Legge 05 marzo 1963, n. 292
Vaccinazione antitetanica obbligatoria.
Art. 1
È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione
tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri,
fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e
preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini,
sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti all'edilizia, operai
e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla
manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e
dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici.
Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a
partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;
c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni
di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la
prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la
terza al decimo-undicesimo mese di vita.
Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto,
l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori,
sentito il Consiglio superiore di sanità.
Art. 1-bis
Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di
vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico
orale.
Art. 2
La vaccinazione antitetanica viene estesa, su
richiesta, alle madri gestanti dal 5° all'8° mese.
Art. 3
Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art.
1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita
a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.
Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b)
dell'art. 1 si provvede ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 1965, n.
1301.
Nei bambini di cui alla lettera c) dell'art. 1 della presente legge la
vaccinazione mista antitetanica-antidifterica è
eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle
vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi già
esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni è
regolata dalle disposizioni dell'art. 2 della L. 2
giugno 1939, n. 891.
Art. 3-bis
Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie
sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le
inoculazioni di richiamo.
Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività
infantili e giovanili di qualsiasi specie.
Art. 4
Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente
legge a cura del Ministero della sanità saranno
stabilite le modalità per l'esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.