DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

GUANTI

1. Premessa

Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.

2. Definizione

Si definiscono di protezione particolari tipi di guanti, in possesso delle caratteristiche indicate dal D.Lgs. n. 475/1992 ed idonei ad evitare danni da incidenti meccanici, traumi o insulti chimici, assorbimento di tossici per via cutanea, lesioni da agenti fisici di rischio (radiazioni, vibrazioni, freddo, calore).

3. Fonti normative

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali sull'igiene del lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)
UNI norma 8479 (Guanti da lavoro di cuoio)


4. Questioni interpretative

Il riferimento normativo relativo all'art. 383 del D.P.R. n. 547/1955 è relativo solo ai lavori che presentano determinati rischi (punture, tagli, abrasioni, ustioni o causticazioni) e quindi non può essere adottato allorché vi sia presenza di tossici (per i quali vi è assorbimento cutaneo).

In tal caso dispiega la sua efficacia l'art. 4 del D.P.R. n. 303/1956 (in tema di igiene del lavoro).

Il D.Lgs. n. 626/1994 indica poi nell'allegato V un elenco non esauriente delle attività e dei settori per i quali può rendersi necessario l'uso dei guanti.

Esistono però altri settori a rischio oltre quelli indicati nel D.Lgs. n. 626/1994 e vigendo l'art. 377 del D.P.R. n. 547/1955 (obbligo da parte dell'imprenditore di mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi) l'utilizzazione di guanti idonei dovrà essere accurato oggetto di valutazione, caso per caso, da parte del datore di lavoro.

5. Interventi di prevenzione

In generale, valgono per i guanti le seguenti norme indicative:

Ø      devono essere di spessore costante, privi di fori, assegnati in dotazione personale, facilmente calzabili, riposti al termine del turno in luoghi adeguati (armadietti)  e non abbandonati sui ripiani o nei luoghi di lavoro

Ø      a seconda del tipo di lavoro, la superficie esterna dovrà essere liscia, rugosa o zigrinata per consentire una presa adeguata di oggetti e materiali (UNI 8479/1986)

Ø      devono riportare nome del produttore, caratteristiche di utilizzazione e descrizione del tipo

Ø      devono essere abbastanza lunghi fino all'avambraccio per evitare la penetrazione di sostanze tossiche per quanto possibile al di sotto dei guanti

Ø      non devono aderire troppo alla pelle né troppo poco perché si deve evitare il ristagno del sudore, e la limitazione al movimento delle mani ed alla capacità prensile

Ø      non devono essere infilati con le mani sporche oppure tolti nel corso del lavoro

Ø      devono essere rivoltati, alla fine di ogni turno, per far evaporare il sudore e, possibilmente, cosparsi di talco all'interno

Ø      devono avere la minima rigidità compatibile con la protezione dal rischio al fine di non creare problemi alla capacità prensile ed all'articolazione delle mani

Ø      in caso di comparsa di fenomeni allergici (abbastanza frequenti nei confronti di preparati usati per la mescola della gomma) i guanti dovrebbero essere sostituiti con altri di tipo e caratteristiche diverse.

In caso di impossibilità di reperire guanti di materiale diverso e con analogo livello di protezione di quelli in causa nella comparsa del fenomeno allergico si può tentare l'utilizzazione contemporanea di guanti di filo o di cotone sotto i guanti di protezione oppure spalmare una crema barriera sulla cute prima di indossare i guanti al fine di proteggere il contatto tra parte interna del guanto e superficie cutanea.

6. Adempimenti amministrativi

I guanti di protezione devono essere adeguati ai rischi da prevenire, devono tener conto delle esigenze ergonomiche devono rispondere alle condizioni esistenti sul posto di lavoro e poter essere adattati a seconda delle necessità all'utilizzatore, essi devono poter essere diversificati a seconda delle condizioni di salute (es.: allergie) dei lavoratori, di uso personale, forniti insieme ad informazioni adeguate sull'uso specifico e gratuitamente da parte del datore di lavoro.

La scelta dei guanti deve essere effettuata nel rispetto delle procedure elencate agli artt. 42 e 43 del D.Lgs. n. 626/1994:

Ø      esame preliminare della protezione con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi  

Ø      definizione delle caratteristiche necessarie affinché i guanti possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di sicurezza

Ø      informazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia di sicurezza e salute.

Da segnalare che, secondo l'allegato V al D.Lgs. n. 626/1994, i guanti devono essere utilizzati nella saldature, nella manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine, infine nella manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi ed alcalini.

