Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298

Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni.

G.U. n. 36 del 12 febbraio 1929

Art. 1.

La macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini, caprini ed equini destinati all'alimentazione, deve essere eseguita esclusivamente nei pubblici macelli in tutti i Comuni che ne sono provvisti.

Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustificano il provvedimento, può essere consentita dall'autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato od a scopo industriale anche fuori del pubblico macello con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento.

Può essere altresì consentito dall'autorità comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, che, nei comuni sprovvisti di pubblico macello, la macellazione si esegua in appositi locali riconosciuti idonei, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento richiamati nel comma precedente. Per detti locali deve essere anche stabilita l'entità delle macellazioni, in rapporto ai requisiti di funzionalità .

Art. 2.

I Comuni che, a norma delle vigenti disposizioni, debbono avere un pubblico macello e non v'abbiano ancora provveduto, vi saranno obbligati d'ufficio, con le modalità prescritte dalla legge comunale e provinciale.

Per i Comuni con popolazione inferiore a quella prevista per la obbligatorietà della costruzione del macello, il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, potrà procedere alla istituzione di Consorzi obbligatori, per la costruzione di macelli consorziali, quando sussistano condizioni locali a ciò favorevoli.

Il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può procedere alla trasformazione in consorziali di macelli che per la loro ubicazione ed organizzazione si prestino allo scopo.

La istituzione del Consorzio sarà fatta secondo le norme stabilite in materia.

Art. 3.

I pubblici macelli devono essere costruiti in località adatta, con sviluppo edilizio e tecnico proporzionato alla entità della macellazione ed in modo da soddisfare completamente alle esigenze igienico-sanitarie, industriali ed a quelle dei servizi. Devono, inoltre, essere forniti dei mezzi, strumenti ed apparecchi indispensabili per eseguire le necessarie ricerche microscopiche e sperimentali.

I progetti di costruzione dei pubblici macelli devono ottenere il parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 7.

La nomina a direttore del pubblico macello dei capoluoghi di Provincia deve farsi in seguito a pubblico concorso per titoli e prove di esame scritte, orali e pratiche di ispezione delle carni e di polizia sanitaria.

La Commissione giudicatrice è composta di tre professionisti veterinari specialmente competenti nella materia, nominati dal Prefetto; essa propone all'Amministrazione comunale non più di tre nomi in ordine di merito e la nomina deve cadere sopra una delle persone designate.

Con provvedimento del Prefetto, su parere del Consiglio provinciale di sanità, l'obbligo del concorso per esame per la nomina del direttore del pubblico macello può essere esteso anche a quei Comuni non capoluoghi di provincia, nei quali la macellazione presenti considerevole, eccezionale importanza.

Art. 13.

I privati, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale, o a chi, a norma dell'art. 6, lo sostituisce.

Il detto sanitario fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.

Art. 16

Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II - del presente regolamento.

Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio.

Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8.
La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.

Art. 17

In ogni macello deve tenersi un registro a madre e figlia, nel quale sarà regolarmente annotata ogni macellazione, con le seguenti indicazioni:

a) nome e cognome del proprietario dell'animale macellato;

b) specie, sesso, età dell'animale;

c) esito della visita;

d) data della macellazione;

e) firma del veterinario ispettore e bollo dell'ufficio.

Il tagliando, da staccarsi dal registro, sarà consegnato al proprietario dell'animale macellato.

Art. 29.

Chiunque intenda aprire uno spaccio per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, deve farne domanda all'autorità comunale, la quale concederà l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento del veterinario comunale, risulti che i locali a ciò destinati soddisfano alle esigenze dell'igiene.

In ogni caso detti locali debbono avere il pavimento e le pareti, fino all'altezza di almeno due metri, impermeabili e facilmente
lavabili, ed i banchi per la vendita, di marmo o di altro materiale
ritenuto idoneo.

Gli spacci di carne fresca, ove possibile, devono essere dotati di cella o di armadio refrigeranti. L'osservanza di questa norma è
inderogabile per gli spacci dove ha luogo la vendita di carni congelate.

Art. 30.

È vietato di tenere e di vendere nello stesso spaccio carni ammesse al libero consumo e carni di bassa macelleria.

L'autorità comunale può, invece, autorizzare la vendita nello stesso spaccio delle carni appartenenti alle diverse specie animali.

Art. 31.

È proibito di vendere, di distribuire, o anche soltanto tenere negli spacci e negli annessi locali di deposito e di conservazione, carni che siano riconosciute in via di decomposizione, o comunque alterate.

I contravventori sono deferiti all'autorità giudiziaria e le carni confiscate e distrutte.

Art. 32.

Gli spacci di carne e gli annessi locali di deposito e di conservazione sono sottoposti a frequenti controlli sanitari, anche allo scopo di constatare che le carni risultino munite dei prescritti bolli sanitari.

Le carni che risultino sprovviste di tali bolli sono sequestrate, trattate come carni sospette e destinate alla distruzione.

I contravventori sono deferiti all'autorità giudiziaria.

Art. 62.

 I contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti, salvo il caso previsto dall'art. 114 del T.U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'art. 14 della L. 23 giugno 1927, n. 1070*, con le pene comminate dall'art. 218 del predetto testo unico**. Ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli artt. 319, 320 e 322 del codice penale *** e dell'applicazione delle disposizioni in materia di contravvenzione contemplate dai regolamenti locali d'igiene.

*Vedere T.U. leggi sanitarie ( R.D. 1265/34)
**Vedere art. 358 R.D. 1265/34
***vedere ora per quanto attiene al codice penale gli artt. 440, 442, 444 e 516.

Giurisprudenza recente

CASSAZIONE CIVILE
CASSAZIONE PENALE

Decreto così modificato dalle seguenti disposizioni legislative:

DPR 1311/69;

DPR 967/72;

DPR 1066/72;

DPR 194/88;

D.Lgs. 51/92; 

D.Lgs. 537/92;

D.Lgs. 286/94;

L. 526/99.