Legge 4 luglio 1967, n. 580 

Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.

G.U. n. 189 del 29 luglio 1967

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire è tradotta in € al tasso di conversione di 1936,27, con l'eliminazione dei decimali in caso di arrotondamento anche se le operazioni di conversione producono un risultato espresso in centesimi di euro (Vedere "Linee guida")

A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, D.Lgs. 300/99)

TITOLO I
CEREALI

Art. 1.

È vietato passare in macinazione cereali avariati per eccesso di umidità o per altra causa.

Art. 2.

Possono essere passati in macinazione soltanto se sottoposti a prepulitura in impianti dotati di attrezzatura che consenta di liberarli dalle impurezze allo scopo di renderli idonei alla alimentazione umana, i cereali che presentano una delle seguenti caratteristiche:

a) contenenti sostanze estranee che ne alterino le caratteristiche o semi di specie che rendano le farine nocive alla salute o che diano prodotti di odore o sapore cattivo, come: il loglio (Lolium temulentum), il gittaione (Agrostemma githago), il melampiro (Melampyrum pratense seu arvense), la trigonella (Trigonella foenum-graecum);

b) invasi da crittogame, come: la carie (Tilletia spp.) il carbone (Ustilago spp.), la segale cornuta (Claviceps purpurea);

c) invasi da parassiti animali.

Art. 3.

I cereali di cui all'articolo 1, nonché quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per
l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorità sanitaria competente per territorio, che provvederà al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.

Art. 4.

I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi. Le caratteristiche alle quali devono corrispondere i vari tipi di depositi, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, verranno stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 53.

Art. 5.

Il trattamento dei cereali allo scopo di prevenire od eliminare le infestazioni dei parassiti animali o vegetali può essere fatto soltanto con prodotti all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 e con l'osservanza di quanto per ognuno di essi è stabilito dall'articolo 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283.

TITOLO II
SFARINATI

Gli articoli da 6 a 13 sono stati abrogati dal DPR 187/2001

TITOLO III
PANE

Art. 14.

1. È denominato «pane» il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione «pane» completata dalla menzione «parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa.

3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione «surgelato».

4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie
indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

Art. 15.

Gli sfarinati impiegati per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico devono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche di cui agli articoli 7, 9 e 11.

Art. 16.

Il contenuto in acqua del pane a cottura completa, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale è consentito un aumento del 2 per cento, è stabilito come appresso: 

pezzature sino a 70 grammi, massimo 29% 

pezzature da 100 a 250 grammi, massimo 31% 

pezzature da 300 a 500 grammi, massimo 34%

pezzature da 600 a 1.000 grammi, massimo 38%

pezzature oltre i 1.000 grammi, massimo 40%

Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua è quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite.

Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane è stato prodotto. È tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

Art. 17.

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 00 è denominato «pane di tipo 00».

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 0 è denominato «pane di tipo 0».

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 1 è denominato «pane di tipo 1».

Il pane prodotto con farina di grano tenero avente le caratteristiche del tipo 2 è denominato «pane di tipo 2».

Il pane prodotto con farina integrale è denominato «pane di tipo integrale».

Il pane prodotto con semola o con semolato di grano duro, ovvero con rimacine di semola o semolato, è denominato rispettivamente «pane di semola» e «pane di semolato».

Nei locali di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.

Art. 18.

È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane.

Gli articoli da 19 a 20 sono stati abrogati dal DPR 502/98

Art. 21.

I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione «pane» della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.

Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'articolo 20.

L'articolo 22 è stato abrogato dal DPR 502/98

Art. 23.

Il pane deve essere venduto a peso.

Art. 24.

La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie può essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce «pane» sia indicata in modo specifico.

Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.

Art. 25.

Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.

Art. 26.

Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.

È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.*

*(Il divieto per i mercati scoperti è stato rimosso dall'art. 30 del D.Lgs. 114/98).
(Per la vendita di pane sfuso sulle aree pubbliche vedere l'Ordinanza 2 marzo 2000).

Art. 27.

È vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.*

(Per le norme relative alla produzione del pane surgelato surgelato vedere il DM 13.4.87.
Vedere per l'importazione, dai paesi dell'Unione Europea e dagli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, dei prodotti disciplinati dalla presente legge la L. 128/98.
Vedere per il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato il DM 312/98.
Vedere per le autorizzazioni i decreti legislativi 112/98 e 114/98.
Per le modalità igieniche relative al trasporto si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 1002/56 e 580/67 e non nel DPR 327/80 e per l'etichettatura durante il trasporto vedere art. 7 DPR 502/98,

Vedere il DM 172/98 per l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e degli enzimi amilotici alfa-amilasi e beta-amilasi alle farine di grano tenero).

