Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n° 272
Adeguamento della normativa sulla
sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni
e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre
1998, n° 485.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre
1998, n. 485, concernente la delega al Governo in materia di sicurezza del
lavoro nel settore portuale marittimo;
Visto il codice della
navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
Visto il
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n, 547, recante norma
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme
generale per l'igiene del lavoro;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, recante norme
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
Vista la legge 10 aprile
1981, n. 157, inerente la ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale del lavoro n. 139 sulla prevenzione ed il controllo
dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;
Vista la legge 10 aprile
1981, n. 159, inerente la ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale del lavoro n. 147 relativa alle norme minime di
sicurezza da osservare sulle navi mercantili;
Vista la legge 19 novembre
1984, n. 862, inerente la ratifica ed esecuzione della
convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 152 relativa
alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
Vista la legge 10 ottobre 1990,
n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato,
Visto il decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione di direttive in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici., fisici e biologici durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo
10 settembre 1991. n. 304, concernente l'attuazione di
direttive relative ai carrelli semoventi per movimentazione;
Visto il
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, concernente attuazione della
direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivi
di protezione individuale;
Vista la legge 28 gennaio
1994. n. 84, concernente il riordino della
legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inerente attuazione di direttive
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente attuazione di direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto il
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al
citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 493, concernente attuazione della direttiva 92/58/CEE in ordine alle prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente
attuazione di direttive riguardanti il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, concernente attivazione di
direttive relative alle condizioni minime necessarie
per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escano e che
trasportano merci pericolose o inquinanti;
Visto il decreto legislativo
3 agosto 1998, n. 314, concernente attuazione di direttive relative
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività
delle amministrazioni marittime;
Vista la
preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 4 giugno 1999;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Viste la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio
1999;
Sulla proposta del Ministro
dei trasporti e della navigazione;
E M A N A
il
seguente decreto legislativo
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL
LAVORO
INERENTI LE OPERAZIONI E 1
SERVIZI PORTUALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Oggetto
1. Il presente decreto ha lo
scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei
servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale, in modo da:
a)
assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e malattie
professionali;
b)
determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche del datore di lavoro,
dei lavoratori in relazione alla valutazione dei
rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici;
c) definire
i criteri relativi all'organizzazione dei sistema di
prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoro;
d) dettare
le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione,
e) adottare
le misure di sicurezza in presenza di condizioni
particolari di rischio;
f)
assicurare la formazione e l'informazione dei personale
addetto alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché alle operazioni
di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Per quanto non
diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
ART. 2
Campo di applicazione
1. Le norme dei presente decreto si applicano alle operazioni ed ai
servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Il presente decreto non si
applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato
liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito
portuale.
ART. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a)
operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo,
deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni
altro materiale. operazioni complementari ed
accessorie svolte nell'ambito portuale;
b)
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi
operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in
armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale,
c)
datore di lavoro: il titolare dell'impresa portuale; il comandante della nave
che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni
portuali, in regime di autoproduzione,
ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n.
84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale, il titolare
dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi,
d)
merce pericolosa: la merce di cui al codice marittimo internazionale per il
trasporto delle merci pericolose (Codice I.M.D.G.);
e)
accessori di sollevamento e di imbracatura: quelli
definiti dal punto 4.1.1. dell'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
f)
luoghi di lavoro a terra: aree di carico, scarico e trasbordo delle merci e
relativi accessi;
g)
luoghi di lavoro a bordo: luoghi ove si svolgono
operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale;
h)
locali chiusi e angusti: ambienti di lavoro chiusi a bordo di navi di
dimensioni ridotte, privi di adeguata ventilazione
naturale;
i)
Autorità: l'autorità portuale o, ove non istituita, l'autorità marittima;
l)
ambito portuale: area delimitata e disegnata dal piano regolatore portuale
ART. 4
Documento di sicurezza
1. Il datore di lavoro
elabora il documento di cui articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994
e successive modifiche, di seguito denominato documento di sicurezza,
contenente anche:
a)
la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attività
dell'impresa portuale;
b)
l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in
relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e
dell'attrezzatura portuale utilizzata;
c)
il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di
lavoro;
d)
la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni
e i servizi portuali;
e)
l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di
protezione individuale da adottare in relazione ai
rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;
f)
le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio,
per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
g)
per il titolare dell'impresa concessionaria del terminal di cui all'articolo
18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area.
2. Il documento di sicurezza
deve essere custodito presso la sede dell'impresa portuale e copia dello stesso
deve essere trasmessa all'Autorità e all'Azienda unità sanitaria locale
competente.
3. Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali
insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni stesse, il
datore di lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza.
4. Il datore di lavoro comunica all'Autorità gli eventi
di cui al comma 3.
ART. 5
Obblighi del datore di lavoro
in ordine alla prevenzione incendi, evacuazione dei
lavoratori, pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, nel
corso delle operazioni e dei servizi portuali, deve:
a)
prevedere, in caso di operazioni nave-nave, un mezzo
nautico o idoneo mezzo collettivo di salvataggio allo scopo di garantire sia
l'evacuazione dei lavoratori sia l'eventuale trasporto di infortunati;
b)
avvalersi del "servizio integrativo antincendio portuale", di cui
alla legge 13 maggio 1940, n. 690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, in tutti i casi previsti dall'Autorità in
regolamenti od ordinanze, emanati su conforme parere del comandante provinciale
dei vigili del fuoco, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n.
287.
ART. 6
Formazione dei lavoratori
1. Il Ministero dei trasporti
e della navigazione promuove corsi di formazione ed aggiornamento dei
lavoratori addetti alle operazioni ed ai servizi portuali, nonché
alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in
ambito portuale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con onere a
carico dei datori ai lavoro.
2. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese datoriali e dei lavoratori, sono stabiliti contenuti e
modalità per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, nonché
criteri per il rilascio delle relative certificazioni.
