DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

OCCHIALI, VISIERE E SCHERMI

1. Premessa

Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.

2. Definizione

Gli occhiali, insieme agli schermi ed alle visiere, sono i più importanti dispositivi di protezione individuale (DPI) degli occhi contro i rischi meccanici (poveri, trucioli, schegge), ottici (raggi UV ed IR, laser), chimici (vapori, nebbie e fumi, soluzioni acide ed alcaline) e termici (il freddo può causare lacrimazione protratta, il calore può provocare infiammazioni o ustioni), generalmente tra loro variamente associati nella maggior parte dei luoghi di lavoro (saldatura, fotocomposizione, laboratori, industria metalmeccanica e del legno in particolare).
Gli schermi sono generalmente utilizzati per lavori di saldatura o in prossimità di masse incandescenti per brevi periodi, portati a mano dallo stesso lavoratore oppure, se fissi, sono posizionati davanti al pezzo su cui lavorare.
Le visiere, più comode degli schermi, sono generalmente integrate da un elmetto di protezione ed abbassate in caso di lavorazioni a rischio.
Visiere e schermi proteggono, oltre agli occhi, anche il volto dell'operatore.

3. Fonti normative

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 524 (Attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 224 (Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16.4.1987, n. 183)
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 relativa ai dispositivi di protezione individuale)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)
UNI EN norma 165 (Mezzi di protezione personale degli occhi)
UNI EN norma 169 (Mezzi di protezione personale degli occhi: filtri per la saldatura e tecniche connesse: Requisiti di trasmissione ed utilizzazioni raccomandate)
UNI EN norma 170 (Mezzi di protezione personale degli occhi: filtri ultravioletti
. Requisiti di trasmissione ed utilizzazioni raccomandate)
UNI EN norma 171 (Mezzi di protezione personale degli occhi: filtri infrarossi
. Requisiti di trasmissione ed utilizzazioni raccomandate)

4. Tipologia e requisiti delle protezioni

Gli occhiali di protezione, in generale, devono possede un campo visivo ampio e devono essere robusti e resistenti agli urti, non avere sporgenze, irregolarità che possano causare danno o disagio agli utilizzatori o causare irritazioni cutanee.
I materiali devono essere fisiologicamente inerti, di bassa conducibilità termica, atossici ed inodori.
Il fissaggio dovrebbe essere effettuato a mezzo di astine o bande elastiche con idoneo sistema di regolazione della lunghezza; gli occhiali dovrebbero avere un peso minimo, la parte ottica perfettamente alloggiata nella sua sede ed essere ben rifiniti esteticamente, resistenti alla combustione, alla corrosione delle parti metalliche, alla disinfezione.
In ultimo, la lavorazione deve essere esente da bolle, vi deve essere una ottima trasparenza della parte ottica, assenza di effetti sferico, astigmatico, o prismatico.
Per quanto riguarda la costituzione della lente, questa potrebbe essere in vetro organico termoplastico a base di carbonio, vetro minerale a base di silice o vetro organico termoindurente a base di resine sintetiche (infrangibile).
In caso di lente scura, l'occhiale deve assicurare comunque una buona visione e proteggere dalle radiazioni nocive.
I vetri dovrebbero avere almeno 40 mm di altezza e 50 mm di larghezza e dovrebbe essere resa nota ai lavoratori la differenza strutturale tra:

Ø      vetri di sicurezza (con resistenza alla rottura),

Ø      vetri composti (in cui la parte rivolta verso l'occhio rimane intatta perché trattenuta da una pellicola di plastica),

Ø      vetri temperati, in cui in caso di rottura i vetri si disperdono in piccolissimi pezzi non taglienti.

Per quanto riguarda le lenti a contatto, ci si dovrebbe attenere alle seguenti indicazioni:

Ø      dovrebbero essere prescritte ed applicate da un medico oculista e dovrebbe esservi la possibilità, sul posto di lavoro, di seguire le istruzioni impartite in merito al lavaggio e disinfezione, reidratazione eventuale per lenti morbide idrofile, limite di tempo giornaliero per utilizzazione, controllo oculistico dopo il periodo di adattamento;

Ø      non dovrebbero essere usate in ambienti polverosi oppure ove vi siano vapori (se lenti morbide). Non devono essere usate senza occhiali protettivi in quanto vi sono sostanze irritanti che possono comportare pericolo di lesioni. Negli ambienti molto caldi (saldatura, verniciatura) vi è il rischio che le lenti possano essiccare ed aderire alla cornea. Si deve pertanto rendere nota la condizione di portatore di lenti a contatto al capo reparto o ad altri lavoratori al fine di far rimuovere le lenti in caso di personale incapacità o impossibilità o in emergenza.


5. Questioni interpretative

In tema di legislazione in merito all'uso delle protezioni personali, si ritiene di dover applicare il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in caso di questioni inerenti l'igiene del lavoro e, quindi, la protezione contro le malattie professionali, mentre si dovrà applicare il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 in caso di problematiche correlate alla protezione dagli infortuni sul lavoro.

6. Adempimenti amministrativi

La scelta degli occhiali di sicurezza deve essere effettuata nel rispetto delle procedure elencate negli artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 626/1994 e cioè:

Ø      esame preliminare del tipo di protezione con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

Ø      definizione delle caratteristiche necessarie affinché gli occhiali possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di sicurezza (tenendo conto del rischio aggiuntivo determinato dall'uso degli stessi occhiali);

Ø      informazione ai lavoratori e/o dai loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia di sicurezza e salute in caso di impiego di attrezzature di protezione individuale sui luoghi di lavoro.

