Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520
Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Capo I
Amministrazione centrale.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
(abrogati dall'art. 1 della L. 22 luglio 1961,
n. 628)
Capo II
Ispettorato del lavoro.
Art. 6
Art. 7
(abrogati dall'art. 29, della L. 22 luglio 1961, n. 628)
Art. 8
Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e
secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai
regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del
giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i
lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e
refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal
visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od
indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano
fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.
Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari
dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere
accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle
condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze.
Agli ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti
dalle contravvenzioni.
Art. 9
In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è
affidata alla vigilanza dell'Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga
opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita
prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.
(in materia di diffida si vedano ora gli articoli 20- 25 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)
Art. 10
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione
infortuni sono esecutive. Sono parimenti esecutive, quando siano approvate dal
capo dell'Ispettorato provinciale competente le disposizioni impartite dagli
ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito
all'Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale.
Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo
art. 31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione
sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il
Ministro ritenga di disporla.
Art. 11
1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori
nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa
fino a lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non
siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire
ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori
del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.
(vedasi: artt. 10, 32, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689; art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603; art. 11 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)
Art. 12.
(abrogato dall'art. 23, D.L. 2 marzo 1974, n. 30)
Art. 13
Art. 14
Art. 15
(da considerarsi abrogati dall'art. 29 della citata L.
22 luglio 1961, n. 628)
Art. 16
Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla
previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati all'Ispettorato del lavoro
i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in
soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi e in aumento ai pari grado
che si trovano nella medesima posizione per effetto del regio decreto-legge 26
luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294:
Marescialli d'alloggio maggiori . . . . ….. . . . n. 4
Marescialli d'alloggio capi . . . . . . . …. . …. » 6
Marescialli d'alloggio. . . . . . . . . . . …...… .
» 8
Brigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . » 11
Vice brigadieri . . . . . . . . . . . . . ….……. . .
» 11
Appuntati . . . . . . . . . . . . . . . ………… . . . » 11
Carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . ……….... .
» 179
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
(omissis, vedasi la L. 22 luglio 1961,
n. 628)
Art. 21
Ai servizi di pulizia, di custodia e di
fatica degli uffici dell'Ispettorato del lavoro può essere provveduto, oltre
che con l'opera del personale subaltemo, anche
mediante contratto di appalto.
Capo III
Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art.
22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
(omissis, da considerarsi abrogati dall'art. 29 della citata L. 22 luglio
1961, n. 628)
Capo IV
Norme generali.
a) Funzionamento degli Uffici centrali e periferici.
Art. 27
Art. 28
(omissis, da considerarsi abrogati dall'art. 29 della citata L. 22 luglio 1961, n. 628)
b) Collocamento fuori ruolo.
Art. 29
Il numero dei funzionari della carriera di concetto dell'Amministrazione
centrale e dell'Ispettorato del lavoro, che possono essere collocati fuori
ruolo, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958,
integrato dall'art.17 del regio decreto-legge 10
gennaio 1926, n. 46, è stabilito rispettivamente in cinque e cinque, dei quali
non più di due di grado 5° ed i rimanenti di grado non superiore al 6°.
c) Decentramento.
Art. 30
Le attribuzioni spettanti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ai
sensi dell'art. 2, ultimo comma, art. 7, art. 16, della legge 26 aprile 1934,
n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, dell'art. 5,
secondo comma, della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro
notturno dei fornai, e art. 7 del regolamento per l'esecuzione della legge
stessa, approvato con regio decreto 28 giugno 1908, n. 432, sono demandate
all'Ispettorato del lavoro.
Art. 31
Gli atti e provvedimenti emessi, in base al precedente articolo,
dall'Ispettorato del lavoro, a termini dell'art. 7 della legge 26 aprile 1934,
n. 653, nonché quelli emessi a termini degli artt. 6,
15, 17, della legge 22 febbraio 1934, n.370, sul
riposo domenicale e settimanale, de [gli artt. 26, 30
del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con regio decreto
14 aprile 1927, n. 530] ll' art. 70 D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, dellart. 4 della legge 23 novembre
1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e
consulenza, del [l'art. 18 del regolamento per l'esecuzione dei regi decreti 17
agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, approvato con regio decreto
25 gennaio 1937, n. 200] testo unico approvato con 'D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, hanno carattere definitivo.
Capo V
Norme transitorie e finali.
a) Disposizioni comuni all'Amministrazione centrale e all'Ispettorato del
lavoro.
Art. 32
Art. 33
(omissis, perchè privi di efficacia)
Art. 34
Il personale ispettivo che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, trovisi in servizio presso l'Ispettorato del
lavoro con le funzioni di gruppo B, secondo il disposto degli artt. 5 e seguenti del regio decreto 8 ottobre 1940, n.1842, e che alla data predetta, abbia esercitato tali funzioni
per almeno dieci anni, può essere, previo motivato giudizio favorevole del
Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato del lavoro, inquadrato nei posti
di grado iniziale risultanti disponibili nel ruolo di gruppo B dell'Ispettorato
medesimo.
Il personale che non venga inquadrato è mantenuto in servizio presso
l'Ispettorato del lavoro secondo le disposizioni di cui al citato regio decreto
8 ottobre 1940, n.1842, ed in corrispondenza delle
relative unità devono essere lasciati vacanti altrettanti posti di grado
iniziale del ruolo di gruppo B della tabella B annessa al presente decreto.
Art. 35
(omissis, perchè privi di efficacia)
b) Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
(omissis, perchè privi di efficacia)
c) Disposizioni finali.
Art. 49
Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e
sono abrogate quelle contrarie.
Art. 50
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello
stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le variazioni compensative eventualmente necessarie per l'applicazione
del presente decreto.
Tabella A - Ruolo dell'Amministrazione centrale.
Tabella B - Tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro.
Tabella C - Tabella dei ruoli degli Uffici del lavoro e della massima
occupazione.
(omissis, sostituite dalle tabelle allegate alla L.
22 luglio 1961, n. 628 e il D.M. 8 gennaio 1971)