Articolo 2

Sez. 1 Sent. 05111 DEL 06/04/2001

In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore - tenuto conto della "ratio" delle disposizioni dettate, al riguardo, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (in particolare dall'art. 2, in relazione agli artt. 3, lett. f, e 11), consistente nell'evitare che l'etichettatura induca in errore l'acquirente, tra l'altro, sul luogo di origine o di provenienza del prodotto - sussiste la violazione amministrativa prevista dall'art. 18 di detto D.Lgs. allorché al consumatore non sia consentita una immediata e certa identificazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, per tale dovendosi intendere, ove si tratti del prodotto latte a lunga conservazione con relativo involucro, il luogo ove il latte viene trattato termicamente per renderlo a lunga conservazione e preincartato o preconfezionato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che - escluso che il luogo di provenienza del prodotto potesse identificarsi con quello di origine del latte naturale - aveva riconosciuto sussistente la violazione amministrativa in un caso nel quale, sull'etichetta della confezione, era inserita - accanto alla stampigliatura della città di Lodi, luogo di effettiva produzione - anche l'indicazione, tra gli stabilimenti di produzione, della "Centrale del latte di Cosenza", dove in realtà il latte non veniva né trattato termicamente né preincartato o confezionato, così potendosi indurre il consumatore a ritenere erroneamente la città calabrese luogo di origine e provenienza del prodotto commerciato con il luogo "Centrali del latte di Calabria").

Articolo 9

Sez. 3 Sent. 11138 del 06/10/1999

La norma di cui all'art. 1 del decreto legge n. 98 del 1986, nel nuovo testo dettato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 109/92, disciplina specificamente il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata - fra i quali vengono esplicitamente ricomprese le mozzarelle -, stabilendo che tali prodotti possono essere posti in vendita fuori dei caseifici di produzione solo se appositamente preconfezionati all'origine e solo se, sulla confezione, ne sia indicata, tra l'altro, la quantità netta, ovvero, in caso di prodotto contenuto in liquidi di governo, la quantità di prodotto sgocciolato. Ne consegue che le mozzarelle non possono legittimamente annoverarsi tra i prodotti soggetti "a notevole calo di peso o di volume" per i quali, in via generale, il precedente art. 9, comma 9 D.Lgs. citato prescrive, invece, la pesatura alla presenza dell'acquirente (ovvero l'indicazione della quantità netta al momento della esposizione per la vendita al consumatore), dovendo, pertanto, anch'esse recare, sulla confezione, l'indicazione specifica della quantità di prodotto posto in vendita.

Articolo 10

Sez. 3 Sent. 02048 del 23/02/2000

In tema di commercio di prodotti alimentari, l'art. 10 del D.Lgs. n. 109 del 1992, nel richiedere che nelle confezioni delle merci appaia la indicazione del termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione, stabilisce anche le modalità con le quali tale indicazione deve essere effettuata, imponendo che la data di cui si tratta sia preceduta dalla dicitura "da consumarsi preferibilmente entro", ovvero che quest'ultima sia seguita dalla indicazione del punto della confezione in cui la data stessa figura. La "ratio" di tale disposizione è quella di consentire al consumatore una immediata e certa identificazione della data di scadenza, eliminando radicalmente ogni possibilità di dubbi o incertezze interpretative. A tal fine, è indispensabile la contestuale presenza, nelle confezioni di cui si tratta, di entrambi gli elementi richiesti dalla legge, la data e la dicitura indicata, e non è consentito supplire in alcun modo alla mancanza di quest'ultima.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, che aveva accolto l'opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento di somma a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della citata disposizione, alla stregua del rilievo che la sola stampigliatura contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno di scadenza del prodotto sarebbe stata sufficiente ad integrare gli elementi richiesti dalla normativa in questione, con l'ausilio della diligenza del consumatore).

Articolo 16

Sez. 1 Sent. 05094 del 06/06/1997

Accertare se un prodotto sia preconfezionato (o meno), oppure sia generalmente venduto previo frazionamento, ai fini dell'applicabilità delle prescrizioni sull'etichettatura dettate dall'art. 12 del d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322 per i prodotti preconfezionati o, invece, della riconducibilità del prodotto alle previsioni di cui all'art. 13 per i prodotti non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, comporta un'indagine di fatto che tenga conto delle modalità con cui il prodotto stesso è posto in commercio, delle sue caratteristiche, della destinazione, dei comportamenti tenuti dalla generalità dei commercianti e dei consumatori e di ogni altro utile elemento rilevante nel caso concreto, e il relativo accertamento del giudice di merito è incensurabile in cassazione se non sotto il profilo del difetto di motivazione.

