Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza
alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanita'
di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
relativi profili, relativamente alle aree del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con
singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la
figura del tecnico della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro;
Visto il parere del Consiglio
superiore di sanita', espresso nella seduta del 15
maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso nella adunanza generale del 19
dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17
gennaio 1997, con cui lo schema di regolamento e'
stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A D O T T
A
il
seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' individuata la figura
professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro e' l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante, e' responsabile, nell'ambito
delle proprie competenze, di tutte le attivita' di
prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale
nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di
igiene di sanita' pubblica e veterinaria.
2. Il tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con
compiti ispettivi e di vigilanza e', nei limiti delle
proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attivita' istruttoria, finalizzata al rilascio di
autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attivita'
soggette a controllo.
3. Nell'ambito dell'esercizio
della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro:
a) istruisce, determina,
contesta e notifica le irregolarita' rilevate e
formula pareri nell'ambito delle proprie competenze;
b) vigila e controlla gli
ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessita'
di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni
e malattie professionali;
c) vigila e controlla la
rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione
alle attivita' ad esse connesse;
d) vigila e controlla le
condizioni di sicurezza degli impianti;
e) vigila e controlla la qualita'
degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al
consumo e valuta la necessita' di procedere a
successive indagini specialistiche;
f) vigila e controlla
l'igiene e sanita' veterinaria, nell'ambito delle
proprie competenze, e valuta la necessita' di
procedere a successive indagini;
g) vigila e controlla i
prodotti cosmetici;
h) collabora con
l'amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio
ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro e sugli alimenti;
i) vigila
e controlla quant'altro previsto da leggi e
regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell'ambito delle
proprie competenze.
4. Il tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con
autonomia tecnico professionale le proprie attivita'
e collabora con altre figure professionali all'attivita'
di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera.
E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e
della qualita' degli atti svolti nell'esercizio della propria attivita' professionale.
5. Il tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro partecipa ad attivita' di studio, didattica e consulenza professionale
nei servizi sanitari e' nei luoghi dove e' richiesta
la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e
collabora direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo e alla
ricerca.
6. Il tecnico della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attivita' professionale, in regime di dipendenza o libero
professionale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla
normativa vigente.
Art. 2.
1. Il diploma universitario
di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, conseguito
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.