ART. 7
Comitato di
igiene e sicurezza del lavoro
CAPO II
DISPOSIZIONI INERENTI LE
OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI
Mezzi di accesso
a bordo non in dotazione della nave
1. Il datore di lavoro mette
a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi le
seguenti caratteristiche:
a)
larghezza minima di 0,55 m.;
b)
corrimano ai lati o barriere di protezione laterali di altezza
netta minima non inferiore a 0,80 m;
c)
listelli antisdrucciolo e di tipo fisso;
d)
sistemi di illuminazione;
e)
rete di protezione da posizionarsi in corrispondenza
del punto terminale dei mezzi al di sotto degli stessi.
ART. 9
Scale di accesso
alle stive non in dotazione alla nave
1. Nella nave il cui fondo è
situato a più di 1,50 metri dal livello della coperta, e non vi siano scale di accesso alle stive in corrispondenza delle paratie
terminali, il datore di lavoro mette a disposizione scale di accesso alle stive
aventi le seguenti caratteristiche:
a)
per i piedi un appoggio sicuro la cui profondità,
aumentata dello spazio retrostante alla scala, sia di almeno 115 mm. per una
larghezza di almeno 250 mm., e per le mani un appoggio robusto;
b)
non ubicate internamente sotto il ponte più di quanto sia necessario per non
ostruire il boccaporto;
c)
poste sulla stessa linea dei dispositivi, che la continuano attraverso i
battenti o mastre dei boccaporti, rissati ai battenti o alle mastre stesse e
che offrano sostegno ai piedi e alle mani come indicato alla lettera a);
d)
munite di ganci di trattenuta da ancorare ad elementi fissi e aventi una
lunghezza tale che almeno un montante superi di 1 metro il piano di calpestio
superiore, qualora le scale impiegate siano di tipo non fisso.
2. Ove non sia possibile, in relazione alla costruzione della nave o al tipo di merce
trasportata, utilizzare una scala, il datore di lavoro mette a disposizione
altri mezzi di accesso alle stive, purché soddisfano le condizioni di
sicurezza; è, comunque, vietato l'utilizzo di scale di corda di forma
marinaresca dei tipo biscagline.
ART. 10
Spazio libero per l'accesso
alle stive
1. Il datore di lavoro deve:
a)
in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi lasciare
libero uno spazio di larghezza non inferiore a 80 cm per poter raggiungere i
mezzi di accesso alle stive;
b)
per le navi aventi merci in coperta prendere opportune misure atte a rendere
possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.
ART. 11
Boccaporti
1. Il datore di lavoro deve
provvedere affinché:
a)
durante le fasi di chiusura e apertura dei boccaporti e di manovra di
dispositivi di chiusura, azionati da forza motrice,
come porte a murata, rampe, ponti garage mobili, le operazioni siano segnalate
in modo da consentire l'allontanamento tempestivo dei lavoratori;
b)
i boccaporti delle stive, il cui fondo sia situato a più di 1,50 metri dal
livello della coperta, quando non protetti fino ad una altezza
netta di almeno 75 cm. da battenti o mastre, siano chiusi, se non utilizzati
per le operazioni; nel caso in cui tali boccaporti siano aperti, ma coperti da
tendoni o da cagnari, siano opportunamente protetti e
segnalati.
2. Le misure dei presente articolo si applicano anche durante i periodi
di riposo ed altre interruzioni di lavoro.
ART. 12
Locali chiusi a bordo delle
navi
1. Il datore di lavoro, prima
di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale chiuso,
deve:
a)
provvedere che l'ambiente sia stato convenientemente aerato;
b)
far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione
locali o depositi chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare
esalazioni tossiche e nocive per la salute dei lavoratore stesso.
2. Il datore di lavoro deve
provvedere affinché il lavoratore che per primo accede
ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di adeguata
lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso in modo da poter
essere tratto fuori tempestivamente in caso di emergenza.
ART. 13
Lavoro in stiva
1. Il datore di lavoro non
può far lavorare nella stessa stiva più di una squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in sezioni non adiacenti
situate in modo tale che la distanza fra i ganci dei rispettivi mezzi di
sollevamento risulti comunque non inferiore a 6 metri e sempreché
non sussista la possibilità di contatto tra mezzi di sollevamento al massimo sbraccio.
Non può, altresì, impiegare nella medesima stiva più di due squadre dislocate a
livelli diversi, ma sovrastanti.
ART. 14
Registro degli apparecchi e
degli accessori
1. È istituito, secondo un
modello da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un registro in cui siano indicati il numero e
la tipologia degli apparecchi di sollevamento e degli accessori e,
limitatamente alla nave, a quei mezzi non fissi in dotazione della nave, che
deve essere custodito dal datore di lavoro.
2. Il registro, comprensivo
di certificati ovvero verbali rilasciati ai sensi della vigente normativa in
occasione di verifiche degli apparecchi di
sollevamento e degli accessori da parte dei competenti organi, deve essere
tenuto a disposizione dell'Autorità, che può richiedere l'esibizione.
ART. 15
Controllo degli accessori
degli apparecchi di sollevamento a terra
1. Il datore di lavoro deve
sottoporre a controllo integrate almeno una volta
all'anno ogni tipo di accessorio e verificare, prima di ogni movimentazione le
braghe nei carichi pre-imbragati.
ART. 16
Manovra degli apparecchi di
sollevamento di bordo
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
il carico sia sollevato solo dopo essere stato imbracato o altrimenti rissato
in modo sicuro all'apparecchio di sollevamento dal segnalatore.
b)
non sia superata in alcun caso la portata massima indicata sugli apparecchi di
sollevamento e, qualora gli stessi abbiano più di una portata massima di utilizzo, siano dotati di efficaci dispositivi che
permettano al manovratore di determinare la portata massima in tutte le
condizioni di utilizzo, informandone l'impresa portuale.
ART. 17
Utilizzo dei veicoli nei
magazzini e nelle stive
1 . Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
i magazzini o le stive, nei quali si opera con carrelli,
siano convenientemente aerati;
b)
sia apposta ben chiara, nei piani superiori, l'indicazione dei
carico ammissibile per metro quadrato e del peso lordo a pieno carico
dei carrello impiegabile.
