Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320
Regolamento di polizia veterinaria.
G.U. 24 giugno 1954, n. 142.
Art. 1.
Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:
1) afta epizootica;
2) peste bovina;
3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei
bufalini (bubalus bubalus);
4) peste suina;
5) rabbia;
6) vaiolo degli ovicaprini;
7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
8) affezioni influenzali degli equini;
9) anemia infettiva degli equini;
10) influenza dei bovini;
11) tubercolosi clinicamente manifesta;
12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
14) carbonchio ematico;
15) carbonchio sintomatico;
16) gastro-enterotossiemie;
17) salmonellosi delle varie specie animali;
18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
19) mal rossino;
20) morva;
21) farcino criptococcico;
22) morbo coitale maligno;
23) tricomoniasi dei bovini;
24) rickettsiosi (febbre Q);
25) distomatosi dei ruminanti;
26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo,
tifosi aviare, pullorosi;
29) malattie delle api: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi;
30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
32) ipodermosi bovina;
33) malattie virali respiratorie degli equini (rino-polmonite, arterite,
parainfluenza, rinite enzootica);
34) bronchite infettiva;
35) corizza contagiosa;
36) laringo-tracheite infettiva;
37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
38) idatidosi (echinococcosi);
39) leptospirosi animali;
40) febbre catarrale degli ovini;
41) peste equina;
42) peste suina africana;
43) la malattia virale emorragica del coniglio;
44) encefalomielite aviare;
45) malattia vescicolare dei suini da enterovirus;
46) varroasi;
47) leucosi bovina enzootica;
48) malattia di Aujeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina;
49) encefalopatia spongiforme dei bovini;
50) scrapie;
51) setticemia emorragica virale dei pesci;
52) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
53) viremia primaverile della carpa;
54) stomatite vescicolare;
55) peste dei piccoli ruminanti;
56) febbre della valle del Rift;
57) dermatite nodulare contagiosa;
58) malattia emorragica epizootica dei cervi;
59) l'anemia infettiva del salmone (ISA);
60) encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e
dalla scrapie.
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie.
Art. 2.
Qualunque caso, anche sospetto, di
malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione
di quelle
contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco
che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale.
Sono tenuti alla denuncia:
i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;
i veterinari liberi esercenti;
i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.
La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.
Sono tenuti altresì alla denuncia:
i presìdi delle Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori;
i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni, l'autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;
le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;
i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.
Art. 3.
La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente.
La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.
In tale denuncia devono essere indicati:
a) la natura della malattia accertata o sospetta;
b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;
c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia.
I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.
I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco.
Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.
Art. 4.
Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di:
a) isolare gli animali ammalati;
b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.
Art. 9.
Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 1, provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizoologica e propone per iscritto al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.
Art. 10.
Il sindaco con apposita ordinanza,
da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione
di tutte o di parte
delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di
trasmissione:
a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo.
Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il comune di provenienza.
Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.
Art. 11.
Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviare, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto interviene con propria ordinanza.
Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:
a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive all'infezione;
b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;
c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;
f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali;
g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali.
La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio.
Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta è emanata sempre dal prefetto.
Art. 12.
Il sindaco informa subito il prefetto dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa.
Il veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o per lo stato sanitario del bestiame.
Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro.
Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.
Art. 13.
Il prefetto, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di protezione che può interessare il territorio anche di più comuni.
L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona di protezione, da parte del veterinario comunale.
L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti delle province limitrofe.
Art. 14.
A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale.
I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile.
Di regola l'autorizzazione (all.
mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non
sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata
l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per
determinate malattie nel Titolo II - del presente regolamento.
Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta
dei prefetti competenti. In caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione
di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante
il viaggio.
Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco.
Art. 15.
L'autorizzazione del prefetto per lo spostamento degli animali fuori dalla zona infetta o di quella di protezione è inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti della forza pubblica.
Del consentito spostamento la
Prefettura informa il sindaco del comune di destinazione, il quale dispone per
il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla,
entro cinque giorni, al prefetto della provincia di origine unitamente al
certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si
trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario
comunale.La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta.
Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorché questa si
manifesta durante il periodo di osservazione, il sindaco del comune di
destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli
10 e 11 del presente regolamento.