Sez. 1 Sent. 00368 del 17/01/1998

Dal quadro normativo disegnato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (attuativo delle direttive CEE 395 e 396 del 1989 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) emerge che, per i prodotti gastronomici, la finalità perseguita dalla legge - protezione del consumatore da realizzarsi attraverso la massima trasparenza nella vendita di prodotti alimentari - deve ritenersi soddisfatta mediante l'apposizione, sul cartellino destinato all'esposizione, delle indicazioni previste dall'art. 16 del decreto citato e, in particolare, dell'elenco di tutti gli ingredienti del prodotto posto in vendita (nella specie, braciole di carne bovina), senza necessità di precisare, altresì, il relativo ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione.

Sez. 1 Sent. 10744 del 28/10/1998

L'art. 12 del d.p.r. n. 322 del 1982 (oggi sostituito dal d.p.r. 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione della direttiva CEE n. 395 del 1989) va interpretato nel senso che anche per i prodotti non preconfezionati, o generalmente venduti al dettaglio previo frazionamento, sussiste l'obbligo di indicazione del termine di conservazione sulle etichette o sui documenti commerciali di vendita nella fase anteriore alla vendita al consumatore finale.

Sez. 3 Sent. 06228 del 15/05/2000

La vendita di prodotti alimentari sfusi è disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e le sanzioni amministrative in esso previste sono applicate dal competente Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.*

*Ora Camere di Commercio

Articolo 18

Sez. 1 Sent. 06918 del 24/07/1997

In materia di confezionamento, etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, il d.lgs n. 109 del 1992, nell'abrogare il d.p.r. n. 322 del 1982, ha trasferito la relativa competenza dalla regione all'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato (u.p.i.c.a). sicché, nel caso in cui tale trasferimento di competenza fosse avvenuto dopo l'accertamento e la contestazione di un'infrazione in materia, ma prima dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, la regione(competente "ratione temporis" all'accertamento) avrebbe avuto il dovere di trasmettere gli atti all'u.p.i.c.a. per l'emissione della menzionata ordinanza ingiunzione. Diversamente, l'ordinanza adottata dalla regione (non più competente) sarebbe stata viziata e, come tale, annullabile.

Sez. 1 Sent. 03001 del 29/03/1999

Ai fini della determinazione del "dies a quo" del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, deve aversi riguardo, in ipotesi di infrazioni immediatamente percepibili da parte degli agenti competenti (nella specie, violazione dell'art.18 del D.Lgs. N. 109 del 1992, per avere il contravventore importato da un paese terzo, per la commercializzazione in Italia, asparagi interi senza l'indicazione, sull'etichetta, della "categoria" dell'acido citrico, e con la non corretta dizione "peso aggocciolato"), al momento di tale percezione, la quale comporta la possibilità di contestazione immediata, mentre il diverso e successivo momento dell'accertamento, in relazione alla speciale procedura disciplinata dall'art. 15 della stessa legge, rileva ai detti fini solo quando, dopo le rilevazioni eseguite da quegli agenti, l'accertamento dell'infrazione risulti da verificare attraverso e per effetto di successivi esami o analisi.

Sez. 1 Sent. 05111 del 06/04/2001

In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore - tenuto conto della "ratio" delle disposizioni dettate, al riguardo, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (in particolare dall'art. 2, in relazione agli artt. 3, lett. f, e 11 consistente nell'evitare che l'etichettatura induca in errore l'acquirente, tra l'altro, sul luogo di origine o di provenienza del prodotto - sussiste la violazione amministrativa prevista dall'art. 18 di detto D.Lgs. allorché al consumatore non sia consentita una immediata e certa identificazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, per tale dovendosi intendere, ove si tratti del prodotto latte a lunga conservazione con relativo involucro, il luogo ove il latte viene trattato termicamente per renderlo a lunga conservazione e preincartato o preconfezionato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che - escluso che il luogo di provenienza del prodotto potesse identificarsi con quello di origine del latte naturale - aveva riconosciuto sussistente la violazione amministrativa in un caso nel quale, sull'etichetta della confezione, era inserita - accanto alla stampigliatura della città di Lodi, luogo di effettiva produzione - anche l'indicazione, tra gli stabilimenti di produzione, della "Centrale del latte di Cosenza", dove in realtà il latte non veniva né trattato termicamente né preincartato o confezionato, così potendosi indurre il consumatore a ritenere erroneamente la città calabrese luogo di origine e provenienza del prodotto commerciato con il luogo "Centrali del latte di Calabria").