Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 Attuazione  dell'art.  51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come  modificato  dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

Gazzetta Ufficiale Italiana n° 300 del 29/12/2003

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto  l'art.  51,  comma  2  della  legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive  modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del  24  luglio  2003  sullo  schema  di  decreto  del Presidente della  Repubblica  recante  «Regolamento  di  attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto  l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano  sulla  tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51,  comma  2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;

Sulla  proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1.  Il  presente  decreto  recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province  autonome  di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei

non  fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i

rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.

Art. 2.

1.  Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del  presente  decreto,  i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei  relativi  impianti  di  ventilazione  e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

Roma, 23 dicembre 2003

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta

Il Ministro della salute

Sirchia

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

 

Allegato 1

REQUISITI  TECNICI  DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.

1.  I  locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b)   della   legge  16  gennaio  2003,  n.  3  devono  essere contrassegnati   come   tali   e  realizzati  in  modo  da  risultare adeguatamente  separati  da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti

requisiti strutturali:

      a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;

      b) essere  dotati  di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;

      c) essere  forniti  di  adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;

      d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.

2.  I  locali  per  fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici  di  ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria  di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da  altri ambienti  limitrofi  dove  e'  vietato  fumare.  L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per  ogni  persona che puo' essere ospitata nei locali in conformita' della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo  0,7  persone/mq.  All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.

3.  I  locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.

4.   La  superficie  destinata  ai  fumatori  negli  esercizi  di ristorazione,  ai  sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,  deve  comunque  essere  inferiore  alla  meta'  della  superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma  deve  essere  espulsa  all'esterno  attraverso  idonei impianti e funzionali  aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in  tema  di  emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.

6.  La  progettazione,  l'installazione,  la  manutenzione  ed il collaudo  dei  sistemi  di  ventilazione  devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e  di  risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).   I   soggetti  abilitati  sono  tenuti  a  rilasciare  idonea dichiarazione  della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte  ed  in conformita' dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini   del  necessario  controllo,  i  certificati  di  installazione comprensivi dell'idoneita' del sistema di espulsione, e i certificati annuali  di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorita' competente.

7.  Nei  locali  in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli,  adeguatamente  visibili,  che evidenziano tale divieto. Ai fini   della   omogeneita'  sul  territorio  nazionale,  tecnicamente opportuna,  tali  cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata  dalle  indicazioni  della  relativa prescrizione di legge, delle  sanzioni  applicabili  ai  contravventori  e  dei soggetti cui spetta  vigilare  sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

8.  Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello riportato  al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare  evidenza,  sono  adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

 9.   I  locali  per  fumatori  sono  contrassegnati  da  appositi cartelli,  con  l'indicazione  luminosa contenente, per le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».

 10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli  luminosi  recanti,  per le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7,  la  dizione:  «VIETATO  FUMARE  PER  GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE»,  che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato    funzionamento    degli    impianti    di   ventilazione supplementare,  determinando  la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

11.  Il  locale  non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche  tecniche  di  cui  ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione  della  normativa  di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3.