ART. 18
Uso dei trasportatori
meccanici continui
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
i trasportatori meccanici continui, nei punti di carico e scarico, alla testa
motrice e a quella di rinvio, nonché in altri punti,
siano dotati di appropriati dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio;
b)
i comandi per la manovra di due o più trasportatori meccanici continui che
lavorano in serie, consentano che il movimento s'interrompa, anche quando uno
di essi si arresta;
c)
ogni inizio e ripresa del movimento, quando i trasportatori si prolungano fuori
del campo visivo dei posti di comando, sia preceduto
da un segnale convenuto, ottico od acustico;
d)
i trasportatori meccanici continui siano dotati di dispositivi atti ad evitare
l'accumulo e la fuoriuscita del materiale e siano facilmente individuabili e
raggiungibili senza pericolo i punti di lubrificazione ed ingrassaggio.
ART. 19
Uso dei trasportatori
pneumatici
1. Il datore di lavoro, per
l'uso dei trasportatori pneumatici, provvede affinché:
a)
le aperture d'entrata dell'aria delle soffiere e dei ventilatori aspiranti siano protette con robusti graticci o
griglie metalliche;
b)
ogni mezzo di aspirazione sia dotato di un idoneo
strumento di misura della depressione che dia all'operatore un'indicazione
visiva in qualunque momento dello stato della depressione;
c)
ogni mezzo di aspirazione sia in grado di emettere un
segnale acustico a qualsiasi persona che lavori nelle vicinanze quando la
depressione scende all'80% o meno dei valore di regime stabilito o nella
eventualità che una pompa di aspirazione cessi di funzionare;
d)
il dispositivo di aspirazione sia usato solamente sul
tipo di merce particolarmente adatta ad essere trattenuta o aspirata con la
depressione o, altrimenti,. su carichi che abbiano una
superficie idonea per la presa a "ventosa";
e)
durante le operazioni di aspirazione, nessuna persona
possa accedere nella stiva o in qualsiasi altro luogo dove possa esservi un
cedimento dei carico o parte di esso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
25, comma 1, lettera c).
Art. 20
Operazioni sui vagoni
ferroviari
1. Il datore di lavoro deve:
a)
vietare, durante le manovre di carico e scarico di merci alla rinfusa e di
carico di tronchi sui vagoni, la presenza dei lavoratori sui vagoni stessi;
b)
fornire ai lavoratori scale o altri mezzi idonei,
qualora esigenze operative impongano la verifica delle merci o la copertura dei
carri scoperti;
c)
far utilizzare, per il carico e lo scarico di merci in colli, appositi piani caricatosi mobili ausiliari dei tipo
piattaforme, plancher, sui quali i lavoratori possano
trovare collocazione esterna al campo di azione dei mezzi di sollevamento;
d)
provvedere affinché i piani caricatori siano completi di indicazione
di massimo carico espresso in kg per mq di superficie e protetti sui lati da
parapetti o difese equivalenti qualora la loro altezza da terra superi 1,50
metri.
ART. 21
Informazioni ai lavoratori relativamente alle merci pericolose
1. Il datore di lavoro, in
base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta
allo sbarco rilasciata dall'Autorità marittima, deve informare i lavoratori incaricati
della esecuzione delle operazioni portuali sulla
natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità
delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la
loro manipolazione.
ART. 22
Sosta nelle aree portuali di
merci pericolose
1. L'Autorità, sentita
l'azienda unità sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le
modalità relativi al deposito temporaneo delle merci
pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.
ART. 23
Sostanze radioattive
1. Il datore di lavoro deve
assicurarsi che la movimentazione o la manipolazione ed il deposito di colli
contenenti sostanze radioattive siano effettuati per
il tempo strettamente necessario secondo le modalità individuate dall'Autorità
sentita l'azienda unità sanitaria locale competente.
ART. 24
Utilizzazione delle pallets
1. Il datore di lavoro
provvede affinché le pallets, comprese quelle "a
perdere", siano:
a)
di buona e di adeguata resistenza allo scopo per cui
sono impiegate;
b)
mantenute in buono stato di conservazione;
c)
impiegate in modo appropriato.
2. Il datore dì lavoro
provvede, altresì, affinché:
a)
nell'alzata il carico sia ben bilanciato e le braghe, stringendosi, non
danneggino il carico e le stesse pallets;
b)
per l'accatastamento, con non più di quattro pallets
cariche, sia costituita una solida base sul pavimento, o sul ponte, o sopra le
precedenti pallets,
c)
i forcali dei carrelli per la movimentazione
penetrino nelle pallets per una profondità pari al
75% della sua larghezza parallelamente ad essa;
d)
le pallets a perdere non siano reimpiegate,
qualora esse siano reimpiegabili, le stesse siano maneggiate accuratamente e
sistemate con ordine.
ART. 25
Precauzioni per i lavoratori
per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide
e merci pericolose
1. Il datore di lavoro deve:
a)
qualora il carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossico o
infiammabile o di causare impoverimento dei contenuto
di ossigeno nell'ambiente provvedere, tramite un consulente chimico di porto,
alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria e
all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure dì
sicurezza; comunicandole all'Autorità, che può disporre controlli;
b)
qualora durante le operazioni relative a merci alla
rinfusa i lavoratori debbano scendere ad operare in stiva o negli interponti,
mettere a disposizione dei lavoratori scale fisse, o mobili pronte all'uso,
atte ad assicurare un'immediata evacuazione in caso di pericolo per carico
franante;
c)
nello sbarco di rinfusa a mezzo apparecchi aspiranti, assicurarsi che i
lavoratori, addetti ad operazioni da effettuarsi in
stiva, utilizzino idonee cinture di sicurezza.
ART. 26
Utilizzo di benne
l. Il datore di lavoro deve, quando lo scarico viene
eseguito per mezzo della "benna" o altri mezzi simili, provvedere
affinché non sia effettuato il cosiddetto "lancio della benna", teso
a raccogliere la merce in punti della stiva difficilmente accessibili
all'attrezzo.