Dovranno essere scelte protezioni con il marchio CE (conformità dei requisiti essenziali di sicurezza attestati dal fabbricante) che ostacolino il meno possibile i gesti da compiere e le posizioni da assumere, adeguate ai rischi da prevenire, che rispondano alle condizioni esistenti sul posto di lavoro e tengano conto delle esigenze ergonomiche.
Gli occhiali dovranno essere forniti gratuitamente, insieme ad informazioni adeguate sulla loro utilizzazione ed efficacia, e dovranno essere di uso personale.
Secondo l'allegato II del D.Lgs. n. 475/1992 (2.2) i dispositivi di protezione individuale come gli occhiali, che avvolgono le parti del corpo da proteggere, devono essere sufficientemente aerati onde limitare il sudore derivante dal fatto di portarli oppure devono essere dotati, se possibile, dispositivi per assorbire il sudore.
Inoltre, (2.3) devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore, devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività e, se devono proteggere da sostanze pericolose ed agenti infettivi (3.10.2), devono essere tali da impedire la penetrazione e diffusione nelle prevedibili condizioni d'impiego (chiusura ermetica o stagna).
Per agenti particolarmente pericolosi le protezioni devono essere sottoposte a prove che permettano di classificarle a secondo della loro efficacia.
Secondo l'allegato V del D.Lgs. n. 626/1994 (§ 3) occhiali, visiere o maschere dovrebbero essere utilizzati nel corso delle attività di:

Ø      saldatura, molatura e tranciatura

Ø      scalpellatura, lavorazione e finitura di pietre

Ø      meccanica con uso di estrattori di bulloni o impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

Ø      fucinatura a stampo, rimozione e frammentazione di schegge

Ø      sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi ed alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi

Ø      impiego di pompe a getto liquido, manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse

Ø      lavori che comportino esposizione a calore radiante

Ø      impiego di laser

Si ricorda la necessità di segnalare con opportuni cartelli (segnaletica di sicurezza) l'obbligo di indossare gli occhiali nelle lavorazioni a rischio.

7. Sanzioni

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)

Per i datori di lavoro:

In tema di sicurezza:

Ø      la violazione dell'art. 382 (fornitura di occhiali ai fini della sicurezza) del D.P.R. n. 547/1955 è sanzionata, ai sensi dell'art. 389 (c) con l'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi;

Ø      la violazione dell'art. 4 (a) (b) e (c) del D.P.R. n. 547/1955 (attuare le norme, rendere edotti i dipendenti, disporre ed esigere l'uso di occhiali ai fini della sicurezza) è sanzionata con un'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi;

Ø      le violazioni degli artt. 12, 92, 259 e 352 del D.P.R. n. 547/1955 sono sanzionate ognuna con un'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi.

In tema di igiene del lavoro:

Ø      la violazione dell'art. 26 (occhiali in dotazione personale) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con un'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 2 mesi;

Ø      la violazione dell'art. 4 (c) (fornitura di occhiali per l'igiene del lavoro) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 8.000.000 o con l'arresto da 3 a 6 mesi;

Ø      la violazione dell'art. 4 (d) del D.P.R. n. 303/1956 (disporre ed esigere l'uso di occhiali) è sanzionata con l'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi.


Per i preposti:

In tema di sicurezza:

Ø      la omessa vigilanza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 su quanto disposto all'art. 6 (d) ed (e) (divieto di modifica degli occhiali senza autorizzazione) dello stesso decreto è sanzionata con l'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi;

Ø      la omessa vigilanza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 su quanto disposto all'art. 6 (a), (b) e (c) (osservare norme e misure disposte per la sicurezza, usare con cura gli occhiali, segnalarne le deficienze) è sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.000.000 o con l'arresto fino a 2 mesi.

In tema di igiene del lavoro:

Ø      la violazione dell'art. 4 (b) (rendere edotti i lavoratori delle misure di prevenzione) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con un'ammenda massima di L. 4.000.000 o con l'arresto da 1 a 3 mesi;

Ø      la violazione dell'art. 4 (d) (disporre ed esigere l'uso degli occhiali) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con un'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 2 mesi.

Per i lavoratori:

In tema di sicurezza:

Ø      l'inosservanza dell'art. 6 (d) ed (e) del D.P.R. n. 547/1955 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.500.000 o con l'arresto fino a 1 mese;

Ø      l'inosservanza dell'art. 6, (a) (b) e (c) del D.P.R. n. 547/1955 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 800.000 o con l'arresto fino a 15 giorni.

In tema di igiene del lavoro:

Ø      l'inosservanza dell'art. 5 (d) (non modificare gli occhiali senza averne avuto l'autorizzazione) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.500.000 o con l'arresto fino a 1 mese;

Ø      l'inosservanza dell'art. 5 (a), (b) e (c) (osservare le norme e le misure disposte dal datore di lavoro, usare con cura gli occhiali, segnalare le deficienze degli occhiali) è sanzionata con un'ammenda massima di L. 800.000 o con l'arresto fino a 15 giorni.

Altre sanzioni sono riportate nella nota Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni generali.