DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
OCCHIALI, VISIERE E SCHERMI
1. Premessa
Le disposizioni a
carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui
criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale,
sono riportati nell'apposita nota illustrativa in
materia di DPI.
2. Definizione
Gli occhiali,
insieme agli schermi ed alle visiere, sono i più importanti dispositivi di
protezione individuale (DPI) degli occhi contro i rischi meccanici (poveri,
trucioli, schegge), ottici (raggi UV ed IR, laser), chimici (vapori, nebbie e
fumi, soluzioni acide ed alcaline) e termici (il freddo può causare
lacrimazione protratta, il calore può provocare
infiammazioni o ustioni), generalmente tra loro variamente associati nella
maggior parte dei luoghi di lavoro (saldatura, fotocomposizione, laboratori,
industria metalmeccanica e del legno in particolare).
Gli schermi sono generalmente utilizzati per lavori di saldatura o in
prossimità di masse incandescenti per brevi periodi, portati a mano dallo
stesso lavoratore oppure, se fissi, sono posizionati davanti al pezzo su cui
lavorare.
Le visiere, più comode degli schermi, sono generalmente integrate da un elmetto
di protezione ed abbassate in caso di lavorazioni a rischio.
Visiere e schermi proteggono, oltre agli occhi, anche il volto dell'operatore.
3. Fonti normative
DECRETO PRESIDENTE
REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per
l'igiene del lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 524 (Attuazione della direttiva
CEE n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n.
79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 224 (Attuazione della
direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della
legge 16.4.1987, n. 183)
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva CEE n.
89/686 relativa ai dispositivi di protezione individuale)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro)
UNI EN norma 165 (Mezzi di protezione personale degli occhi)
UNI EN norma 169 (Mezzi di protezione personale degli occhi: filtri per la
saldatura e tecniche connesse: Requisiti di trasmissione ed utilizzazioni
raccomandate)
UNI EN norma 170 (Mezzi di protezione personale degli occhi: filtri
ultravioletti. Requisiti di trasmissione ed
utilizzazioni raccomandate)
UNI EN norma 171 (Mezzi di protezione personale degli occhi: filtri infrarossi.
Requisiti di trasmissione ed utilizzazioni
raccomandate)
4. Tipologia e requisiti
delle protezioni
Gli occhiali di
protezione, in generale, devono possede un campo visivo ampio e devono essere
robusti e resistenti agli urti, non avere sporgenze, irregolarità che possano causare danno o disagio agli utilizzatori o causare
irritazioni cutanee.
I materiali devono essere fisiologicamente inerti, di bassa
conducibilità termica, atossici ed inodori.
Il fissaggio dovrebbe essere effettuato a mezzo di
astine o bande elastiche con idoneo sistema di regolazione della lunghezza; gli
occhiali dovrebbero avere un peso minimo, la parte ottica perfettamente
alloggiata nella sua sede ed essere ben rifiniti esteticamente, resistenti alla
combustione, alla corrosione delle parti metalliche, alla disinfezione.
In ultimo, la lavorazione deve essere esente da bolle, vi deve essere una ottima trasparenza della parte ottica, assenza di
effetti sferico, astigmatico, o prismatico.
Per quanto riguarda la costituzione della lente, questa potrebbe essere in
vetro organico termoplastico a base di carbonio, vetro minerale a base di silice o vetro organico termoindurente a base di
resine sintetiche (infrangibile).
In caso di lente scura, l'occhiale deve assicurare comunque
una buona visione e proteggere dalle radiazioni nocive.
I vetri dovrebbero avere almeno
Ø
vetri di sicurezza (con resistenza alla rottura),
Ø
vetri composti (in cui la parte rivolta verso l'occhio
rimane intatta perché trattenuta da una pellicola di plastica),
Ø
vetri temperati, in cui in caso di rottura i vetri si
disperdono in piccolissimi pezzi non taglienti.
Per quanto riguarda
le lenti a contatto, ci si dovrebbe attenere alle seguenti indicazioni:
Ø
dovrebbero essere prescritte ed applicate da un medico
oculista e dovrebbe esservi la possibilità, sul posto di lavoro, di seguire le
istruzioni impartite in merito al lavaggio e disinfezione, reidratazione
eventuale per lenti morbide idrofile, limite di tempo giornaliero per
utilizzazione, controllo oculistico dopo il periodo di adattamento;
Ø
non dovrebbero essere usate in ambienti polverosi
oppure ove vi siano vapori (se lenti morbide). Non devono essere usate senza
occhiali protettivi in quanto vi sono sostanze irritanti che possono comportare
pericolo di lesioni. Negli ambienti molto caldi (saldatura, verniciatura) vi è
il rischio che le lenti possano essiccare ed aderire
alla cornea. Si deve pertanto rendere nota la condizione di portatore di lenti
a contatto al capo reparto o ad altri lavoratori al fine di far rimuovere le
lenti in caso di personale incapacità o impossibilità o in emergenza.
5. Questioni interpretative
In tema di
legislazione in merito all'uso delle protezioni personali, si ritiene di dover
applicare il D.P.R. 19 marzo 1956, n.
6. Adempimenti
amministrativi
La scelta degli
occhiali di sicurezza deve essere effettuata nel
rispetto delle procedure elencate negli artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 626/1994 e cioè:
Ø
esame preliminare del tipo di protezione con analisi e
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
Ø
definizione delle caratteristiche necessarie affinché
gli occhiali possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di sicurezza
(tenendo conto del rischio aggiuntivo determinato dall'uso degli stessi
occhiali);
Ø
informazione ai lavoratori e/o dai loro rappresentanti su
tutte le misure adottate in materia di sicurezza e salute in caso di impiego di
attrezzature di protezione individuale sui luoghi di lavoro.
Dovranno essere
scelte protezioni con il marchio CE (conformità dei requisiti essenziali di
sicurezza attestati dal fabbricante) che ostacolino il
meno possibile i gesti da compiere e le posizioni da assumere, adeguate ai
rischi da prevenire, che rispondano alle condizioni esistenti sul posto di
lavoro e tengano conto delle esigenze ergonomiche.
Gli occhiali dovranno essere forniti gratuitamente, insieme ad
informazioni adeguate sulla loro utilizzazione ed efficacia, e dovranno essere
di uso personale.
Secondo l'allegato II del D.Lgs. n. 475/1992 (2.2) i
dispositivi di protezione individuale come gli occhiali, che avvolgono le parti
del corpo da proteggere, devono essere sufficientemente aerati onde limitare il
sudore derivante dal fatto di portarli oppure devono essere dotati, se
possibile, dispositivi per assorbire il sudore.
Inoltre, (2.3) devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista
dell'utilizzatore, devono avere un grado di neutralità
ottica compatibile con la natura delle attività e, se devono proteggere da
sostanze pericolose ed agenti infettivi (3.10.2), devono essere tali da
impedire la penetrazione e diffusione nelle prevedibili condizioni d'impiego
(chiusura ermetica o stagna).
Per agenti particolarmente pericolosi le protezioni devono essere sottoposte a
prove che permettano di classificarle a secondo della
loro efficacia.
Secondo l'allegato V del D.Lgs. n. 626/1994 (§ 3)
occhiali, visiere o maschere dovrebbero essere utilizzati nel corso delle
attività di:
Ø
saldatura, molatura e tranciatura
Ø
scalpellatura, lavorazione e finitura di pietre
Ø
meccanica con uso di estrattori di bulloni o impiego di
macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono
trucioli corti
Ø
fucinatura a stampo, rimozione e frammentazione di schegge
Ø
sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi ed alcalini,
disinfettanti e detergenti corrosivi
Ø
impiego di pompe a getto liquido, manipolazione di masse
incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
Ø
lavori che comportino esposizione a calore radiante
Ø
impiego di laser
Si ricorda la necessità
di segnalare con opportuni cartelli (segnaletica di sicurezza) l'obbligo di
indossare gli occhiali nelle lavorazioni a rischio.
7. Sanzioni
(D.Lgs.
19 dicembre 1994, n. 758)
Per i datori di lavoro:
In
tema di sicurezza:
Ø
la violazione dell'art. 382 (fornitura di occhiali ai
fini della sicurezza) del D.P.R. n. 547/1955 è sanzionata, ai sensi dell'art.
389 (c) con l'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi;
Ø
la violazione dell'art. 4 (a) (b) e (c) del D.P.R. n.
547/1955 (attuare le norme, rendere edotti i dipendenti, disporre ed esigere
l'uso di occhiali ai fini della sicurezza) è
sanzionata con un'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3
mesi;
Ø
le violazioni degli artt. 12, 92, 259 e 352 del D.P.R.
n. 547/1955 sono sanzionate ognuna con un'ammenda massima di L. 2.000.000 o con
l'arresto fino a 3 mesi.
In
tema di igiene del lavoro:
Ø
la violazione dell'art. 26 (occhiali in dotazione
personale) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con un'ammenda massima di L.
2.000.000 o con l'arresto fino a 2 mesi;
Ø
la violazione dell'art. 4 (c) (fornitura di occhiali
per l'igiene del lavoro) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata
con l'ammenda massima di L. 8.000.000 o con l'arresto da
Ø
la violazione dell'art. 4 (d) del D.P.R. n. 303/1956
(disporre ed esigere l'uso di occhiali) è sanzionata
con l'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi.
Per i preposti:
In
tema di sicurezza:
Ø
la omessa vigilanza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.
547/1955 su quanto disposto all'art. 6 (d) ed (e) (divieto di modifica degli
occhiali senza autorizzazione) dello stesso decreto è sanzionata con l'ammenda
massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi;
Ø
la omessa vigilanza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.
547/1955 su quanto disposto all'art. 6 (a), (b) e (c) (osservare norme e misure
disposte per la sicurezza, usare con cura gli occhiali, segnalarne le
deficienze) è sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.000.000 o con l'arresto
fino a 2 mesi.
In
tema di igiene del lavoro:
Ø
la violazione dell'art. 4 (b) (rendere edotti i
lavoratori delle misure di prevenzione) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con un'ammenda massima di L. 4.000.000 o con
l'arresto da
Ø
la violazione dell'art. 4 (d) (disporre ed esigere
l'uso degli occhiali) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con un'ammenda
massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 2 mesi.
Per i lavoratori:
In
tema di sicurezza:
Ø
l'inosservanza dell'art. 6 (d) ed (e) del D.P.R. n.
547/1955 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.500.000 o con l'arresto
fino a 1 mese;
Ø
l'inosservanza dell'art. 6, (a) (b) e (c) del D.P.R.
n. 547/1955 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 800.000 o con l'arresto
fino a 15 giorni.
In
tema di igiene del lavoro:
Ø
l'inosservanza dell'art. 5 (d) (non modificare gli
occhiali senza averne avuto l'autorizzazione) del D.P.R. n. 303/1956 è
sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.500.000 o con l'arresto fino a 1 mese;
Ø
l'inosservanza dell'art. 5 (a), (b) e (c) (osservare
le norme e le misure disposte dal datore di lavoro, usare con cura gli
occhiali, segnalare le deficienze degli occhiali) è sanzionata con un'ammenda
massima di L. 800.000 o con l'arresto fino a 15 giorni.
Altre sanzioni sono
riportate nella nota Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni generali.