Guanti a maglia metallica dovrebbero poi essere utilizzati nelle operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli, e nelle attività protratte di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione, nonché nella sostituzione di coltelli nelle taglierine.

Nella confezione dei guanti possono essere utilizzati una vasta gamma di materiali come ad esempio:

Ø      il cotone per i lavori leggeri ove non vi siano consistenti rischi di puntura, causticazione, irritazione o taglio,

Ø      il cuoio per i lavori pesanti in caso di contatto o manipolazione con spigoli vivi o bordi taglienti in assenza di umidità,

Ø      il caucciù o altri materiali isolanti per gli elettricisti,

Ø      gomme naturali o sintetiche per proteggere da sostanze tossiche o corrosive e per la difesa contro le vibrazioni,

Ø      materiali plastici per attività di lavoro ove si possa determinare contatto con allergeni oppure se esiste comunque pericolo di assorbimento cutaneo e necessiti un'alta sensibilità delle dita per lo svolgimento del lavoro,

Ø      cloruro di polivinile stratificato su supporto di jersey per proteggere da contatto con acidi,

Ø      neoprene o resine viniliche nei lavori ove vi può essere contatto con sostanze particolarmente tossiche,

Ø      gomma con piombo in caso di protezione da raggi X,

Ø      gomma metallizzata o antitaglio (con acciaio dal 5 al 20%) per attività con rischio di tagli o ferite,

Ø      kevlar per protezione antitaglio e dal calore (protegge fino a 700°C per brevi periodi)

Ø      nomex per protezione dai prodotti chimici, dal calore, dalle lacerazioni ed abrasioni,

Ø      fibre polietileniche, per resistenza al taglio,

Ø      fibre di vetro trattate per conferire resistenza alle alte temperature

Ø      etcc.


7. Sanzioni

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)

Per i datori di lavoro

In tema di sicurezza:

 

Ø      la violazione dell'art. 383 (fornitura di guanti ai fini della sicurezza) del D.P.R. n. 547/1955 è sanzionata ai sensi dell'art. 389 (c) con l'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi;

Ø      la violazione dell'art. 4 (a)(b)(c) del D.P.R. n. 547/1955 (attuare le norme, rendere edotti i dipendenti, disporre ed esigere l'uso dei guanti ai fini della sicurezza) è sanzionata con una ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi.

In tema di igiene del lavoro:

 

Ø      la violazione dell'art. 26 (guanti in dotazione individuale) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 2 mesi;

Ø      la violazione dell'art. 4 (c) (fornitura di guanti per l'igiene del lavoro) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 8.000.000 o con l'arresto da 2 a 4 mesi;

Ø      la violazione dell'art. 4 (d) (disporre ed esigere l'uso dei guanti) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi.


Per i preposti

In tema di sicurezza:

 

Ø      la omessa vigilanza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 su quanto disposto all'art. 6 (d)(e) (i lavoratori non devono modificare i guanti senza averne ottenuta l'autorizzazione oppure compiere di propria iniziativa operazioni che possano compromettere la sicurezza ecc.) è sanzionata con l'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi;

Ø      la omessa vigilanza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 su quanto disposto all'art. 6 (a)(b)(c) (osservare le norme e le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza, usare con cura i guanti, segnalare immediatamente le deficienze dei guanti) è sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.000.000 o con l'arresto fino a 2 mesi.

In tema di igiene del lavoro:

 

Ø      la violazione dell'art. 4 (b) (rendere edotti i lavoratori delle misure di prevenzione) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con una ammenda massima di L. 4.000.000 o con l'arresto da 1 a 4 mesi;

Ø      la violazione dell'art. 4 (d) (disporre ed esigere l'uso dei guanti) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con una ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 4 mesi.


Per i lavoratori

In tema di sicurezza:

 

Ø      l'inosservanza dell'art. 6 (d)(e) del D.P.R. n. 547/1955 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.500.000 o con l'arresto fino a 1 mese;

Ø      l'inosservanza dell'art. 6 (a)(b)(c) del D.P.R. n. 547/1955 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 800.000 o con l'arresto fino a 15 giorni.

In tema di igiene del lavoro:

 

Ø      l'inosservanza dell'art. 5 (d) (non modificare i guanti senza averne avuto l'autorizzazione) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.500.000 o con l'arresto fino a 1 mese;

Ø      l'inosservanza dell'art. 5 (a)(b)(c) (osservare le norme e le misure disposte dal datore di lavoro, usare con cura i guanti, segnalare le deficienze dei guanti) è sanzionata con l'ammenda massima di L. 800.000 o con l'arresto fino a 15 giorni.

Ø      Altre sanzioni sono riportate nella nota Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni generali.