell'amministrazione pubblica (concessionari di pubblici servizi) i
soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto e ad accertarne la
violazione sono coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni
d'autorita' assicurare l'ordine all'interno dei locali.
Nei locali privati nominativamente citati dall'art. 1 della legge n. 584 del
1975 (es. nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali figure si identificano nei conduttori dei locali individuati nella
lettera b) dell'art. 1 della legge citata.
Sanzioni.
La sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n. 584/1975 per il
trasgressore e' quella del pagamento di una somma di danaro da L.
Per effetto degli articoli 10 e 114 della legge n. 689/1981 le sanzioni
amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo a L. 4.000, e
quanto al massimo a L. 10.000.
Per effetto dell'art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai
sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", l'art. 10 della
legge n. 689/1981 e' cosi' modificato: "La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila
e non superiore a lire ventimilioni. ... Fuori dei casi espressamente stabiliti
dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non
puo' per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.".
L'art. 16 della legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta della
sanzione se il versamento viene effettuato entro
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata
dalla notificazione degli estremi della violazione.
In forza di tale norma il trasgressore puo' pagare 1/3
del massimo o il doppio del minimo se piu' favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo, per quanto detto sopra, e' piu'
favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a L. 24.000.
Va precisato in proposito che ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni
preliminari al codice civile, per incompatibilita', resta abrogato l'art. 8
della legge n. 584/1975 in quanto disciplina una materia successivamente
modificata da apposita legge, appunto la legge n. 689/1981 e che altre norme
dispongono il divieto di maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari (e
quindi di riscuotere
direttamente la sanzione dal trasgressore).
Per completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art. 7 della
legge n. 584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a far
osservare il divieto e vengono meno a questo loro dovere; la sanzione per
questi va da L.
Applicazione della sanzione.
1) Come si accerta l'infrazione:
a) negli uffici pubblici:
il funzionario preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione, deve
essere dotato degli appositi moduli di contestazione. In caso
di trasgressione, questi procedera' a compilare il modulo e a darne copia al
trasgressore.
Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, sessanta
giorni, il funzionario che ha accertato la violazione presentera'
rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex
art. 17, legge n. 689/1981), al prefetto (competente ex art. 9, legge n.
584/1975).
b) nei locali condotti da privati:
il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da lui
incaricato richiamera' i trasgressori all'osservanza del divieto e curera' che
le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a
norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c)
della direttiva 14 dicembre 1995).
2) Come si paga la contravvenzione:
il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della
contravvenzione, ove non sia diversamente individuato da specifiche normative
regionali si applica quanto segue:
a) si puo' pagare direttamente al concessionario del servizio di riscossione
dell'ente in cui e' stata accertata l'infrazione, compilando apposito modulo.
Il codice tributo da indicare e' il 131 T, che
corrisponde alla voce "sanzioni amministrative diverse da I.V.A." (V.
decreto legislativo n. 237/1997 e relativo allegato).
Va pero' inserito anche il codice "ufficio". Si tratta di un codice
che ogni amministrazione pubblica deve avere e che dovra' essere stampato sul
verbale di contestazione.
b) si puo' delegare la propria banca al pagamento sempre utilizzando lo stesso
modulo;
c) si puo' pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente
postale intestato a servizio riscossione tributi - concessione di ....
Si rammenta che il funzionario che ha accertato l'infrazione non puo' ricevere
direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data
di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e
documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con sentenza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso
contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla
normativa vigente, a chi e' stata contestata la
violazione e' data facolta' di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario
territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso
all'autorita' competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione
di pagamento della sanzione.
3) Autorita' competente a ricevere il rapporto.
Un aspetto problematico e' correlato alla
identificazione della autorita' competente a ricevere il rapporto sulle
violazioni accertate. Ove non sia diversamente individuato da specifiche
normative regionali si applica quanto segue.
L'art. 9 della legge n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale, dispone
che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentino il rapporto al
prefetto.
Tale disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme ai
sopravvenuti indirizzi
espressi dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988.
Il giudice delle leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato indicare
gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege n. 689/1981 quando le
violazioni siano attinenti a materie di competenza regionale.
In particolare, relativamente al divieto di fumo sui
mezzi di trasporto tranviario e delle ferrovie in concessione, nonche' nei
locali adibiti allo stesso servizio di trasporto, la sentenza ha precisato che,
quando l'infrazione inerisce attivita' affidate, a titolo proprio o di delega
alle regioni, a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 616/1977, la competenza a ricevere il rapporto deve essere imputata agli
organi dalle stesse individuati.
Lo stesso principio e' stato affermato dalla Corte con
riguardo al divieto di fumo nei locali chiusi di cui all'art. 1 della legge n.
584, "quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o
mezzi sui quali si esercita la competenza regionale (come ad esempio, le
strutture del Servizio sanitario nazionale, i musei e le biblioteche affidate
alle regioni)...".
Ne consegue che il rapporto va presentato alla regione quando la violazione sia
stata rilevata:
a) nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza
regionale;
b) nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano
competenze proprie o delegate;
c) nell'ambito degli uffici o delle strutture della regione o delle aziende o
istituzioni da essa dipendenti.
Il rapporto va presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per
territorio (art. 1, comma 1, voce Ministero dei trasporti, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982), quando
le violazioni siano state rilevate nell'ambito dei servizi di trasporto
pubblico rientranti nella competenza statale, ad esclusione delle violazioni
accertate negli ambiti di competenza delle Ferrovie dello Stato per le quali
occorre aver riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Il rapporto va presentato all'ufficio di sanita' marittima aerea e di frontiera
e all'ufficio veterinario di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna
quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza
(art. 1, comma 1, voce Ministero della sanita', del decreto del Presidente
della Repubblica n. 571/1982).
Il rapporto, infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti casi.