Legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire è tradotta in € al tasso di conversione di 1936,27, con l'eliminazione dei decimali in caso di arrotondamento anche se le operazioni di conversione producono un risultato espresso in centesimi di euro (Vedere "Linee guida")

Art. 1.

1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.

2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.

3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.

4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.

5. Sono considerati "additivi "anche le sostanze pigmentanti, nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.

6. Sono "premiscele per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

7. Sono "premiscele medicinali per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.

8. Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:

a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione delle premiscele e delle premiscele medicate per mangimi;

b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nelle premiscele e nelle premiscele medicate per mangimi;

c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente premiscele o ipremiscele medicate, in relazione all'impiego per le varie specie animali;

d) le dosi e le modalità di impiego delle premiscele medicate per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;

e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;

f) le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli animali per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti animali.

Art. 2.

1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti "A" e "B" dell'allegato II.

2. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato ii parte "A" capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate.

3. Con decreto del ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanità, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 può essere integrato l'elenco dell'allegato II parte "A" capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli viene offerto. La commissione è integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

4. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.

Art. 3.

Abrogato dal DPR 152/88

Art. 4.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, materie prime per mangimi di origine animale deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una commissione provinciale composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è richiesta per la produzione a scopo di vendita o per la preparazione per conto terzi, o comunque, per la distribuzione per il consumo, del siero di latte, del latticello e del latte scremato allo stato naturale.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o una frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, delle politiche agricole e forestali, e della sanità.

Art. 5.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti, completi o complementari, senza premiscele o premiscele medicate deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, delle politiche agricole e forestali, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza premiscele o premiscele medicate siano impiegati materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni.

Art. 6.

Abrogato dal D.Lgs. 123/99

Art. 7.

Abrogato dal D.Lgs. 123/99

Art. 8.

Abrogato dal D.Lgs. 123/99

Art. 9.

Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di: due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero delle finanze, appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati; due rappresentanti degli allevatori.

La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.*

*(Per la Commissione vedere l'art. 3, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608 che rimanda alla Conferenza di servizi).

Art. 10.

Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

Le materie prime per mangimi di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanità, rilasciati dai veterinari a ciò autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni.

In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anziché il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

È consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero delle politiche agricole e forestali per le materie prime per mangimi, le materie prime per mangimi integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanità per le premiscele e per le premiscele medicate per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi.

Art. 11.

1. Le materie prime per mangimi, i mangimi composti e le materie prime per mangimi o i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi, possono essere immesse in circolazione nella Comunità soltanto se sono riportate, entro un apposito riquadro, le rispettive indicazioni di cui all'allegato III, lettere a , b , c, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili, indelebili ed espresse in una o più lingue ufficiali della comunità, fermo che per la circolazione all'interno del territorio nazionale dette indicazioni devono essere redatte anche in lingua italiana.

2. Qualora una partita di materia prima per mangimi sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al comma 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

3. In caso di intervenuta modifica della composizione di una materia prima per mangimi immessa in circolazione, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità del detentore di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/25/CE.

4. Fatto salvo quanto disciplinato dal capo II del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, qualora per una materia prima proveniente da un paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunità non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione indicata all'allegato III, lettera a), punti 3) e 4) e nell'allegato II, parte a, capo I, punto IV, lettere b) e c), per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel paese interessato, l'ispettorato centrale repressione frodi operante presso il ministero per le politiche agricole, consente che siano forniti dal responsabile di cui all'allegato III, lettera a), punto 7), dati provvisori sulla composizione a condizione che:

a) lo stesso ispettorato centrale sia informato dall'importatore 24 ore prima dell'arrivo della materia prima al punto di entrata;

b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e all'ispettorato entro diecigiorni lavorativi dalla data di arrivo della merce nel territorio nazionale;

c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto: "dati provvisori concernenti(numero di riferimento del campione da analizzare) che devono essere soggetti al controllo da parte di (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato alle analisi) anteriormente al (data);

d) il Ministero per le politiche agricole informa la Commissione europea sulle circostanze in base alle quali è stata applicata la deroga di cui al presente comma 4.

5. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti.

6. Per le materie prime per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.

7. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie di cui al presente articolo ed all'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV della presente legge.

8. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purché separate da quelle obbligatorie e da quelle di cui al comma 7, con le modalità riportate in allegato IV.

Art. 12.

Abrogato dal DPR 152/88.

Art. 13.

Abrogato dal DPR 152/88.

Art. 14.

Abrogato dal DPR 152/88

Art. 15.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, premiscele o premiscele medicate per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di "premiscela per mangimi" o di "premiscela medicata per mangimi" ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di premiscela o di premiscela medicata per mangimi;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

d) la data ed il numero di registrazione di cui all'art. 8;

e) per le premiscele e le premiscele medicate per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'art. 8.

I fabbricanti di premiscele e di premiscele medicate per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto alla premiscela o alla premiscela medicata per mangimi.

Art. 16.

Abrogato dal DPR 152/88

Art. 17.

1. È vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

a) che non siano di qualità sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;

b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;

c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori è altresì vietato detenere e somministrare agli animali i princìpi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di premiscele medicate per mangimi, di mangimi contenenti premiscele e premiscele medicate.

3. È altresì vietato detenere i princìpi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di premiscele e di premiscele medicate per mangimi, di mangimi contenenti premiscele e premiscele medicate.

4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di premiscele o di premiscele medicate per mangimi.

Art. 18.

1. Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultante dalle fatture.

2. Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna.

3. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.

4. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.

5. I mangimi, ad eccezione delle materie prime per mangimi, le premiscele e le premiscele medicate per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla presente legge.

6. È peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovrà scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti premiscele medicate.

7. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore ed il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.

8. In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarità, l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.

9. Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi anche se contenenti premiscele o premiscele medicate.

10. Nel caso di cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

11. Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

12. Per i prodotti di cui agli artt. 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziché il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente.

13. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilità del produttore, o dell'importatore o del confezionatore o del distributore.

Art. 19.

Abrogato dal DPR 152/88

Art. 20.

Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita premiscele o premiscele medicate per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, è punito con la sanzione amministrativa da € 309 a € 774, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'art. 10 del testo unico approvato con legge 1° marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa.

Art. 21.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da € 77 a € 774.

Con la stessa pena è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, materie prime per mangimi integrati, materie prime per mangimi integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, premiscele e premiscele medicate per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli artt. 15, lett. c) e 16, lett. d), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 22.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con l'ammenda da € 1.549 a € 15.493.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da € 15.493 a € 61.974.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con l'ammenda da € 25.822 a € 77.468. *

4. La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.

5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo.

*(Le sanzioni, dapprima depenalizzate dal D.Lgs. 507/99 e successivamente sostituite dal D.L. 1/2001, convertito con L. 49/2001, trovano ora la loro applicazione nella L. 689/81 e per le sanzioni da € 7.746 anche nell'art. 7 del D.Lgs. 507/99.)

Art. 23.

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 23-bis.

Per la confisca si applicano le norme dell'art. 240 del codice penale.

Art. 24.

1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.

2. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge.

3. Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi, nonché le vitamine, gli antibiotici, i microelementi minerali e gli altri princìpi attivi diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9.

Art. 25.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità secondo le rispettive competenze.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ferme restando le norme di cui all'art. 5 del citato regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso.

In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa.

Art. 26.

Sono abrogati gli artt. 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché gli artt. 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 27.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di materie prime per mangimi di origine animale, di mangimi composti o di premiscele o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purché presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 - Allegato 5 - Allegato 6 - Allegato 7

Giurisprudenza recente

CASSAZIONE CIVILE
CASSAZIONE PENALE

Legge così modificata dalle seguenti disposizioni legislative:

LEGGE 8 MARZO 1968, N. 399.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1988, N. 152.

DECRETO 21 LUGLIO 1989, N. 316.

DECRETO 16 OTTOBRE 1991.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 MARZO 1992, N. 228.

DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 1993, N. 89.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 608.

DECRETO 30 NOVEMBRE 1994. (Abrogato dal D.Lgs. 360/99)

DECRETO 16 OTTOBRE 1997.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 123.

DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 360.

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1999, N. 507. 

D.L. 14 FEBBRAIO 2001, N. 8

L. 49/2001 di conversione del D.L. 1/2001.

DECRETO  6 FEBBRAIO  2002