TITOLO IV
PASTA

Gli articoli da 28 a 36 sono stati abrogati dal DPR 187/2001

TITOLO V
LIEVITO

Gli articoli da 37 a 39 sono stati abrogati dal DPR 502/98

TITOLO VI
LOCALI DI PRODUZIONE

Art. 39.

I locali dei molini, panifici e pastifici devono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Essi, inoltre, devono corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.

Art. 40.

È vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonché nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.

TITOLO VII
PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E CONTROLLI

Art. 41.

Le modalità per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati, di pane e di pasta alimentare saranno stabilite con il regolamento.

Art. 42.

I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il
risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione; in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda di revisione.

Per la comunicazione agli interessati si provvederà nei modi e nei termini previsti dal secondo comma del presente articolo.

In caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro il termine di 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui al successivo articolo 44.

Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal Capo II e dal Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice penale, trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria.

In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovrà essere presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente, la quale provvederà alternativamente a disporre la revisione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli articoli 314, 319 e 398 del Codice di procedura penale.

Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono.

Per l'esecuzione dell'analisi di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2 della L. 27 febbraio 1958, n. 190.

Art. 43.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonché di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima è affidata al Ministero della sanità ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tale fine le autorità preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Esse possono altresì, procedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, può ordinare la distruzione delle merci sequestrate.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorre, l'assistenza della forza pubblica.

TITOLO VIII
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 44.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10#, 12 (secondo comma)#, 18, 27, 34#, 36 (secondo comma)# è punita con la sanzione amministrativa sino a € 3.098;

b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7# e 9 (ultimi commi)#, 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma)#, 21, 22 (ultimo comma)#, 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma)# è punita con la sanzione amministrativa sino a € 309;

c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima è punita con la sanzione amministrativa sino a € 1.549.

In ogni caso il contravventore è tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322.

Ai sensi dell'articolo 15 del Codice penale, le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 411.*

#(Articoli abrogati dal D.P.R. 502/98 e D.P.R. 187/2001).
*(Ai sensi dell'art. 9, L. 689/81, si applicano, per i reati assimilabili, le disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283).
(L'art. 52 del D.Lgs. 213/98 ha modificato l'art. 16 della L. 689/81, stabilendo che quando la sanzione è sprovvista del minimo deve essere applicato il terzo del massimo. Il suddetto art. 52 ha reso inapplicabile, pertanto, il combinato disposto dell'art. 10 della L. 689/81 e dell'art. 26 C.P., avvalorato da numerose sentenze della Corte di Cassazione, che determinava in lire ottomila il pagamento in misura ridotta nel caso di cui trattasi).

Art. 45.

Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della quale si procede, invita il legale rappresentante della stessa a definire il contesto in via amministrativa.

Il medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del trasgressore, a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo 44, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle pene massime ivi indicate.

Qualora il trasgressore non provveda al versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria provinciale nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito, il medico provinciale trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 46.

Nel caso di condanna irrevocabile per i reati previsti dal precedente articolo 44, l'autorità giudiziaria trasmette copia della sentenza con l'annotazione del passaggio in giudicato al medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa.

Nei casi di particolare gravità, per le infrazioni previste dal settimo comma dell'articolo 42 il medico provinciale può disporre il ritiro della licenza di esercizio a carico del trasgressore.

L'imprenditore, al quale sia stata ritirata la licenza di esercizio a norma del presente articolo, non può ottenere il rilascio di nuova licenza per la medesima attività prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di ritiro.

Il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa può disporre, altresì, la sospensione della licenza fino a sei mesi, quando il trasgressore abbia riportato, per infrazioni nello spazio di due anni, almeno quattro condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a € 516 o due condanne irrevocabili per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a € 1.032 o tre condanne irrevocabili, di cui due per contravvenzioni punibili con l'ammenda fino a € 516 e una per contravvenzione punibile con l'ammenda fino a € 1.032.

Alla condanna irrevocabile, ai soli effetti del comma precedente, è equiparata la definizione in via amministrativa.

Le disposizioni contenute nel presente articolo derogano a quelle di cui all'articolo 35 del Codice penale.

Il provvedimento del medico provinciale è vincolante per le autorità designate dalla legge alla concessione delle licenze.

Art. 47.

Nei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale può ordinare la chiusura dell'esercizio fino alla definizione del procedimento penale.

