Legge n° 3 del 16/01/2003 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 15 del 20/01/2003  

Art. 51 - (Tutela della salute dei non fumatori.)
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

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Note all'art. 51:
 
-  Per  il  testo  dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di veda nelle note all'art. 1.
 
- Si  riporta  di seguito il testo dell'art. 7 della legge  11  novembre 1975,  n.  584  (Divieto  di  fumare in determinati  locali e su mezzi di trasporto 
pubblico), come sostituito  dall'art.  2  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448: 
 
"Art.  7.  
 
1.  I  trasgressori  alle disposizioni dell'art.  1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma da euro 25 ad euro 250; 
la misura della  sanzione  e'  raddoppiata  qualora la violazione sia commessa  in  presenza  di  una  donna in evidente stato di gravidanza  o  in  
presenza  di  lattanti  o bambini fino a dodici anni.
 
2.   Le   persone   indicate  all'art.  2,  che  non ottemperino  alle  disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma 
da euro 200 ad euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).
 
3.  L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi".
 
- Si  riporta  il  testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 
 
"Art.  17 (Obbligo del rapporto). 
 
- Qualora non sia stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione, salvo  che  ricorra  
l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui 
sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, 
al prefetto.
 
Deve  essere  presentato  al  prefetto  il  rapporto relativo  alle  violazioni  previste  dal testo unico delle norme  sulla  circolazione  stradale, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio 
decreto  8  dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1342, sui servizi di trasporto merci.
 
Nelle  materie  di  competenza delle regioni e negli altri   casi,   per  le  funzioni  amministrative  ad  esse delegate,  il  rapporto e' presentato 
all'ufficio regionale competente.
 
Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali e comunali  il  rapporto  e'  presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al 
sindaco.
 
L'ufficio  territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
 
Il  funzionario  o  l'agente  che  ha  proceduto  al sequestro   previsto   dall'art.   13  deve  immediatamente informare l'autorita' amministrativa 
competente a norma dei precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di sequestro.
 
Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare  entro centottanta giorni 
dalla pubblicazione della presente  legge, in sostituzione del decreto del Presidente della  Repubblica  13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati 
gli  uffici  periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo  comma,  anche  per  i  casi  in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la 
competenza. 
 
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite   le   modalita'  relative  alla  esecuzione  del sequestro  previsto  dall'art.  13,  al  
trasporto  ed alla consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla  eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara' altresi'  stabilita  
la destinazione delle cose confiscate. 
 
Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza, provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma precedente".
 
Si  riporta  di seguito il testo degli articoli 3, 5,  6,  8,  9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto  di  ffimare  in  determinati locali e 
su mezzi di trasporto pubblico): 
 
"Art.  3. 
 
- Il conduttore di uno dei locali indicati all'art.   1,   lettera   b)   puo'   ottenere  l'esenzione dall'osservanza  del  disposto  dell'art.  1 della presente 
legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o    un    impianto    di    ventilazione   rispettivamente corrispondenti   alle   caratteristiche  
di  definizione  e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
 
A   tal  fine  deve  essere  presentata  al  sindaco apposita  domanda  corredata  del progetto dell'impianto di condizionamento,  contenente le 
caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
 
L'esenzione dall'osservanza dal divieto di fumare e' autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
 
Il  Ministro  per  la  sanita' dovra' emanare, entro centottanta   giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente  legge, sentito il Consiglio superiore
di sanita', disposizioni  in  ordine ai limiti di temperatura, umidita' relativa, velocita' e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di  cui  all'art.  1, lettera b), 
in base ai quali dovranno funzionare   gli   impianti   di   condizionamento   o   di ventilazione".
 
"Art.  5.  
 
-  Ferme  le sanzioni pecuniarie previste dalla  presente  legge,  l'autorita'  di pubblica sicurezza puo' adottare le misure di cui all'art. 140 del 
regolamento per  l'esecuzione  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  18 giugno  1931,  n.  773,  approvato  con regio decreto 
6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
 
a) che  si contravvenga alle norme di cui all'art. 2, terzo comma;
 
b) che  gli  impianti di condizionamento non siano funzionanti  o  non  siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
 
Indipendentemente    dai    provvedimenti   adottati dall'autorita'   di  pubblica  sicurezza,  l'autorizzazione all'esenzione   dall'osservanza   del   
divieto  di  fumare prevista all'art. 3, terzo comma, e' sospesa dall'autorita' locale  di  pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b)   del  precedente 
 comma.  
 
La  sospensione  puo'  essere revocata  dal  sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la  constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, 
qualora  domanda  in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.
 
Nei  casi  di ripetute violazioni delle disposizioni contenute  nella  lettera  b)  del primo comma del presente articolo  o di violazioni particolarmente 
gravi, il sindaco puo'     revocare,     sentito    l'ufficiale    sanitario, l'autorizzazione  all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'art. 3,
terzo comma".
 
"Art.  6.  
 
- Sono a carico del conduttore di uno dei locali  indicati  all'art.  1,  lettera  b)  tutte le spese necessarie   per  l'esecuzione  dei  controlli  di  cui  al 
precedente articolo". 
 
"Art. 8. 
 
- La violazione, quando sia possibile, deve essere  contestata immediatamente al trasgressore, il quale e'  ammesso a pagare il minimo della sanzione 
nelle mani di chi accerta la violazione.
 
Se  non  sia  avvenuta la contestazione personale al trasgressore,  gli  estremi della violazione debbono essere notificati  agli  interessati  residenti in I
talia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.
 
Qualora  il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore  puo' provvedervi, entro il termine perentorio di  quindici  giorni  dalla  data  di  
contestazione  o  di notificazione,   anche  a  mezzo  di  versamento  in  conto corrente  postale nel luogo e con le modalita' indicate nel verbale di 
contestazione della violazione.
 
A   decorrere   dal  sedicesimo  giorno  e  fino  al sessantesimo    giorno    dalla   contestazione   o   dalla notificazione, il trasgressore e' ammesso al 
pagamento, con le  modalita' di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione". 
 
"Art.  9.  
 
-  I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni,  ai  sensi  delle  norme richiamate dall'art. 2 della  presente  legge,  qualora  non  abbia avuto luogo il 
pagamento  di cui al precedente art. 8, presentano rapporto al  prefetto  con  la  prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
 
Il  prefetto,  se  ritiene  fondato  l'accertamento, sentiti  gli  interessati  ove questi ne facciano richiesta entro  quindici giorni dalla scadenza del termine 
utile per l'oblazione,  determina,  con  ordinanza motivata, la somma dovuta  per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti  dalla  legge e ne
 ingiunge il pagamento, insieme con   le  spese  per  le  notificazioni,  all'autore  della violazione.
 
L'ingiunzione  prefigge  un termine per il pagamento stesso,  che  non  puo'  essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla 
notificazione.
 
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
 
Contro  di  essa  gli  interessati  possono proporre azione  davanti  al  pretore  del  luogo  in  cui  e' stata accertata  la  violazione entro il termine 
massimo prefisso per il pagamento.
 
L'esercizio   dell'azione  davanti  al  pretore  non sospende  l'esecuzione  forzata sui beni di coloro contro i quali  l'ingiunzione e' stata emessa, salvo 
che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
 
Nel  procedimento  di  opposizione  l'opponente puo' stare  in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto  disposto  dall'art. 82, secondo 
comma del codice di procedura  civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta  di  bollo  e la relativa decisione non e' soggetta alla formalita' 
della registrazione.
 
L'opposizione   si   propone  mediante  ricorso.  Il pretore  fissa  con  decreto  l'udienza di comparizione, da tenersi  entro  venti  giorni, e dispone la 
notifica a cura della  cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto ed ai soggetti interessati.
 
E'   inappellabile   la   sentenza   che  decide  la controversia".
 
"Art.  10. 
 
- Il diritto a riscuotere le somme dovute per   le   violazioni  indicate  dalla  presente  legge  si prescrive  nel  termine di cinque anni dal giorno in cui e'
 stata commessa la violazione".
 
"Art.  11.  
 
-  Salvo quanto e' disposto dall'art. 9, decorso   il   termine  prefisso  per  il  pagamento,  alla riscossione    delle    somme    dovute,    su    richiesta 
dell'amministrazione della sanita', procede l'Intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato 
con regio decreto 14 aprile 1970,  n.  639,  sulla  riscossione  coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.