ART. 27
Precauzioni per i lavoratori relativamente alle merci congelate o refrigerate
l. Il datore di lavoro provvede affinché:
a)
i pompaggi di alimentazione del circuito frigorifero
cessino prima dell'inizio delle operazioni nell'ambiente interessato;
b)
quando all'interno della stiva o locale o contenitore frigorifero la
temperatura è inferiore a -14°C, il tempo di impiego
dei lavoratori addetti alla movimentazione delle merci all'interno di detti
locali sia contenuto in modo da garantire condizioni di sicurezza e di salute;
c)
non siano effettuate operazioni quando la temperatura all'interno della stiva o
cella frigorifera è inferiore a -22°c.
ART. 28
Merce in colli e in
contenitori
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
l'accesso dei lavoratori al piano superiore di merci in colli che non superino
i 5 metri di altezza e dei contenitori appilati su due ordini sia consentito con l'uso di scale
portatili, purché queste siano di lunghezza tale da garantire un sicuro ed
agevole accesso alla zona di lavoro;
b)
ai piani superiori delle merci in colli oltre i 5 metri di altezza
e dei contenitori. appilati
su tre o più ordini i lavoratori accedano:
1) a mezzo di piattaforme di lavoro elevabili;
2) a mezzo di gabbia, movimentata da portainer,
solidale con lo spreader ovvero a mezzo di spreader dotato di vano con adeguato parapetto e che la
movimentazione della gabbia avvenga lentamente ed il mezzo di sollevamento non
effettui più di un movimento per volta;
c)
i lavoratori, che operano oltre i 5 metri di altezza o
sul tetto di contenitori oltre il secondo ordine, od ove sì presenti comunque
il rischio di caduta. indossino una cintura di
sicurezza e siano agganciati all'apparecchio che li ha trasportati sulla
postazione di lavoro o ad altro apparecchio equivalente.
ART. 29
Movimentazione dei
contenitori
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
nelle operazioni di imbarco o sbarco, il sollevamento
dei contenitori pieni sia effettuato facendo uso degli appositi spreaders e il manovratore non proceda a virare il
contenitore prima di aver ottenuto la sicurezza della chiusura dei twist locks, attraverso l'indicazione delle apposite alette o
delle apparecchiatura automatiche di controllo; nel caso di sollevamento da
camion a mezzo gru. l'autista posizioni il contenitore
nel punto di aggancio sotto lo spreader solo dopo
essersi assicurato che il contenitore sia libero dai twist. Nel caso di utilizzo di spreaders a
chiusura manuale, al manovratore sia comunicato che la chiusura dei twist - locks è stata effettuata, qualora non siano disponibili spreaders, la manovra dei contenitori sia effettuata
mediante imbragatura che assicuri la verticalità dei
calanti d'angolo;
b)
i contenitori siano movimentati uno per volta, a meno che
non siano disponibili spreaders od idonei congegni
predisposti per operazioni multiple;
c)
i contenitori siano movimentati anche con carrelli elevatori equipaggiati con
idonee forche, solo nel caso in cui siano forniti delle apposite
tasche di presa.
2. Il datore di lavoro può
derogare alle prescrizioni dì cui al comma 1, lettera a), per la movimentazione
dei contenitori vuoti, purché siano adottate cautele volte ad assicurare la
corretta esecuzione delle operazioni ed a garantire l'incolumità dei
lavoratori.
ART. 30
Contenitori appilati e su pianali
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
i contenitori appilati su più ordini siano sistemati
in modo che i blocchi d'angolo combacino fra di loro,
per garantire stabilità a tutto l'appilaggio e che il
massimo strapiombo rispetto alla verticale non superi l'1,5%;
b)
i contenitori caricati su pianale siano ad esso
assicurati mediante serraggio dei rispettivi twist - locks, a meno che il pianale non sia fornito di apposite
guide laterali e d'angolo di invito e contenimento.
ART. 31
Protezioni e dotazioni dei
mezzi addetti alla movimentazione dei contenitori
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
la parte retrostante della cabina di guida dei
trattori e delle automotrici addetti alla movimentazione dei contenitori nei
terminali sia dotata di strutture idonee a proteggere il conducente da contatti
violenti in direzione orizzontale, salvo l'utilizzo di rimorchi specializzati;
b)
i mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione dei contenitori siano dotati
di fanaleria di circolazione di efficacia almeno pari
a quella prevista per le macchine operatrici in genere; siano inoltre
equipaggiati con fanali atti a realizzare condizioni di illuminazione di
massima sicurezza nell'area operativa, oltre che con dispositivo acustico, con
luce gialla lampeggiante ed ogni altro dispositivo che le condizioni di
esercizio locali facciano presumere utile per la sicurezza degli addetti;
c)
ogni mezzo, oltre ai normali freni di esercizio, sia
dotato di freno di soccorso da azionarsi in caso di pericolo.
2. Il datore di lavoro
provvede, altresì, che all'interno del terminale nessun mezzo, compresi gli
autoveicoli, superi la velocità di 30 Km/h.
ART. 32
Ausilio ai conducenti dei
mezzi di movimentazione dei contenitori
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
la circolazione dei mezzi operativi lungo la viabilità sia eseguita con
l'ausilio di segnalatori a terra ogni qual volta il conducente del mezzo non
sia in grado di controllare visivamente, in tutto o in parte, il percorso da
seguire;
b)
il segnalatore ed i lavoratori presenti nelle aree operative indossino
indumenti ad alta visibilità con bande o bretelle rifrangenti.
ART. 33
Movimentazione di merci in
colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
non siano utilizzate macchine movimentatrici a
portale dei tipo transcontainers,
ponti mobili su rotaie, e quelle di tipo a cavaliere, quali straddle
carriers e simili;
b)
la velocità di spostamento dei mezzi meccanici di
sollevamento e movimentazione non superi i 20 Km/h;
ART. 34
Divieto di imbarco
di veicoli con sovraccarico su navi traghetto e navi a carico orizzontale
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
non vengano imbarcati veicoli merci il cui carico
risulti superiore alla portata indicata nel documento di circolazione;
b)
la manovra di imbarco e sbarco avvenga con a bordo
solamente il conducente.