Il provvedimento di chiusura può essere revocato in ogni tempo, allorquando il titolare dell'impresa offra adeguata garanzia di avere eliminato le cause e le ragioni in base alle quali era stata disposta la chiusura.

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di giorni trenta dalla notifica.

Il provvedimento di chiusura previsto dal presente articolo non preclude l'esercizio del potere conferito al medico provinciale dal precedente articolo 46.

Tuttavia, in questo caso, il periodo di chiusura preventivo sarà computato ai fini del decorso dei termini massimi previsti dallo stesso articolo 46.

Art. 48.

Eccettuate le contravvenzioni punite con l'ammenda fino a € 103, in tutti gli altri casi il giudice, nel pronunciare la condanna, dispone la pubblicazione della sentenza.

Art. 49.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, detiene per vendere o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle previsioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

È consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima, purché si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalità che verranno fissate dal regolamento.

È vietata l'importazione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima.

Art. 51.

Sino al 31 dicembre 1967 è consentita la produzione di pasta comune confezionata con semolato miscelato con farine o granito di grano tenero, avente le caratteristiche seguenti: 

Omissis

Art. 52.

La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CASSAZIONE CIVILE

Vedere sentenze della Cassazione penale relative al concorso fra il reato di frode in commercio con la contravvenzione alle norme sulla produzione di paste alimentari di grano duro (anno 83 e 98) e alle regole nell'uso di sfarinati. Per il concorso fra la legge 580/67 e la legge 283/62, relativamente al pane, vedere sentenza Cassazione penale. Per i reati di cui all'art. 5 L. 283/62 e il codice penale vedere le recenti sentenze della Cassazione penale (anno 19992000).

Legge così modificata dalle seguenti disposizioni legislative:

L. 8.6.1971, n. 440;

L. 17.5.1969, n. 272;

L. 24.11.1981, n. 689;

D.Lgs. 27.1.1992, n. 109;

L. 22.2.1994, n. 146;

D.P.R. 30.11.1998, n. 502;

D.P.R. 9.2.2001, n. 187.

 Sez. 6 Sent. 00824 del 29/01/83

Il delitto di frode in commercio concorre con la contravvenzione alle norme sulla produzione di pasta alimentare di grano duro, poiché la norma del codice penale è posta a tutela della buona fede degli acquirenti mentre le disposizioni della legge 4 luglio 1967 n. 580 sono dirette alla tutela della salute

Sez. 6 Sent. 04897 del 26/05/83

Il reato di frode in commercio e quello relativo alla violazione delle regole emanate nell'uso di sfarinati per la produzione della pasta, riguardano due oggetti giuridici diversi; la norma di cui all'art. 515 cod. pen. tutela l'interesse degli acquirenti alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le altre disposizioni tutelano l'interesse pubblico alla regolarità nell'impiego di ingredienti destinati all'alimentazione.

 Sez. 3 Sent. 11640 DEL 11/11/98 (UD.14/07/98)

Il delitto di frode in commercio di cui all'art. 515 cod. proc. pen. non viene assorbito, ma concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 44 della legge 4 luglio 1967 n. 580 sulla produzione di pasta alimentare di grano duro. Le due norme, infatti, riguardano due oggetti giuridici diversi, in quanto la norma di cui all'art. 515 cod. pen. tutela l'interesse degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le disposizioni della legge 580 del 1967 tutelano la salute pubblica e l'interesse pubblico alla regolarità nell'impiego di ingredienti destinati all'alimentazione.

Sez. 3 Sent. 08507 DEL 05/07/99 (UD.22/04/99)

I reati di cui agli artt. 515 cod. pen. e 5 legge 30 aprile 1962 n. 283 si pongono in relazione di specialità reciproca e possono pertanto concorrere. Infatti il delitto viene commesso da chi pone in vendita sostanze alimentari non genuine come genuine, ovvero di qualità o quantità diverse da quella dichiarata o pattuita. La contravvenzione è commessa da chi impiega nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei propri elementi naturali o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale. Inoltre nel delitto è determinante la consegna all'acquirente o la messa in commercio, mentre nella contravvenzione si ha riguardo al fatto intrinseco della preparazione o della distribuzione per il consumo. Infatti il delitto ha come oggetto la tutela giuridica della correttezza del commercio, la contravvenzione la tutela della salute.

Sez. 1 Sent. 07032 DEL 14/06/2000 (UD.28/04/2000)

Allorché nella condotta tenuta siano ritenuti sussistenti gli estremi della pericolosità per la salute pubblica, è esclusa l'applicabilità degli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, restando le relative contravvenzioni assorbite nei delitti previsti dagli artt. 444 e 452 cod. pen.