Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.187  

Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

G.U. n. 117 del 22 maggio 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge; 

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209; 

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20-bis, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, se riproducono i predetti obblighi, contenere apposite disposizioni di rinvio per applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate; 

Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio 1999, del 10 maggio 1999 e del 4 dicembre 2000; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri della giustizia, delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della sanità; 

E m a n a il seguente regolamento: 

Capo I 
Sfarinati 

Art. 1. 

Farine di grano tenero 

1. È denominato "farina di grano tenero" il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 

2. È denominato "farina integrale di grano tenero" il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

3. Le farine di cui ai commi 1 e 2 destinate al commercio sono prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti: 

Tipo e denominazione

  Umidità
    massima %  

          Su cento parti di sostanza secca

       Ceneri

Proteine min.
(azoto x 5,70)

   minimo

 massimo

Farina di grano tenero tipo 00

14,50

-

0,55

9,00

Farina di grano tenero tipo 0

14,50

-

0,65

11,00

Farina di grano  tenero tipo 1

14,50

-

0,80

12,00

Farina di grano tenero tipo 2

14,50

-

0,95

12,00

Farina integrale di grano tenero

14,50

1,30

1,70

12,00

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano alle farine destinate ad utilizzazioni diverse dalla panificazione. 

5. La farina tipo 00 può essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito). 

6. Nella farina tipo 1 le ceneri non possono contenere più dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico. 

7. È tollerata l'immissione al consumo di farine di grano tenero con tenore di umidità fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50 per cento. 

Art. 2. 

Sfarinati di grano duro 

1. È denominato "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 

2. È denominato "semolato di grano duro", o semplicemente "semolato", il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, dopo l'estrazione della semola. 

3. È denominato "semola integrale di grano duro", o semplicemente "semola integrale", il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto direttamente dalla macinazione del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 

4. È denominato "farina di grano duro" il prodotto non granulare ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano duro liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità. 

5. Gli sfarinati di grano duro destinati al commercio sono prodotti nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Tipo e denominazione

  Umidità
    massima %  

          Su cento parti di sostanza secca

       Ceneri

Proteine min.
(azoto x 5,70)

   minimo

 massimo

Semola*

14,50

-

0,90

10,50

Semolato

14,50

0,90

1,35

11,50

Semolato integrale di grano duro

14,50

1,40

1,80

11,50

Farina di grano duro

14,50

1,36

1,70

11,50

 * Valore granulometrico alla prova di setacciatura: passaggio staccio con maglie di millimetri 0,180 di luce, massimo 25 per cento. 

6. È consentita la produzione, da destinare esclusivamente alla panificazione ed al consumatore, di semola e di semolato rimacinati nonché di farina di grano duro. 

7. Negli sfarinati di cui ai commi 5 e 6 è tollerata la presenza di farina di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento. 

8. È tollerata l'immissione al consumo di sfarinati di grano duro con tenore di umidità fino al 15,50 per cento, a condizione che sulla relativa etichetta figuri la dicitura umidità massima 15,50 per cento. 

Art. 3. 

M i s c e l e 

1. Le farine di cereali diversi dal grano, se miscelate con sfarinati di grano in qualsiasi proporzione, devono essere poste in vendita con la chiara indicazione della denominazione di cereale da cui proviene la farina miscelata con quella di grano. 

Art. 4. 

D i v i e t i 

1. È vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità, emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283

2. È vietato vendere, detenere per vendere, nonché impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati aventi caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente regolamento. 

3. È altresì vietato vendere, detenere per vendere, nonché impiegare per la panificazione, pastificazione o altri usi alimentari, sfarinati comunque alterati, adulterati, sofisticati o invasi da parassiti animali o vegetali. 

Art. 5. 

Confezionamento 

1. Gli sfarinati devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine. 

2. Restano salve le disposizioni, relative alla consegna delle farine o delle semole alla rinfusa in carri cisterna ed il loro deposito e conservazione presso gli utilizzatori, previste dal decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 22 aprile 1968, come integrato dal decreto del medesimo Ministro in data 17 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 15 maggio 1972. 

Capo II 
P a s t a 

Art. 6. 

