Legge n° 3 del 16/01/2003 Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
Gazz.
Uff. Suppl. Ordin. n° 15 del 20/01/2003
Art. 51 - (Tutela della salute dei non fumatori.)
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono
essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto
alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed
il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo
stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i
modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono
essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente
rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei
quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le
persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti
locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come
sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare
d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle
infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche'
l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi
verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli
deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei
locali delle pubbliche amministrazioni.
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Note all'art. 51:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto
pubblico), come sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
"Art. 7.
1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 250;
la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in
presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma
da euro 200 ad euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 17 (Obbligo del rapporto).
- Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza,
al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1342, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al
sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa
competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al
trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita
la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente".
Si riporta di seguito il testo degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di ffimare in determinati locali e
su mezzi di trasporto pubblico):
"Art. 3.
- Il conduttore di uno dei locali indicati all'art. 1, lettera b) puo' ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'art. 1 della presente
legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche
di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento, contenente le
caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza dal divieto di fumare e' autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanita' dovra' emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore
di sanita', disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidita' relativa, velocita' e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'art. 1, lettera b),
in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione".
"Art. 5.
- Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare le misure di cui all'art. 140 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'art. 2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del
divieto di fumare prevista all'art. 3, terzo comma, e' sospesa dall'autorita' locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente
comma.
La sospensione puo' essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio,
qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente
gravi, il sindaco puo' revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'art. 3,
terzo comma".
"Art. 6.
- Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'art. 1, lettera b) tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al
precedente articolo".
"Art. 8.
- La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale e' ammesso a pagare il minimo della sanzione
nelle mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in I
talia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore puo' provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
contestazione o di notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalita' indicate nel verbale di
contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore e' ammesso al
pagamento, con le modalita' di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione".
"Art. 9.
- I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'art. 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il
pagamento di cui al precedente art. 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine
utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne
ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.
L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non puo' essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla
notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui e' stata accertata la violazione entro il termine
massimo prefisso per il pagamento.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione e' stata emessa, salvo
che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
Nel procedimento di opposizione l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo
comma del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita'
della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la
notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto ed ai soggetti interessati.
E' inappellabile la sentenza che decide la controversia".
"Art. 10.
- Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e'
stata commessa la violazione".
"Art. 11.
- Salvo quanto e' disposto dall'art. 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta
dell'amministrazione della sanita', procede l'Intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato
con regio decreto 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.