Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 

Difesa della genuinità del burro

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire è tradotta in € al tasso di conversione di 1936,27, con l'eliminazione dei decimali in caso di arrotondamento anche se le operazioni di conversione producono un risultato espresso in centesimi di euro (Vedere "Linee guida")

A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, D.Lgs. 300/99)

Art. 1.

La denominazione «burro» è riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3.

La denominazione «burro di qualità» è riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze.

Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione «burro», purché seguita dalla indicazione della specie animale.

Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.

Le materie prime utilizzate per la produzione del «burro di qualità» devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il «burro di qualità» deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.

I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti.

Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato.

L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantire la salubrità, è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 2.

È vietato produrre, detenere per vendere o comunque porre in commercio burro:

a) che non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo precedente;

b) che non proviene da latte conforme alle disposizioni sanitarie;

c) che contiene materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza;

d) che contiene agenti di conservazione diversi dal sale comune;

e) che è colorato con sostanze non consentite dalla legge;

f) che all'esame organolettico e chimico risulta rancido o comunque alterato.

L'impiego di agenti di conservazione diversi da quello indicato nella lettera d) del presente articolo deve essere autorizzato dal Ministero della sanità.

Art. 3.

1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.

2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero a ridotto tenore di grasso» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la
cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

3. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero a basso tenore di grasso» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la
cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

Art. 4.

1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all'origine ovvero in involucri sigillati.

Art. 5.

Il burro non destinato al consumo diretto può essere preparato in pezzature di peso maggiore ad un chilogrammo e senza il confezionamento prescritto dal precedente art. 4.

In ciascun trasferimento il burro non destinato al consumo diretto deve essere accompagnato da un documento da cui risulti il nome della ditta speditrice, quello del vettore e quello della ditta destinataria, nonché la denominazione, il peso netto del prodotto e la data di spedizione; mancando tale documento, la merce si intende
destinata al consumo diretto in violazione alle norme di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

I magazzini di deposito all'ingrosso di burro devono essere regolarmente iscritti presso le competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura. Chiunque intende gestire magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso o per la conservazione del burro deve darne preventiva comunicazione all'Istituto incaricato della vigilanza competente per territorio, specificando la precisa ubicazione dei magazzini stessi.

Le ditte, anche intermediarie, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscano magazzini all'ingrosso o di conservazione del burro, devono fare la comunicazione di cui al precedente comma entro trenta giorni dalla data suddetta.

I titolari, gestori di magazzini di cui ai comma precedenti, devono comunicare preventivamente alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed all'Istituto di vigilanza competenti ogni trasferimento o chiusura dei magazzini stessi.

Art. 7.

È vietata:

a) la detenzione di qualsiasi grasso non derivato dal latte nei caseifici, burrifici, cremerie, latterie e comunque nei locali di lavorazione o confezione del burro e locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;

b) la detenzione di apparecchi atti alla manipolazione del burro o di altri grassi nei locali di deposito o di vendita del burro, ubicati fuori dei caseifici, burrifici, cremerie, latterie, locali di lavorazione o confezione del burro;

c) la detenzione di burro nelle fabbriche di margarina o di grassi idrogenati, o in locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Art. 8.

La margarina ed i grassi idrogenati destinati al consumo diretto, confezionati in più involucri, dovranno recare anche sugli involucri interni le indicazioni prescritte dall'art. 9, L. 4 novembre 1951, n. 1316.

Art. 9.

Il burro comunque alterato od avariato può essere detenuto e trasportato a condizione che sui singoli involucri e sui recipienti che lo contengono sia stato stampigliato in caratteri indelebili e ben visibili l'indicazione «burro alterato non in vendita». La stessa indicazione deve risultare anche sui documenti di trasporto.

Si osserva in ogni caso la disposizione del capoverso dell'art. 5.

Art. 10.

Chiunque produce, confeziona, detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo burro contenente grassi diversi da quelli derivati dal latte è punito con la multa di € 2 per ogni chilogrammo di burro risultato sofisticato, ma la pena non può essere inferiore a € 258.

In caso di recidiva e nei casi in cui la margarina od i grassi idrogenati addizionati al burro risultino privi del prescritto rivelatore, si applica, oltre la multa, la pena della reclusione fino ad un anno e l'interdizione dall'esercizio dell'industria o del commercio da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.

Art. 11.

Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 1, quarto e quinto comma, 2 e 3, è punito con la multa da € 15 a € 258, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio.

Art. 12.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da € 15 a € 154.

Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi.*

Art. 13.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8, ultimo comma, è punito con la multa da € 129 a € 1.291.

Nei casi più gravi ed in quello di recidiva si applica anche la reclusione fino a tre mesi.*

Art. 14.

Nelle ipotesi previste dagli artt. 10, 11 e 13, la merce è confiscata ai sensi dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 15.

Il giudice, nel pronunciare condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge dispone:

a) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione, dei quali uno scelto fra i quotidiani;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore.

Art. 16.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

Sono abrogati gli articoli 26 e 27 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033; gli articoli 2 e 4 del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n.381; l'ultimo comma dell'art. 14 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al burro importato dall'estero.

*(Nei casi più gravi, ai sensi dell'art. 2, comma 1 , lettera B), D.Lgs 507/99, sanzione amministrativa da € 7.746 a € 46.481. Competente a ricevere il verbale di accertamento ed ad applicare la sanzione è il Prefetto)

Legge così modificata dalle seguenti disposizioni legislative:

L. 13 maggio 1983, n. 202.

D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

L. 19 febbraio 1992, n. 142.

DPR 3 novembre 1997, n. 519.