P a s t a 

1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente: 

a) con semola di grano duro ed acqua; 

b) con semolato di grano duro ed acqua. 

2. È denominato "pasta di semola integrale di grano duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua. 

3. La pasta destinata al commercio è prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Tipo e denominazione

  Umidità
    massima %  

          Su cento parti di sostanza secca

Acidità massima in gradi*

       Ceneri

Proteine min.
(azoto x 5,70)

   minimo

 massimo

Pasta di semola di grano duro

12,50

-

0,90

10,50

4

Pasta di semolato di grano duro

12,50

0,90

1,35

11,50

5

Pasta di semola integrale di grano duro

12,50

1,40

1,80

11,50

6

* Il grado di acidità è espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca. 

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 4, è vietata la fabbricazione di pasta secca preparata con sfarinati di grano tenero. 

5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 è tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento. 

6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, possono essere fissate particolari modalità di applicazione. 

7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta. 

8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti: 

a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero; 

b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della semola; 

c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero.

Art. 7.

Paste speciali

1. È consentita la produzione di paste speciali. Per paste speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.

2. Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

3. Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.

Art. 8.

Pasta all'uovo

1. La pasta all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola. Le uova possono essere sostituite da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65.

2. La pasta di cui al comma 1 deve essere posta in vendita con la sola denominazione pasta all'uovo e deve avere le seguenti caratteristiche: umidità massima 12,50 per cento, contenuto in ceneri non superiore a 1,10 su cento parti di sostanza secca, proteine (azoto x 5,70) in quantità non inferiore a 12,50 su cento parti di sostanza secca, acidità massima pari a 5 gradi.

3. L'estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori, rispettivamente, a 2,80 grammi e 0,145 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca.

4. Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con più di 4 uova è elevato mediamente, su cento parti di sostanza secca, di 0,05 per ogni uovo o quantità corrispondente di ovoprodotto in più rispetto al minimo prescritto.

Art. 9.

Paste alimentari fresche e stabilizzate

1. È consentita la produzione di paste alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidità e l'acidità.

2. È consentito l'impiego delle farine di grano tenero.

3. L'acidità non deve superare il limite di 7 gradi.

4. Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4°C, con tolleranza di 3°C durante il trasporto e di 2°C negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse".  **(Vedere commento)

5. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere un tenore di umidità non inferiore al 24 per cento;

b) avere un'attività dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 né superiore a 0,97;

c) essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione;

d) essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4 °C, con una tolleranza di 2 °C.

6. Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidità non inferiore al 20 per cento e un'attività dell'acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnologie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.*

Art. 10.

D e r o g h e

1. Le farine di grano tenero e gli sfarinati di grano duro, utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari diversi dal pane e dalle paste alimentari, possono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, con la sola dicitura farina di frumento.

Art. 11.

D i v i e t i

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 4, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.

2. È altresì vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.

Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1.  È  consentita  la  produzione  di sfarinati e paste alimentari aventi  requisiti  diversi  da  quelli  prescritti   dalle  norme  del presente    regolamento    e    dei     provvedimenti   dell'autorità amministrativa  previsti   dal presente regolamento, quando è diretta alla  successiva  spedizione   verso altri Paesi dell'Unione europea o verso  gli  altri  Paesi   contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo,  a  condizione   che non siano nocivi alla salute umana ed il produttore,  di  volta   in  volta,  invii  preventivamente,  a  mezzo raccomandata   fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale  siano  indicate  le   merci  ed  il quantitativo da produrre, i requisiti  di   difformità  dalle  norme del presente regolamento, la quantità,   il  tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze  che   si  intendono  utilizzare,  la  data  di  inizio della lavorazione   e  la  durata  della  medesima,   nonché  il  Paese  di destinazione finale.

2.  La  lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al   comma  1  va  effettuata in modo da rendere possibile il diretto, immediato  controllo  da  parte  degli organi di vigilanza, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti destinati  al   consumo  nazionale.  Le  materie  prime  e le sostanze diverse  da  quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari    destinate  al  consumo  nazionale,  nonché  i   prodotti destinati  alla  spedizione  verso  altri Paesi dell'Unione europea o verso  gli  altri  Paesi  contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo  o  alla  esportazione  ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti,  vanno  immagazzinati  in appositi locali sulla porta dei quali  deve essere affisso un cartello recante la scritta a caratteri ben  visibili:  "Deposito  di  materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale".

