Informazioni e decisioni della Commissione europea

La Commissione Europea il 15 settembre 2008 ha informato i Paesi Membri circa il rinvenimento, in Cina, di melamina in latte in polvere per lattanti. Questa prima informazione è avvenuta tramite il sistema di allerta comunitario (RASFF).
Successivamente, sono pervenute altre informazioni da parte della UE. Il 17 settembre la Commissione ha chiesto di aumentare i controlli per i prodotti importati dalla Cina sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Un successivo rapporto Infosan, inviato il 18 settembre, ha evidenziato una estensione della contaminazione anche ad altri prodotti: formule per lattanti, gelati allo yogurt prodotti a Shanghai e bevande al caffé in lattina prodotte a Taiwan.
Nello stesso giorno gli Stati membri sono stati invitati ad innalzare l’attenzione sulla possibile presenza di prodotti contaminati, pervenuti tramite canali non convenzionali, sul mercato europeo e sulla opportunità di attivare un sistema di sorveglianza per individuare i possibili casi di intossicazione correlati al consumo di prodotti per lattanti contaminati da melamina.

Il 19 settembre la Commissione ricorda che il latte e i prodotti a base di latte di origine cinese non possono essere importati nei Paesi Membri e raccomanda di intensificare i controlli per i prodotti composti contenenti latte o latte in polvere.
È opportuno sottolineare che, sulla base delle disposizioni relative al controllo all’importazione degli alimenti di origine animale applicate a livello comunitario, per prodotto a base di latte si intende un alimento costituito da almeno il 50% di latte.
L’importazione di tali prodotti dalla Cina non è mai stata consentita. Tale divieto è stato confermato dalla Decisione 2002/994, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina.
La Commissione il 19 settembre ha informato gli Stati Membri di aver richiesto alle Autorità cinesi:
  • che i prodotti esportati in Europa non contengano latte contaminato e di condividere qualsiasi altra informazione con la nostra Delegazione;
  • di sospendere temporaneamente l’esportazioni di prodotti composti contenenti latte a meno che a seguito di opportuna verifica non venga garantita l’assenza di contaminazione da melamina.
Il 25 settembre, anche su richiesta italiana, la Commissione dell’Unione Europea ha convocato a Bruxelles una riunione straordinaria del Comitato della catena alimentare e della sanità animale per informare gli Stati Membri sugli eventi e sui contatti intercorsi con le autorità cinesi. 
Nel corso della riunione la Commissione ha manifestato l’intenzione di inviare in Cina, seppur non in tempi brevi, i propri ispettori per verificare l’estensione del fenomeno, tenuto conto dei cambiamenti ai vertici sanitari cinesi.
La Commissione ha presentato agli Stati membri la proposta di decisione, emanata il giorno successivo, applicando la clausola di salvaguardia. La proposta prevede:
  • il divieto di importazione di prodotti contenenti latte e prodotti derivati di origine o provenienza dalla Cina destinati ai lattanti e ai bambini fino a tre anni;
  • l’obbligo per gli Stati membri di organizzare controlli sui prodotti che contengono più del 15% di latte e derivati, in importazione o già presenti sul mercato;
  • il controllo obbligatorio per i prodotti per i quali non sia dichiarata la percentuale di latte;
  • l'individuazione del livello massimo di melamina consentito in 2,5 mg/Kg di prodotto;
  • la trasmissione alla Commissione di tutti gli esiti analitici;
  • le spese dei controlli all’importazione a carico degli operatori.
La delegazione italiana non ha condiviso tale impostazione ritenendola insufficiente a fronteggiare l’emergenza sanitaria per i seguenti motivi:
  • assenza di una certificazione di garanzia all’origine;
  • incompletezza della lista dei prodotti a rischio;
  • assenza di procedure armonizzate nei controlli all’importazione.
La legislazione comunitaria, infatti, prevede il controllo obbligatorio alle frontiere comunitarie (PIF) solo per i prodotti di origine animale.
Solo il nostro Paese ha un’organizzazione che prevede il controllo alle frontiere anche degli alimenti di origine vegetale, alimenti composti, farmaci, materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti etc. 
Gli Uffici veterinari di confine (PIF) controllano tutti i prodotti di origine animale in provenienza dai Paesi terzi; gli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF), gli altri alimenti.
Pertanto possiamo dire che i controlli ufficiali effettuati dal nostro Paese sugli alimenti importati sono sistematici e più accurati di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

La proposta di Decisione presentata al Comitato è stata adottata il 26 settembre e pubblicata in G.U.CE con il numero 2008/757/CE il giorno successivo, poi abrogata dalla Decisione 2008/798/CE del 16 ottobre che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti.