DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CALZATURE
1. Premessa
Le disposizioni a
carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui
criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale,
tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.
2. Definizione
La scarpa di
sicurezza è un dispositivo di protezione individuale atto a proteggere i piedi
contro le aggressioni esterne (schiacciamento, ustioni da scintille, fluidi
caldi o scorie, freddo, perforazioni, vibrazioni) e
nel contatto verso il suolo (pericoli di scivolamento nel suolo roccioso o
fangoso, su superfici cosparse di olio o grasso o scorie incandescenti)
mediante l'impiego di uno o più particolari accorgimenti tecnologici quali
l'adozione di puntale d'acciaio e/o di lamina metallica antiperforazione, la
predisposizione di particolari rilievi delle suole, di impermeabilizzazione, il
conferimento di resistenza al calore, l'adozione di protezione dei malleoli, di
un sistema di sfilamento rapido.
3. Fonti normative
DECRETO PRESIDENTE
REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per
l'igiene del lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva CEE n.
89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)
CEE direttiva Consiglio 12 giugno 1989, n. 89/391 (concernente l'attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro)
CEE direttiva Consiglio 30 novembre 1989, n. 89/656 (relativa alle prescrizioni
minime di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro)
UNI norma 8615 (Calzature di protezione con tomaie di cuoio e tomaie di cuoio)
4. Classificazione e
requisiti generali
Gli indumenti per
la protezione dei piedi vengono classificati nei
seguenti gruppi:
a) scarpe
basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
b) scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
c) scarpe con protezione supplementare della punta del piede
d) scarpe e soprascarpe con suola anticalore
e) scarpe, stivali e sopra stivali di protezione contro il calore
f) scarpe, stivali e sopra stivali di protezione contro il freddo
g) scarpe, stivali e sopra stivali di protezione contro le vibrazioni
h) scarpe, stivali e sopra stivali di protezione antistatici
i) scarpe, stivali e sopra stivali di protezione isolanti
l) stivali di protezione contro le catene delle trance
meccaniche
m) zoccoli
n) dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
o) ghette
p) suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione)
q) ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole
Le calzature di
sicurezza, analogamente a tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI),
possono essere classificate in tre categorie.
Nella I categoria sono incluse le scarpe di protezione che
proteggono da:
Ø
azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti
meccanici, detergenti, contatto o urti con oggetti caldi che non espongano
oltre a
Nella III categoria
sono incluse le scarpe di protezione:
Ø
particolarmente complesse destinate a salvaguardare da
rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente presupponendosi
che l'utilizzatore non abbia la possibilità di percepire tempestivamente il
verificarsi di effetti lesivi. Rientrano in questa categoria le scarpe che
assicurano un protezione limitata nel tempo contro
aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti, quelle per attività che si
svolgono a temperature di
Nella II categoria
sono incluse le scarpe di protezione che non rientrano nelle due categorie
descritte.
Requisiti generali
La calzatura di
sicurezza deve essere progettata e fabbricata tenendo conto delle esigenze ergonomiche ed in modo che vi possa essere adeguamento alla
morfologia dell'utilizzatore, leggerezza, comodità e solidità di costruzione,
compatibilità tra i diversi tipi di protezione. Deve inoltre essere adeguata ai
rischi dai quali deve difendere e rispondere alle condizioni esistenti sul
luogo di lavoro, di uso personale, fornita
gratuitamente dal datore di lavoro insieme ad informazioni sui rischi dai quali
deve proteggere.
I materiali impiegati nella costruzione delle calzature dovranno essere di
buona qualità e l'esecuzione curata anche nei minimi particolari.
Se è richiesto il puntale di protezione (in acciaio o
materiali equivalenti), questo dovrà formare parte integrante della calzatura,
risultare di lunghezza non inferiore al 18% della lunghezza massima della
scarpa.
Tutte le superfici, bordi e spigoli del puntale dovranno risultare
lisci e debitamente arrotondati.
Una protezione in acciaio a forma di conchiglia potrà
essere assicurata anche ai malleoli (UNI 8615, 1984).
I fondi delle calzature potranno essere realizzati in cuoio, gomma, prodotti
sintetici ed altri materiali purché lo spessore globale
non risulti inferiore a
Particolari suole con potere smorzante potranno essere
adottate in caso di rischio da vibrazioni.
5. Questioni
interpretative
Nel caso delle
scarpe di sicurezza i problemi interpretativi riguardano sostanzialmente:
a) le attività nel corso delle quali occorre far uso
di determinate scarpe di sicurezza
b) come agire al fine di ottenere un diffuso
adempimento della norma che prescrive di indossare tale tipo di protezione.
In merito al primo
punto il datore di lavoro dovrà, caso per caso,
valutare i rischi che non possono essere prevenuti in altro modo e
conseguentemente fornire le idonee protezioni ai lavoratori (art. 43, D.Lgs. n. 626/1994).