3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti   dalle norme del presente regolamento, nonché le sostanze delle  quali   non  è  autorizzato  l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente regolamento, che,   invece,   si  intendono  utilizzare  per  la  fabbricazione  di sfarinati  e  paste  alimentari  di cui al comma 1, vanno annotate in apposito  registro  di  carico  e  scarico il quale deve riportare le stesse  indicazioni  prescritte  quando  si   intendono  utilizzare le stesse  materie  e  sostanze  per   la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate all'esportazione, di cui al comma 4.

4. È,  altresì,  consentita  la  produzione di sfarinati e paste alimentari  aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del   presente   regolamento   e   dei   provvedimenti  dell'autorità amministrativa  previsti  dal presente regolamento, purché si tratti di  prodotti  destinati  all'esportazione   e  non  nocivi alla salute umana,  previa  autorizzazione da concedersi con le modalità fissate con   apposito  decreto  del   Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  della   sanità. Fino all'emanazione del predetto decreto   continua    ad   applicarsi  il  decreto  del  Ministro   per l'agricoltura  e  le  foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 8 del 10 gennaio 1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n. 580, in   esso  contenuti,  con  riferimento  agli  sfarinati ed alle paste alimentari, sono sostituiti con i richiami al presente regolamento.

5.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998,  n.  128,  e  dall'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica  30 novembre  1998,  n.  502, è vietata l'importazione di sfarinati  e  paste  alimentari  aventi   requisiti  diversi da quelli prescritti  dalle  norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento.

6.  Per  centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente  regolamento  è  consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi  non conformi, purché conformi alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580  e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 13.

Disposizioni di rinvio

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, commi 1 e 3, 11, comma 2, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera a), della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 7, 2, comma 8, e 9, comma 5*, lettera a), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera b), della legge 4 luglio 1967, n. 580;

c) nel caso di violazione delle norme del presente regolamento diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 44, comma primo, lettera c), della legge 4 luglio 1967, n. 580.

2. Si applicano, altresì, le altre disposizioni contenute nel titolo VIII della citata legge n. 580 del 1967, connesse all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 50, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580;

b) il decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1998, n. 264.

2. L'articolo 50, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e dall'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di pane avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto così modificato dalle seguenti disposizioni legislative:

Legge 1 marzo 2002, n. 39 (ha soppresso l'ultimo periodo del comma IV dell'art 9, relativo alla durata della pasta)

*N.B. La G.U. riporta art. 9, comma 6, lett. a). In attesa di una rettifica è stato considerato come art. 9, comma 5, lett. a).
**La violazione dell'art. 9, comma quarto, nel caso di pasta fresca sfusa, può dare origine ad una pluralità di reati e di sanzioni amministrative. Infatti la mancata conservazione, dalla produzione, alla vendita e durante il trasporto, alle temperature prescritte costituisce, senza dubbio, violazione dell'art. 5, lett. b), L. 283/62. Il mancato uso di imballaggi che assicurino, durante il trasporto, un'adeguata protezione dagli agenti esterni può dare origine tanto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 44, comma primo, lettera c), della legge 4 luglio 1967, n. 580, quanto, nei casi più gravi (insudiciamento), alla violazione dell'art. 5, lett. d), L. 283/62. La  mancanza sugli imballaggi, durante il trasporto dal luogo di produzione a quello di vendita, della dicitura "paste fresche da vendersi sfuse" dovrebbe comportare, in relazione all'art. 9, comma quarto, DPR 187/2001, la violazione dell'art. 16 del D.Lgs. 109/92, essendo la commercializzazione dei prodotti alimentari sfusi disciplinata dal suddetto decreto anche quando talune indicazioni siano espressamente richieste da norme specifiche e avendo lo stesso abrogato tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, diverse e incompatibili ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti. Si fa notare, tuttavia, che l'art. 16, comma ottavo, del già citato D.Lgs. per i prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento consente, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, di riportare anche solo sui documenti commerciali le menzioni previste (fra le quali è obbligatoria la denominazione di vendita).