ART. 35
Stivaggio dei veicoli e
sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
prima dell'imbarco a bordo sia accertato che non vi siano perdite di
combustibile dal mezzo da imbarcare;
b)
i veicoli siano rizzati in modo sicuro;
c)
i veicoli e le merci siano distanziati in maniera da consentire un agevole
accesso ai lavoratori addetti alle operazioni di rizzaggio
e derizzaggio e comunque
intorno ad ogni veicolo sia lasciato uno spazio libero non inferiore a 40 cm;
d)
siano lasciati liberi i passaggi di disimpegno e le zone prospicienti
i mezzi antincendio;
e) siano tenuti fermi il
tergicristallo ed eventuali altri servizi elettrici;
f)
siano tenute spente le luci esterne ed interne;
g)
non siano chiuse a chiave le porte;
h)
durante l'imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei veicoli non sia
consentito fumare ed eseguire sulla nave lavori che comportino l'uso dì fiamme
libere o che possano generare sorgenti di ignizione nel locale veicoli e nelle zone scoperte di ponte
su cui sono sistemati;
i)
il motore dei veicoli sia tenuto acceso soltanto per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.
ART. 36
Livello di inquinamento
e rumorosità sulle navi traghetto e sulle navi a carico orizzontale
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
durante le operazioni di imbarco e sbarco il limite di
inquinamento dell'aria da ossido di carbonio sia contenuto al di sotto di 50 ppm; se tale limite è superato, siano utilizzate idonee
misure protettive individuali; se la concentrazione di ossido di carbonio
raggiunge 75 ppm le operazioni siano sospese e le
persone presenti ne locale siano allontanate;
b)
qualora il livello di rumorosità superi gli 85 decibels
siano utilizzate idonee misure protettive individuali.
ART. 37
Norme particolari per le navi
a più ponti provviste di elevatori
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a)
durante la manovra di imbarco e sbarco e in fase di
movimentazione all'interno della nave, il conducente dei veicolo sia assistito
da un segnalatore il quale deve indossare indumenti ad alta visibilità con
bande o bretelle rifrangenti;
b)
siano predisposte idonee misure, quali difese mobili, candelieri o mezzi
simili, volte a proteggere il vano di corsa dell'elevatore da qualsiasi
possibilità di accesso, quando la piattaforma mobile
non è presente.
TITOLO II
DISPOSIZIONI INERENTI LE
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE.
ART. 38
Documento di sicurezza
1. Qualora
i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più
imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa.
2. Il titolare dell'impresa capo-comrnessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a
bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive
modifiche, contenente anche:
a)
l'individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature
utilizzate, e delle imprese che eseguono i lavori;
b)
l'indicazione dei tecnico responsabile dei lavori a
bordo;
c)
la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente
di lavoro;
d) le
fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero
consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso
ambiente;
e) la
descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per
le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in
ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio;
f)
l'indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta
contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.
3. Il titolare dell'impresa capo-commessa consegna copia
dei documento di cui al comma 2 alle imprese che
operano a bordo, che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso
contenute ed a informare i lavoratori del suo contenuto prima dell'inizio dei
lavori.
4. Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attività delle
singole imprese fanno capo alle imprese stesse.
5. Il titolare dell'impresa
capo-commessa è tenuto a conservare copia dei documento
e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonchè a consegnarne copia all'Autorità ed all'Azienda
unità sanitaria locale competente.
ART. 39
Accesso alla nave, posti di
lavoro e di passaggio
1. Il datore di lavoro,
tenendo conto del numero dei lavoratori presenti a bordo e delle operazioni in
corso, provvede affinchè:
a)
siano messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione della
nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza, poste in banchina,
in zone sgombre per facilitare il transito delle persone;
b) le
vie di fuga dai vari locali siano segnalate con apposite
"frecce" fluorescenti, ed illuminate con impianto di luce di
emergenza.
ART. 40
Parapetti dei bacini
galleggianti
1. Il datore di lavoro
provvede affinchè:
a) i
bacini galleggianti siano provvisti di piani percorribili di sommità di parapetto normale su tutti i lati verso il vuoto;
b) il
parapetto verso l'interno del bacino sia abbattibile per consentire le
operazioni di orrneggio e
disormeggio delle navi in entrata o in uscita;
c) le
scale fisse, a gradini, poste all'intemo dei bacini,
siano, altresì, fornite di parapetto.
ART. 41
Galleggianti adibiti a lavori
dì manutenzione
1. Il datore di lavoro
provvede affinchè:
a)
le opere provvisionali, installate sui galleggianti, siano solidali con il
galleggiante stesso, su cui devono essere previste apposite
sedi di ancoraggio e adeguati tiranti;
b) i
ponteggi, facenti parte delle opere provvisionali del galleggiante, siano
protetti su tutti i lati da robusto parapetto ed idoneo fermapiede.
ART. 42
Impianti elettrici della nave
1. Il datore di lavoro, ove
un impianto elettrico della nave venga alimentato da
energia elettrica dall'estemo, provvede affinchè:
a)
tutti i circuiti per ricevere l'energia elettrica siano dotati di idonea protezione di sicurezza;
b)
tutti i circuiti prima di essere inseriti siano ispezionati al fine di
accertarne l'idoneità a ricevere energia elettrica da terra in condizioni di
sicurezza;
c)
se la nave si trova in bacino galleggiante, essa sia messa a terra.
ART. 43
Impianti elettrici
all'interno dei bacini galleggianti
1. Il datore di lavoro
provvede che ogni impianto elettrico, posizionato
sulla platea del bacino galleggiante, necessario all'esecuzione dei lavori, sia
a tensione di sicurezza non superiore a 50 V o munito di idonea protezione
differenziale.
ART. 44
Illuminazione di sicurezza
1. Il datore di lavoro
provvede affinchè:
a) le
zone interessate alla lavorazione ed al transito delle persone siano dotate di
un impianto per l'illuminazione di sicurezza alimentato da batterie di accumulatori, provviste di dispositivo di ricarica,
ovvero da gruppi elettrogeni indipendenti con dispositivo automatico.di avviarnento,
ovvero ancora da lampade di emergenza fisse con batteria incorporata.
b) le
vie di sfuggita siano segnalate anche in condizione di illuminazione
ordinaria.
ART. 45
Illuminazione di emergenza
1. Il datore di lavoro
provvede affinchè:
a)
l'impianto di illuminazione di emergenza per transito
con esodo sia indipendente dall'impianto di normale illuminazione della nave e
sia adeguato a garantire l'esodo in sicurezza dei lavoratori, assicurando
l'individuazione delle vie di emergenza e delle uscite di sicurezza;
b)
l'alimentazione dell'impianto di emergenza sia
effettuata tramite linee dedicate ed indipendenti, tali da garantire la normale
energia di distribuzione dello stabilimento e, in caso di emergenza, un'altemativa;
c) le
lampade dell'impianto di illuminazione di emergenza
siano tenute sempre accese.
ART. 46
Misure di prevenzione in caso
di uso di miscele ossiacitileniche,
della fiamma ossidrica. della saldatura elettrica e
sicurezza nelle operazioni di ossitaglio
1. In
caso di uso
a bordo di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica , saldatura elettrica ad
arco per lavori di qualsiasi genere, nonchè in caso
di operazioni di ossitaglio, il datore di lavoro deve
presentare domanda, corredata dal certificato di non pericolosità rilasciato
dal consulente chimico di porto all'Autorità marittima affinchè
la stessa, su conforme parere del comandante provinciale dei vigili del fuoco e
sentita l'Azienda unità sanitaria locale competente, rilasci il nulla-osta
all'uso della fiamma.
2. La domanda di cui al comma
1 deve contenere:
a)
natura e durata del lavoro;
b)
descrizione dei locali nei quali viene usata la fiamma
o altri simili mezzi;
c)
denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;
d) nominativo della persona esperta responsabile
dell'operazione.
3.
L'Autorità marittima rilascia il
nulla-osta di cui al comma 1 indicando le misure che devono essere adottate ai
fini della sicurezza e si riserva la facoltà di avvalersi, a spese del
richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli.
4. L'Autorità marittima provvede a trasmettere copia dei nulla-osta di cui al comma
1 all'Azienda unità sanitaria locale competente ai fini della vigilanza.
5. È vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi
con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entità o improrogabili.
6. Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro
deve munirsi di un certificato di "gas-free"
rilasciato da un consulente chimico di porto, attestante che nei locali,
compresi quelli adiacenti in cui devono essere eseguiti lavori, non vi siano
sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l'azione dei calore o delle scintille.
ART. 47
Operazioni di saldatura
elettrica
1. Il datore di lavoro
provvede affinchè:
a)
sia predisposto un adeguato sistema di ventilazione, nonchè
un sistema di aspirazione localizzata dei fumi alla
sorgente, tenuto conto della cubatura del locale;
b) la
zona di saldatura sia protetta con schermi di intercettazione
di radiazioni dirette o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli
altri lavoratori.
2. Per operazioni di
saldatura da effettuare in ambienti con presenza di
gas inerte o in atmosfera protetta, il datore di lavoro è tenuto a:
a)
munire i lavoratori, qualora non sia possibile dotare l'ambiente di adeguati sistemi di ventilazione, di adeguati respiratori
isolanti;
b)
munire, inoltre, i lavoratori di idonea cuffia
protettiva per le radiazioni U.V. e di casco con visiera dotato di vetro inattinico;
c)
schermare, nelle operazioni di saldatura su lega leggera, la zona interessata
all'operazione in modo adeguato per evitare che altri lavoratori possano essere
colpiti dalle radiazioni U.V. riflesse sulla lamiera.
ART. 48
Lavori in locali chiusi e
angusti
1. Il datore di lavoro provvede
affinchè:
a)
negli spazi chiusi e angusti, l'accesso di operai
isolati avvenga soltanto con assistenza esterna;
b)
sia prevista idonea ventilazione forzata ed adeguata illuminazione;
c)
ove, a causa di lavori già effettuati o di sostanze precedentemente
contenute, esistano rischi di esplosione, incendio, intossicazione o asfissia,
prima di fare accedere il personale, anche nei locali adiacenti, intervenga un
consulente chimico di porto che accerti, preventivamente, le condizioni di
respirabilità o di infiammabilità dell'aria presente nell'ambiente;
d)
nei lavori che implicano l'uso di cannelli ossiacetilenici, di pinze per la
saldatura, di utensili sprigionanti scintille, un
consulente chimico di porto accerti che nei locale non vi siano gas in
concentrazioni tali da provocare incendi od esplosioni;
e) per le lavorazioni a
fuoco sia predisposta idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti. Una
persona addestrata a svolgere il servizio di prevenzione antincendio assista
all'operazione. Qualora il servizio non fosse svolto
da membri dell'equipaggio, l'assistenza sia prestata da personale appartenente
ai "servizi integrativi antincendio" autorizzati dall'Autorità.
ART. 49
Lavori entro cisterne, casse,
depositi di combustibile. doppi fondi e locali simili
1. Il datore di lavoro deve
impedire che i lavoratori effettuino lavori all'intemo di cisterne, casse nafta, depositi di combustibile o
di lubrificanti, doppi fondi, intercapedini, o altri locali interni, comunque
pericolosi, delle navi, delle macchine o delle apparecchiatura, se prima non si
sia provveduto alla degasificazione degli ambienti ed
alla loro aerazione, se necessario anche forzata.
2. Quando debbono
effettuarsi eccezionalmente sopralluoghi o lavori di breve durata in cisterne
di petroliere od in grandi depositi con accesso dall'alto, se la presenza di
gas, vapori nocivi e temperature molto elevate non possono evitarsi con
sufficiente sicurezza, il datore di lavoro deve munirsi dei nulla osta
dell'Autorità marittima di cui all'articolo 46 e deve, comunque, provvedere affìnchè:
a)
i lavoratori siano muniti di cintura di sicurezza, e, ove necessario, di idonei apparecchi atti a consentire la normale
respirazione; e che essi siano assistiti da un operaio presso l'accesso dei
predetti locali, pronto ad intervenire in caso di necessità;
b)
le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione coi suddetti locali siano chiusi e bloccati, i tratti di
tubazione eventualmente liberi siano intercettati mediante flange
cieche o mezzi equivalenti e che sia applicato sui dispositivi di chiusura o di
isolamento un avviso con l'indicazione del divieto di manovra.
ART. 50
Operazioni di sabbiatura su
navi sottoposte a lavori
1. Il datore di lavoro vieta
nei lavori di sabbiatura "a secco" l'uso della sabbia silicea e di
materiali che diano luogo allo sviluppo di polveri
contenenti silice libera, assicurando l'utilizzazione solo di graniglia di
metalli o di altre sostanze prive di silice.
2. Tali lavori devono essere effettuati con modalità che non interferiscano con altri
lavori ed in orari differiti.
3. Il datore di lavoro deve:
a)
dotare i lavoratori addetti all'operazione di sabbiatura dei seguenti
dispositivi di protezione individuale:
1)
cappuccio o casco con visiera, con idonei protettori oculari, dotato di
regolatore di flusso d'aria;
2)
scarpe antiscivolo;
3)
idonea tuta protettiva;
4)
guanti;
5)
protettori auricolari;
6)
respiratore a presa d'aria esterna.
b)
controllare i filtri di depurazione dell'aria di alimentazione
al casco proveniente dal compressore;
c)
assicurare un sistema per l'interruzione automatica del getto che entri in
azione allo sganciamento accidentale della spingarda;
d)
predisporre per le operazioni di sabbiatura nei locali interni:
1) adeguata illuminazione;
2) sufficiente ventilazione di diluizione, garantendo
il controllo visivo o sonoro e l'assistenza da parte di un operatore esterno, ovvero attraverso l'adozione dei doppi controlli e dei doppi
comandi alla spingarda ed all'esterno.
e)
assicurare periodiche pulizie delle zone di lavoro, utilizzando anche idonee apparecchiatura meccaniche, al termine del turno di
lavoro e, comunque, al temine della lavorazione;
f)
predisporre un idoneo sistema per la raccolta dei materiale di risulta, da smaltire nel rispetto delle norme vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti.
3. Le operazioni di
sabbiatura al fasciame esterno delle navi, all'interno dei bacini galleggianti
e ad a costi ben definiti e, comunque, lontani dalle
zone dove si compiono operazioni commerciali, sono autorizzate dall'Autorità su
conforme parere dell'Azienda unità sanitaria locale competente.
ART. 51
Operazioni di pitturazione a spruzzo (airless)
1. Il datore di lavoro, per
le operazioni di pitturazione a spruzzo di tipo airless, che nel corso della lavorazione e nella successiva
fase di essiccazione possono produrre atmosfere
tossiche od esplosioni, deve provvedere a:
a)
togliere nella zona di lavoro e negli ambienti
comunicanti tutto quanto possa innescare incendi od esplosioni;
b)
interrompere l'alimentazione elettrica, ad esclusione delle utenze antideflagranti;
c)
rimuovere gli oggetti metallici, che cadendo
possono provocare scintille;
d)
verificare che nessuno porti con sé fiammiferi,
accendini, chiavi, coltelli ed ogni altro elemento che cadendo o sfregando
possa provocare scintille;
e) segnalare con idonei
cartelli la zona interessata alla pitturazione;
f)
ventilare l'ambiente con estrattori, di idonea portata
e di tipo "a sicurezza", che garantiscano l'allontanamento dei vapori
di solventi;
g)
preparare e miscelare pitture nello stesso
ambiente di lavoro, purché idoneo, controllato e ventilato ai sensi della
lettera o;
h)
disporre che nei locali interessati non si
svolgano altre lavorazioni;
i)
predisporre un impianto elettrico di illuminazione dei tipo "a sicurezza";
l)
disporre che i contenitori di pittura e di
solvente, non usati, siano chiusi e separati da fonti di calore, compresi i
raggi del sole;
m)
munirsi di pittura in quantità necessaria al
tipo di lavoro;
n)
conservare, al termine dei lavori, ogni quantità
residua di pittura o solvente in recipienti ermeticamente chiusi, con
l'indicazione in ordine al contenuto;
o)
non far effettuare, a
fine pitturazione, alcun'altra
lavorazione, se non dopo una valutazione ambientale eseguita dall'organo
tecnico in ordine alla situazione dell'ambiente di lavoro;
p)
effettuare la pitturazione
delle parti esterne della nave con modalità tali da evitare interferenze con
altre eventuali lavorazioni, o in orari differiti;
q)
dotare il personale addetto alla pitturazione di indumenti
antistatici, scarpe con suola senza chiodatura e prive di rifiniture
metalliche, respiratore isolante a presa d'aria esterna o maschera a filtro in
modo che il sistema di areazione in funzione
garantisca una concentrazione di ossigeno non inferiore al 17%.
2. Le operazioni di cui al comma
1 devono essere effettuate in condizioni
meteorologiche idonee secondo le prescrizioni dettate dall'Autorità sentita
l'Azienda unità sanitaria locale competente.
ART. 52
Operazioni di coibentazione
1. Il datore di lavoro non
deve consentire, sia in fase di nuove applicazioni sia in fase
di ripristino di coibentazioni, l'uso di materiali
contenenti amianto, nè aria compressa per pulizie di
qualunque tipo nel corso o alla fine dei lavori di coibentazione.