Art. 16.
Quando il focolaio infettivo
risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui
ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il
sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla revoca dei
provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie
nel Titolo II - del presente regolamento.
Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed
esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari
degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti
vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio.
Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a
mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8.
La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.
Art. 17.
L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.
Il sindaco, in base al risultato del sopralluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali.
Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti.
Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione.
Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento.
Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
Art. 25.
Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli.
La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto.
Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali.
È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate.
Art. 31
I capi delle stazioni ferroviarie
e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti
autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei
bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui
carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con
destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate -
devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 allegato
al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle località di
provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non
sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'articolo 32,
l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui
agli artt. 14 e 34 del presente regolamento.
La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da
controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal
direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono.
Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio
di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere
allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione,
per ogni eventuale richiesta.
I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti
autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero,
non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed
il prefetto per i provvedimenti di competenza.
Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento.
Gli esercenti autotrasporti o per
essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli
animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al
mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono
essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria per il
periodo di tre mesi.
N.B. Per la dichiarazione vedere
ore l'art. 10 DPR 317/96 e il modello dell'allegato IV.
Art. 43
Per il pascolo vagante delle
greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale
libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale,
oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo,
devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i
trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato
sottoposto.
Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve
essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo
concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato
dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il
gregge.
Per gli spostamenti fuori del
comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. numero 8-A unito al
libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al
sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo,
autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di
polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi
il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi
dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il
mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge
deve raggiungere il pascolo di destinazione.
Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda.
Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.
Le modalità sopra indicate
regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in
transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di
cui ai precedenti artt. 41 e 42.
Art. 54.
Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera, sono ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto.
Alle stesse condizioni è consentita l'importazione del pesce secco, salato o affumicato.
Il pesce e gli altri prodotti
alimentari della pesca, conservati in scatola o altro recipiente, sono ammessi
all'importazione previo
favorevole controllo sanitario.
I recipienti devono portare le
indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia nella Repubblica ed i
prodotti essere scortati da certificati di origine e di sanità muniti del visto
dell'autorità governativa del paese di
origine.
Detti certificati devono attestare
che i prodotti sono stati lavorati in condizioni di salubrità e sottoposti ad
efficace processo
di sterilizzazione o ad altro processo di conservazione riconosciuto idoneo.
Art. 58.
L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli animali da cortile, dei prodotti ed avanzi animali verso paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse.
Per le destinazioni verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, si osservano le norme stabilite dai successivi artt. 59 e 60.
Art. 60.
I certificati di origine e di sanità per l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e di materie ed oggetti atti alla propagazione delle malattie infettive degli animali devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato e compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione.
Art. 63.
Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai sindaci.
Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45.
Art. 65.
I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari nonché le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari.
I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto.
Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo II - del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino.
Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno conseguito un'efficace protezione immunitaria.
Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguiti dai veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale che è tenuto a trasmetterli al veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del mod. n. 12 allegato al presente regolamento.
Art. 105.
Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo.
*Così sostituito dalla legge 397/76
Art. 106.
Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti provvedimenti:
a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
b) distruzione dei feti e degli invogli fetali;
c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la pasteurizzazione o altro idoneo mezzo;
e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
f) divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.
Art. 110.*
I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:
a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera b);
b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei settimane l'uno dall'altro.
Tuttavia tali esami non sono richiesti per:
1) gli animali non vaccinati che si trovano in età prepubere;
2) gli animali vaccinati in età prepubere, sempreché non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi.
*Così sostituito dalla legge 397/76
Art. 152.
Il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti contro le malattie del pollame, a scopo profilattico. Può altresì disporre il divieto temporaneo di raccolta ambulante dei volatili e delle uova o particolari restrizioni per il loro commercio.
Art. 159
Accertata l'esistenza della plerocercosi e della missoboliasi, deve provvedersi alla distruzione dei pesci infestati ed all'applicazione delle norme igieniche atte ad impedire la diffusione di dette malattie.
Le attività attinenti alla piscicoltura industriale ed agricola sono soggette al controllo veterinario.
Art. 163.
Le infrazioni alle disposizioni del presente
regolamento sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.