DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Disposizioni generali
1. Definizione
Si intende per
dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi vestiario con funzioni
specifiche o attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo
contro i rischi derivanti dall'attività svolta in un ambiente di lavoro. Non
sono considerati DPI gli indumenti di lavoro ordinari, non specifici, le
uniformi militari, le attrezzature per il pronto soccorso e militari, i
materiali sportivi, ecc.
2. Fonti normative
DECRETO LEGISLATIVO
4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 in materia di
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
di protezione individuale)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive nn.
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro)
MINISTERO LAVORO circolare 7 agosto 1995, n. 102 (Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 - Prime direttive per l'applicazione).
3. Requisiti
I DPI devono essere
utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure
tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione come le misure di
protezione collettiva. Il lavoratore si può trovare di fronte ad un rischio
residuo imprevedibile ed inevitabile nonostante il ricorso a provvedimenti
preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le conseguenze di
eventuali incidenti.
I DPI devono essere conformi a quanto previsto nel D.Lgs. n. 475/1992 e inoltre
devono essere adeguati ai rischi da prevenire, non costituire di per sè cause
di nuovi rischi e tenere conto dei parametri individuali dipendenti
dall'utilizzatore e dalla natura del lavoro svolto.
Qualora più DPI siano forniti ad uno stesso lavoratore, gli stessi devono
essere reciprocamente compatibili; nel caso che un DPI debba essere utilizzato
da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle norme
igieniche.
I DPI devono essere utilizzati dai lavoratori soltanto nei casi previsti e
previa informazione del lavoratore da parte del datore di lavoro sulla natura
dei rischi e la funzione protettiva del DPI.
4. Obblighi del datore di
lavoro e dei lavoratori
Le responsabilità
del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI disponibili
quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli
presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La
scelta deve essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal
fabbricante del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marchio
CE), stabilirne le condizioni d'uso e disporne una manutenzione tale da
garantire la perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all'uso
dei DPI siano disponibili nell'impresa in una forma e una lingua comprensibili
ai lavoratori che li utilizzano (in particolare, ove presenti lavoratori
stranieri o comunque di lingua diversa da quella italiana, come ad es. in Alto
Adige).
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni
per i lavoratori interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel
rispetto delle istruzioni impartite.
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore
di lavoro sulle misure adottate a tutela della loro salute e sicurezza con
l'impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più
efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare
la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla
utilizzazione dei dispositivi di protezione dell'udito e di quelli destinati a
salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi (D.Lgs. n. 475/1992).
Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell'aggiornamento della scelta dei
DPI in ogni caso di variazione del rischio in un luogo di lavoro.
Infine il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere
indossato in permanenza, per tutto il tempo in cui è presente l'esposizione al
rischio da cui deve proteggere.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura
e di non apportare modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. I
lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento
quando necessario.
5. Criteri per
l'individuazione e l'uso
Per
l'individuazione dei DPI necessari, le modalità d'uso e le circostanze nelle
quali è possibile l'impiego, si può fare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994,
allegati III (schema indicativo per l'inventario dei rischi), IV (elenco
indicativo dei DPI) e V (attività per le quali può rendersi necessario l'uso
dei DPI).
Le indicazioni riportate negli allegati sono generiche e non esaustive per cui
non va dimenticata l'esigenza di priorità da accordare alla protezione
collettiva; i DPI rappresentano l'ultima difesa prima dell'infortunio.
I criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI, nonchè le circostanze e le
situazioni in cui si renda necessario l'utilizzo degli stessi saranno oggetto
di un apposito decreto ministeriale.
I DPI già in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 (1°
marzo 1995) e commercializzati entro il 31 dicembre 1994 (D.Lgs. n. 475/1992)
sono validi fino al 31 dicembre 1998, purché conformi alle norme vigenti.
Nel caso dei dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di
evacuazione, la proroga è valida fino al 31 dicembre 2004.
Per l'acquisto dei DPI prima della scadenza prevista dal D.Lgs. n. 626/1994, il
datore di lavoro dovrà attenersi nella scelta alle prescrizioni previste
all'art. 42 del D.Lgs. sopra citato (Requisiti dei DPI) (circolare Ministero
lavoro 7 agosto 1995, n. 102).
6. Sanzioni
Per l'inosservanza
dell'art. 43, comma 3 del D.Lgs. n. 626/1994 (fornire ai lavoratori DPI
conformi a quanto previsto dalla normativa), comma 4, lett. a) (manutenzione ed
efficienza dei DPI), lett. b) (utilizzo dei DPI solo nei casi previsti), lett.
d) (uso personale del DPI), lett. g) (formazione ed addestramento), comma 5
(addestramento indispensabile per gli otoprotettori e i DPI della III categoria
del D.Lgs. n. 475/1992), il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da L. 3.000.000 a L. 8.000.000.
Per l'inosservanza dell'art. 43, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 626/1994
(fornire ai lavoratori istruzioni comprensibili), lett. e) (informazione del
lavoratore), lett. f) (informazione su ogni DPI), il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da L.
1.000.000 a L. 5.000.000.
I preposti sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.000.000 o con
l'arresto fino a due mesi per la violazione dell'art. 43, commi 3 e 4, lett. a)
(manutenzione ed efficienza dei DPI), b) (utilizzo dei DPI solo nei casi
previsti) e d) (uso personale del DPI) del D.Lgs. n. 626/1994 o con l'ammenda
da L. 300.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto sino ad un mese per la violazione
dell'art. 43, comma 4, lett. c) (fornire ai lavoratori istruzioni
comprensibili), e) (informazione del lavoratore) ed f) (informazione su ogni
DPI).
I lavoratori che non osservano gli obblighi previsti nell'art. 44 del D.Lgs. n.
626/1994 sono puniti con l'ammenda da L. 400.000 a L. 1.200.000.
Per l'inosservanza
delle disposizioni di cui agli artt. 6, comma 5,
lettere e), g), l), ed n); ed 8, comma 1,
lettere c), e d) del D.Lgs. n. 271/99 si applicano le sanzioni
previste dagli artt. 35
e 36.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE