Direttiva  del 14/12/1995
Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione.

Gazzetta Ufficiale Italiana n° 11 del 15/01/1996



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Vista la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto;

Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando un proprio indirizzo giurisprudenziale, ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 1, lettera b), della legge 11 novembre 1975, n. 584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano intendersi per «locali chiusi adibiti a pubblica riunione» non solo quelli di proprietà pubblica, ma anche quelli di proprietà privata, in relazione alla fruibilità degli stessi da parte di membri indifferenziati della collettività per il servizio che vi si rende o per l'attività che vi si svolge;

Considerato che nella predetta decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio si rileva che dall'accoglimento del ricorso discende, per le amministrazioni interessate, l'obbligo di provvedere concretamente in maniera satisfattiva dell'interesse fatto valere;

Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare della decisione sopra citata, con l'argomentazione che «l'obbligo imposto alle amministrazioni intimate dalla sentenza appellata deve intendersi limitato all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione»; che «restano estranei all'ambito della efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali di proprietà pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati servizi dell'amministrazione» e che «il suddetto obbligo deve ritenersi operativo nei confronti dei soli ambienti con riguardo ai quali le singole amministrazioni intimate (Ministero della sanità, e Comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di ordinanza o di direttiva intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di cui all'art. 1 della legge n. 584 del 1975»;

Ritenuta peraltro l'opportunità, nel dare doveroso adempimento a quanto prescritto dalla giurisdizione amministrativa, di estenderne gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale, vale a dire non solo nei confronti delle amministrazioni parte in giudizio (Ministero della sanità e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) ma nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni naturali destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, nonché, per il tramite di queste, nei confronti dei privati esercenti pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento;

Visti gli articoli 2, comma 3, lettera d), e 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1995;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

ADOTTA
la seguente direttiva:


Art. 1 .
La presente direttiva, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarà osservata dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi ed associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali; dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.

Art. 2.
Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, secondo l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente atto.

Art. 3.
In particolare, saranno osservati i seguenti criteri interpretativi:
a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;
b) per locale «aperto al pubblico» s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali «aperti al pubblico» nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie;
d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.

Art. 4.
Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:
a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;
b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto, e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della sanità, che ne riferisce in Parlamento.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.