Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n.
494
Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Recepimento della "Direttiva Cantieri"
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in
particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio
del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare, ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato
decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si
applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti
entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera
ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi
o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non
implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
Art. 2
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere :
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco è riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica,
il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal
committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione
dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi
dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'escuzione dei
compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione
dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice,
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'articolo 5;
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche.
Art. 3
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei
lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento
delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626/1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni
di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali
lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200
uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati
nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzionen dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore
per la progettazioe sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici
e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti.
Art. 4
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12,
comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al
documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera
a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto
di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n.
626 del
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione
dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di
cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il
piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del
piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede
a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per
l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di
sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b).
Art. 6
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è
esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori
dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di
cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).
Art. 7
Obblighi
dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del
titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto
previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 8
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano,
ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento
o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo
periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei
vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dellevoluzione del cantiere, della durata
effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in
prossimità del cantiere.
Art. 9
Obblighi dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente.
c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e
la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all' articolo 4, commi 1, 2 e 7, e articolo 7, commi 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 626/94.
Art. 10
Requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie
o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da
parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di
attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato
dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi
ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti
nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare
almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio
presso pubbliche amministrazioni che esplicano
nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in
servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che
producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più
esami del corso o dipoma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione
conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione
ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di
equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al
comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi
di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a
carico dei partecipanti.
Art. 11
Notifica preliminare
1. Il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica,
ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti
sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro
non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il
cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in
attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso
ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli
organi di vigilanza.
Art. 12
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano contiene l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori, nonché la stima dei
relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi
risultanti dalla eventuale presenza simultanea o
successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine
di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è
costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione. In particolare il piano contiene, in
relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas
ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta
dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori
in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni
o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase
di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese
prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto
di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano
operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei
lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per
l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui
esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio.
Art. 13
Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei
lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la
messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano
di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione
Art. 14
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di
ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per
la sicurezza può formulare proposte al riguardo.
Art. 15
Coordinamento della consultazione e partecipazione de lavoratori
Abrogato
Art. 16
Modalità di attuazione della
valutazione del rumore
2. Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è
fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti lavorazioni e compiti che comportano una
variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata
lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione
della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello
specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 39
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 17
Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei
lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto
dall'articolo 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all' all'articolo 11 del decreto legislativo n.
626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni
lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente
agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli
già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può
essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di
piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22 del
decreto legislativo n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti
sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento
dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito
servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono
esonerati da quanto previsto dall' articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994.
Art. 18
Aggiornamento degli allegati
1. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita
eventualmente
Art. 19
Norme transitorie
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in
qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo
svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle
costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o
privati;
l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare
versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento
dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore
tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o
privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la
concessione o l permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il
corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a)
e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente
competente.
Art. 20
Sanzioni relative agli
obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei
lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo,
3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.
Art. 21
Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma
1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c), e) ed f), e comma 1-bis;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22
Sanzioni relative agli obblighi
dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i
dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese
stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente
decreto.
2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'articolo 14, comma 1,
primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12,
comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13,
commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9,
comma 1, lettera a), 12, comma 3.
Art. 23
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e
12, comma 3.
Art. 23-bis
Estinzione delle contravvenzioni
1. Alle contravvenzioni
di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi
2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 24
Oneri
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà
fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
Art. 25
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A).
1. I lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in
cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee
elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di
sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per
la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza
superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in
tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti.
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11.
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'pera (nome (i) e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori
autonomi sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese gia' selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
Allegato IV
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I CANTIERI.
(Articolo 9)
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle
norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro
nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione
devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a
quelle indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione I Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali.
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso
l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in
modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Areazione.
2.1. Qualora vengano impiegati impianti di
condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in
modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere
eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita' o piani inclinati pericolosi; essi devono essere
fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superifici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono
essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni
appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le
pareti interamente vetrate nei locli o nei pressi dei posti di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da
materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di
circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con
le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in
modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta
con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte
e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposti ad altezza d'uomo
sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di
pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni
sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è
da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va
in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano
per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di
circolazione deve essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto
di emergenza facilmente identificabili e accessibili. Sezione II Posti di
lavoro nei cantieri all'esterno dei locali
1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo
da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una
struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e
intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza
sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di
ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di
una paratoia o di un cassone devono essere effettuati
soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli
regolari da una persona competente.
CORSO DI FORMAZIONE PER
(Articolo 10)
1. Durata del corso 120 ore.
2. Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e
l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi
e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento.