MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Circolare 21 luglio 1998, 64

Oggetto: Veicoli per trasporto specifico in regime di temperatura controllata. Veicoli per trasporto specifico con cisterna per il trasporto di liquidi alimentari.

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 42
Prot. n. 1263/4214 M - D.C. IV n. A035

A seguito dell'emanazione di vari decreti legislativi inerenti ai prodotti alimentari, quali, ad esempio, il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (attuazione delle Direttive n. 93/43/CEE e n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle Direttive n. 92/46 e n. 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte) ed il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (attuazione delle Direttive n. 91/497/CEE e n. 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alle possibilità di trasporto dei mezzi in oggetto specificati.

Premesso che a questa Amministrazione è affidato il compito di verificare unicamente l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto, ma non di definire le condizioni nel cui rispetto occorre effettuare il trasporto dei prodotti alimentari, compito demandato all'autorità sanitaria, si rammenta che ai veicoli riconosciuti isotermici, e cioè coibentati, viene rilasciato l'attestato nazionale (od internazionale) A.T.P. attestato che costituisce parte integrante della carta di circolazione degli stessi.

In base, poi, alla sigla A.T.P. riportata sull'attestato stesso, è possibile conoscere la temperatura minima che, eventualmente, può garantire durante il trasporto quel tipo di carrozzeria di cui il veicolo risulta dotato.

Pertanto, poiché i predetti decreti trattano tutti la fase del trasporto (ad esempio, il D.Lgs. n. 155 nell'allegato Capitolo IV, il D.P.R. n. 54 nell'allegato Capitolo V ed il D.Lgs. n. 286 nell'allegato Capitolo XV), dove viene richiesto che i prodotti deperibili siano trasportati con mezzi costruiti ed attrezzati in modo che la temperatura prescritta possa essere mantenuta per tutta la durata del trasporto, gli stessi devono essere in possesso dell'attestato nazionale (od internazionale) A.T.P.

È opportuno precisare che un veicolo per trasporto specifico di merci deperibili in regime di temperatura controllata può, in applicazione del Capitolo IV del D.Lgs. n. 155, trasportare anche altri tipi di merce nel rispetto delle specifiche norme sanitarie e delle relative autorizzazioni sanitarie afferenti al mezzo di trasporto.

L'articolo 14 del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, prescrive poi che le cisterne adibite al trasporto del latte e dei suoi derivati possono essere utilizzate esclusivamente per il trasporto di sostanze alimentari riportando altresì sulle cisterne stesse, in caratteri chiari e facilmente leggibili, detta indicazione, e su questo punto il Ministero della Sanità, con circolare n. 16 del 1° dicembre 1997, ha precisato che il predetto articolo "consente che i mezzi adibiti al trasporto di latte e di prodotti a base di latte possono essere impiegati anche per il trasporto di altre sostanze alimentari".

Quindi, ai sensi anche di quanto previsto dagli articoli 54 e 56 del nuovo Codice della strada e dagli articoli 203 e 204 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nel caso dei veicoli per trasporto specifico con cisterna permanentemente installata e tecnicamente riconosciuta isotermica e, pertanto, provvisti di un attestato A.T.P. nazionale (od internazionale), la dicitura da riportare sulla carta di circolazione è la seguente: "cisterna per il trasporto di liquidi alimentari in regime di temperatura controllata".

Sulla carta stessa deve essere, inoltre, riportato che detto attestato costituisce parte integrante della carta di circolazione.

Nel caso, invece, dei veicoli per trasporto specifico con cisterna permanentemente installata non isotermica e quindi non provvista di attestato A.T.P., ma pur sempre destinata al trasporto di sostanze alimentari la dicitura da riportare è la seguente: "cisterna per il trasporto di liquidi alimentari".

Da quanto sopra si evince chiaramente l'importanza dell'attestato nazionale (od internazionale) A.T.P. che discrimina le caratteristiche tecniche della cisterna.

Pertanto, in sede di revisione periodica dei veicoli, o su richiesta dell'utenza, occorre provvedere a modificare le diciture a suo tempo riportate sulle carte di circolazione, quali, ad esempio, "cisterna per il trasporto latte", allineandole, per uniformità generale, a quanto sopra riportato.

Si invitano quindi gli organi preposti al controllo dei veicoli in circolazione ad attenersi alle considerazioni sopra esposte, valutando attentamente le caratteristiche tecniche del mezzo di trasporto in relazione alla merce trasportata, alle relative norme sanitarie, unitamente all'eventuale attestato A.T.P. ed all'autorizzazione sanitaria, se ricorrente.