2. Il datore di lavoro
provvede affinchè:
a)
il materiale costituito da fibre minerali artificiali quali fibra
di vetro, lana di vetro e di roccia, fibre ceramiche o altro, che si può
presentare sotto forma di materassini, di cordolo, di coppella preformata, di
foglio, di pannello, ed altro, non sia accumulato nei locali di lavoro in
quantità superiore a quella necessaria per la lavorazione e protetto in idonee
condizioni;
b)
nelle operazioni di taglio, sagomatura e adeguamento dimensionale del materiale
di cui alla lettera a), per la successiva applicazione, in caso di formazione
di polveri di qualunque specie, siano adottate misure volte a
impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro delle
polveri derivanti;
c)
i locali di lavoro siano puliti mediante aspiratori a fine turno e non
contemporaneamente all'applicazione o installazione dei materiali;
d)
i locali in cui sono eseguite operazioni di coibentazione di consistente entità e durata o interventi
con materiali che possano disperdere fibre siano isolati dai locali in cui si
eseguono altre lavorazioni;
e)
le operazioni di taglio ed incollaggio di pannelli in poliuretano e l'applicazione di schiume poliuretaniche
siano effettuate usando idonei sistemi di aspirazione alla fonte, e gli
addetti alla, lavorazione siano dotati di tute monouso e idonei respiratori a
filtro.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROVE A MARE DI NUOVE
COSTRUZIONI E DI OPERE DI GRANDE TRASFORMAZIONE NAVALE
Documento di sicurezza
1. Il datore di lavoro deve,
con congruo anticipo rispetto al momento di inizio
delle prove, elaborare il documento di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, contenente anche:
a)
l'individuazione delle situazioni di emergenza ed i
relativi piani predisposti;
b)
la descrizione della situazione degli alloggiamenti e dei servizi igienico assistenziali aggiuntivi alla dotazione della nave.
ART. 54
Equipaggio e personale
tecnico imbarcato
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 16, del decreto del presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435 per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove
costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di
trasformazione o riparazione, il datore di lavoro provvede affinchè:
a)
sia assegnato un equipaggio, in conformità alla tabella di armamento
determinata dall'Autorità marittima, addestrato secondo la tipologia e le
caratteristiche della costruzione o nave oggetto delle prove;
b)
l'equipaggio riceva adeguata formazione relativamente alle
caratteristiche degli impianti di bordo e della loro utilizzazione, con
chiamata a bordo in congruo anticipo, in modo da garantire che lo stesso sia in
grado di fronteggiare situazioni di emergenza come l'abbandono della nave,
l'incendio grave, la collisione, l'incaglio, la falla, il pronto intervento,
l'uomo a mare, il pronto soccorso;
c)
nel corso delle ore notturne il personale che rimane a bordo, abbia adeguata sistemazione logistica;
d)
sia garantita la presenza a bordo di un medico e di un infermiere, di dotazioni
mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate in
relazione alla tipologia ed alla durata delle prove, nonchè
al numero dei personale imbarcato, secondo la vigente normativa;
e)
prima dell'imbarco la verifica dell'integrità e dell'efficienza degli impianti
e dei mezzi di sicurezza di bordo e di quelli imbarcati per lo svolgimento delle prove e l'applicazione di
tutte le norme previste dal documento di sicurezza di cui all'articolo 53 ed un
controllo accurato dei mezzi di salvataggio;
f)
a tutto il personale imbarcato sia consegnato un vademecum contenente le
informazioni di sicurezza e le norme di comportamento a bordo, e che tale
personale, prima dell'inizio delle prove, sia formato sulle materie contenute
nel vademecum.
ART. 55
Dimostrazioni al personale
imbarcato
1. Il datore di lavoro, prima
dell'uscita in mare della costruzione o della nave in prove di navigazione,
provvede affinchè sia
effettuata una dimostrazione pratica delle azioni di sicurezza, con particolare
riguardo all'illustrazione dei segnali di pericolo ed ai mezzi di salvataggio.
TITOLO IV
SANZIONI
Norma generale
1. I datori di lavoro, i
dirigenti, i preposti, il medico competente ed i lavoratori sono soggetti alle
sanzioni previste nel Titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dall'articolo 13, del decreto
legislativo19 dicembre 1994, n. 758 e dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242, salvo quanto previsto nel presente titolo.
ART. 57
Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti
1. Il datore di lavoro è
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione dell'articolo 5.
2. Il datore di lavoro ed il
dirigente sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per violazione dell'articolo 46, commi 1 e
6, ovvero per violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 46, comma 3, e di cui all'articolo 22.
3. Il datore di lavoro, il
dirigente ed il preposto sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni. per
violazione dell'articolo 4, comma 3;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per violazione dell'articolo 21;
c)
con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per le violazioni degli articoli da 8 a 13; da 15 a 20, da 23 a 37;
da 39 a 45: 46,comma 5 ; da 47 a 52; 54.
ART. 58
Contravvenzioni del titolare
dell'impresa capo-commessa
1. Il titolare
dell'impresa capo-commessa, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni
per violazione dell'articolo 38, comrna 3.
ART. 59
Sanzioni amministrative
1. Il datore di lavoro è
punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
sei milioni per violazione dell'articolo 14.
2. Il datore di lavoro, il
dirigente ed il preposto sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire sei milioni per violazione
dell'articolo 4, comma 4.
Art. 60
Misure accessorie
1. Nel caso di reiterate
violazioni delle disposizioni previste e sanzionate
dagli articoli 56, 57, 58 e 59, che comportino concreto pericolo per l'igiene,
la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'autorità può sospendere, per un
periodo non superiore a tre mesi, l'atto autorizzatorio
o concessorio all'esercizio dell'attività.
Art. 61
Estinzione delle
contravvenzioni
1. Alle
contravvenzioni di cui agli articoli 57 e 58 si applicano le disposizioni del
Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Le aziende
unità sanitarie locali sono l'organo di vigilanza competente per il
procedimento diretto alla estinzione della
contravvenzione di cui al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758 e agiscono a tal fine in coordinamento con le autorità indicate
all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e
successive modificazioni.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.