Legge
n° 584 del 11/11/1975 Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi
di trasporto pubblico.
Gazzetta Ufficiale Italiana
n° 322 del 05/12/1975
Art. 1.
È, vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado;
negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati
concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle
metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie,
autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti
ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio
viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle
ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in
quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il
servizio di notte;
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse
di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle
sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle
biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e
nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Art. 2.
[Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie
devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare;
nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con
l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori].
[Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della
contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello
Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di
trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano
le norme vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili].
Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare
l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettera a) e
b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo,
curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli
riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai
trasgressori.
Art. 3.
Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può
ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della
presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un
impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di
definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di
unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del
progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche
tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco,
sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità,
disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e
tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in
base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di
ventilazione.
Art. 4.
Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n.
819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di
cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale
cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio
cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del
regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei
casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano
condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica
sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di
fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di
pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma.
La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario,
dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio,
qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b)
del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il
sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione
all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3,
terzo comma.
Art. 6.
Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1,
lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al
precedente articolo.
Art. 7.
1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la
misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti
o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni
contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200
a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate
all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e'
trasmissibile agli eredi.
Art. 8.
La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente
al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle
mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia
entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può
provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto
corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione
della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla
contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento,
con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del
massimo della sanzione.
Art. 9.
I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme
richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo
il pagamento di cui al precedente articolo 8, presentano rapporto al prefetto
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove
questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine
utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per
la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne
ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore
della violazione.
L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere
inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del
luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso
per il pagamento.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata
sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che
l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza
ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo
comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da
imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della
registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto
l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica
a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto e ai soggetti
interessati.
È inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Art. 10.
Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione.
Art. 11.
Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il
pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della
Amministrazione della sanità procede l'intendenza di finanza, mediante
esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con
R.D. 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.
Art. 12.
La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia