Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli
addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei
lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001, ed in
particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle
attivita' produttive, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita'
adeguate» sono sostituite dalle seguenti: [attitudine
e capacità adeguata].
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacita'
adeguate» sono sostituite dalle seguenti: [delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis].
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacita' adeguate»
sono sostituite dalle seguenti: [le
capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis].
Art. 2
Inserimento dell'art.
8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
[Art. 8-bis (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni).
1.Le capacità ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere
inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi e i
requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL,
dall’Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall’amministrazione della
Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di responsabile
del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è
necessari possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento,
a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei
rischi, anche di natura ergonomia e psicosociale, di organizzazione e gestione
delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda
e di relazioni sindacali.
5. I responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi
definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno
quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di
“Ingegneria della sicurezza e protezione” o di “Scienze della sicurezza e
protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro” sono esonerati dalla frequenza ai corsi di cui al comma 2.
7. E’ fatto salvo l’articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici,
previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe,
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le
relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per
materia, entro trenta giorni di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente
decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie
proprie o con le maggiori entrate derivati dall’espletamento di dette attività
a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche
amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta
nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione
del personale medesimo.].
Art. 3
Norma transitoria e
clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivita'
medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti
sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di
cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo
capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto o di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano
frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da
altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere
rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita'
in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3
febbraio 1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti e
capacita' dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunita' europea del
15 novembre 2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di entrata
in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia
autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.