DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Disposizioni generali

 

1. Definizione

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi vestiario con funzioni specifiche o attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo contro i rischi derivanti dall'attività svolta in un ambiente di lavoro. Non sono considerati DPI gli indumenti di lavoro ordinari, non specifici, le uniformi militari, le attrezzature per il pronto soccorso e militari, i materiali sportivi, ecc.

2. Fonti normative

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
MINISTERO LAVORO circolare 7 agosto 1995, n. 102 (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 - Prime direttive per l'applicazione).

3. Requisiti

I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione come le misure di protezione collettiva. Il lavoratore si può trovare di fronte ad un rischio residuo imprevedibile ed inevitabile nonostante il ricorso a provvedimenti preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le conseguenze di eventuali incidenti.
I DPI devono essere conformi a quanto previsto nel D.Lgs. n. 475/1992 e inoltre devono essere adeguati ai rischi da prevenire, non costituire di per sè cause di nuovi rischi e tenere conto dei parametri individuali dipendenti dall'utilizzatore e dalla natura del lavoro svolto.
Qualora più DPI siano forniti ad uno stesso lavoratore, gli stessi devono essere reciprocamente compatibili; nel caso che un DPI debba essere utilizzato da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle norme igieniche.
I DPI devono essere utilizzati dai lavoratori soltanto nei casi previsti e previa informazione del lavoratore da parte del datore di lavoro sulla natura dei rischi e la funzione protettiva del DPI.

4. Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori

Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI disponibili quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marchio CE), stabilirne le condizioni d'uso e disporne una manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all'uso dei DPI siano disponibili nell'impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano (in particolare, ove presenti lavoratori stranieri o comunque di lingua diversa da quella italiana, come ad es. in Alto Adige).
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela della loro salute e sicurezza con l'impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione dell'udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi (D.Lgs. n. 475/1992).
Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell'aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione del rischio in un luogo di lavoro.
Infine il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere indossato in permanenza, per tutto il tempo in cui è presente l'esposizione al rischio da cui deve proteggere.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento quando necessario.

5. Criteri per l'individuazione e l'uso

Per l'individuazione dei DPI necessari, le modalità d'uso e le circostanze nelle quali è possibile l'impiego, si può fare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, allegati III (schema indicativo per l'inventario dei rischi), IV (elenco indicativo dei DPI) e V (attività per le quali può rendersi necessario l'uso dei DPI).
Le indicazioni riportate negli allegati sono generiche e non esaustive per cui non va dimenticata l'esigenza di priorità da accordare alla protezione collettiva; i DPI rappresentano l'ultima difesa prima dell'infortunio.
I criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI, nonchè le circostanze e le situazioni in cui si renda necessario l'utilizzo degli stessi saranno oggetto di un apposito decreto ministeriale.
I DPI già in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 (1° marzo 1995) e commercializzati entro il 31 dicembre 1994 (D.Lgs. n. 475/1992) sono validi fino al 31 dicembre 1998, purché conformi alle norme vigenti.
Nel caso dei dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, la proroga è valida fino al 31 dicembre 2004.
Per l'acquisto dei DPI prima della scadenza prevista dal D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro dovrà attenersi nella scelta alle prescrizioni previste all'art. 42 del D.Lgs. sopra citato (Requisiti dei DPI) (circolare Ministero lavoro 7 agosto 1995, n. 102).

6. Sanzioni

Per l'inosservanza dell'art. 43, comma 3 del D.Lgs. n. 626/1994 (fornire ai lavoratori DPI conformi a quanto previsto dalla normativa), comma 4, lett. a) (manutenzione ed efficienza dei DPI), lett. b) (utilizzo dei DPI solo nei casi previsti), lett. d) (uso personale del DPI), lett. g) (formazione ed addestramento), comma 5 (addestramento indispensabile per gli otoprotettori e i DPI della III categoria del D.Lgs. n. 475/1992), il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da L. 3.000.000 a L. 8.000.000.
Per l'inosservanza  dell'art. 43, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 626/1994 (fornire ai lavoratori istruzioni comprensibili), lett. e) (informazione del lavoratore), lett. f) (informazione su ogni DPI), il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
I preposti sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.000.000 o con l'arresto fino a due mesi per la violazione dell'art. 43, commi 3 e 4, lett. a) (manutenzione ed efficienza dei DPI), b) (utilizzo dei DPI solo nei casi previsti) e d) (uso personale del DPI) del D.Lgs. n. 626/1994 o con l'ammenda da L. 300.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto sino ad un mese per la violazione dell'art. 43, comma 4, lett. c) (fornire ai lavoratori istruzioni comprensibili), e) (informazione del lavoratore) ed f) (informazione su ogni DPI).
I lavoratori che non osservano gli obblighi previsti nell'art. 44 del D.Lgs. n. 626/1994 sono puniti con l'ammenda da L. 400.000 a L. 1.200.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 6, comma 5, lettere e), g), l), ed n); ed 8, comma 1, lettere c), e d) del  D.Lgs. n. 271/99 si applicano le sanzioni previste dagli artt. 35 e 36.
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

ELMETTI, CASCHI E CUFFIE

OCCHIALI, VISIERE E SCHERMI

VIE RESPIRATORIE

CINTURE DI SICUREZZA

GUANTI

CALZATURE