Ad esempio, il rischio di ustioni è abbastanza
frequente non solo nelle grandi aziende siderurgiche e metalmeccaniche
(tradizionalmente ad alto rischio), ma anche in attività artigianali (con saldatura)
o nelle cucine, ove sono sempre possibili versamenti di liquidi bollenti.
Il rischio di schiacciamento è poi presente in una vastissima gamma di attività commerciali, artigianali ed industriali ove
esiste la possibilità di schiacciamento da parte di mezzi, pesi o materiali
movimentati.
Per quanto riguarda il secondo punto, occorre tener presente il fatto che
secondo l'attuale legislazione il datore di lavoro ha l'obbligo di esigere
l'attuazione delle misure di sicurezza, di modo che
sarà sempre responsabile ove i lavoratori non abbiano indossato le protezioni
assegnate e tale fattispecie non sia stata formalmente o amministrativamente
mai contestata dal datore di lavoro.
6. Interventi di
prevenzione
Allo scopo di
conseguire una diffusa utilizzazione delle protezioni, occorrerà agire in modo
tale da valutare, oltre alle caratteristiche tecniche delle protezioni in relazione ai rischi esistenti, peso, ingombro, comodità e
facilità d'uso, accettabilità, design delle scarpe. Occorrerà anche effettuare prove di utilizzazione coinvolgendo i lavoratori,
controllare infine, una volta acquistato il materiale, in entrata e
successivamente in corso di esercizio, le scarpe di protezione per valutarne
adeguata conservazione, manutenzione e disponibilità a magazzino, per
assicurare un immediato ricambio in caso di usura. Si dovrà lasciare (ove
possibile) un margine per scelte preferenziali del
tipo di protezione da parte dell'utente, addestrare il personale in modo
continuativo, fornire modelli comportamentali corretti (esempi di capi e
preposti), verificare il follow-up i risultati
raggiunti ai lavoratori.
7. Adempimenti
amministrativi
La scelta delle
calzature di sicurezza deve essere effettuata nel
rispetto delle procedure elencate agli artt. 42 e 43
del D.Lgs. n. 626/1994 e
cioè:
Ø
esame preliminare del tipo di calzatura con analisi e
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
Ø
definizione delle caratteristiche necessarie affinché le
calzature possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di sicurezza (tenendo
conto anche del rischio aggiuntivo determinato dall'uso delle stesse calzature)
Ø
informazione dei lavoratori (anche ai sensi dell'art. 43,
lettera c, D.Lgs. n.
626/1994) e/o dei loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia di
sicurezza e salute in caso di impiego di attrezzature di protezione individuale
sui luoghi di lavoro.
Il D.Lgs. n. 626/1994 indica,
all'allegato V, una lista non esauriente e per così dire prioritaria di attività
e di settori di attività nei quali è richiesta la scarpa di sicurezza con suola
imperforabile (lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali, attività
su impalcature, demolizione di rustici, lavori in calcestruzzo ed in elementi
prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature, lavori in cantieri edili
ed in aree de deposito).
Per una serie di attività (punto 2 dell'allegato V) è
richiesta una scarpa di sicurezza senza suola imperforabile: lavori su ponti
d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri,
ascensori, montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni,
acciaierie, laminatoi, gru, caldaie, impianti elettrici, montaggio metallico,
manutenzione, rimozione in discarica, produzione di vetri, costruzioni navali,
smistamento ferroviario, manipolazione di carni surgelate, movimentazione e
stoccaggio, lavori nell'industria della ceramica e dei materiali da
costruzione, lavorazioni di cava e pietre, ecc.
Nelle restanti attività occorre valutare caso per caso la natura del rischio da
perforazione.
L'allegato V del D.Lgs. n.
626/1994 segnala l'importanza della utilizzazione di scarpe di sicurezza a slacciamento rapido unicamente in caso di rischio di
penetrazione di masse incandescenti fuse.
Dovendo poi le calzature essere adatte alla particolare natura del rischio è comunque opportuno, che siano alte ai malleoli e con
imbottiture se vi è rischio di urti o contusioni.
Secondo l'allegato V del D.Lgs. n.
626 del 1994 le scarpe di sicurezza con suola termoisolante devono essere
adottate in caso di attività su o con masse molto fredde.
8. Sanzioni
(D.Lgs.
19 dicembre 1994, n. 758)
Per il datore di lavoro
In
tema di sicurezza:
Ø
le violazioni agli artt. 377 (resistenza, idoneità dei mezzi di protezione) e 384
(protezione con calzature in lavorazioni con specifici rischi) del D.P.R. n.
547/1955 sono sanzionate con una ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi.
Ø
la violazione all'art. 4, (a)(b)(c) del D.P.R. n.
547/1955 è sanzionata con una ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi.
In
tema di igiene del lavoro:
Ø
la violazione dell'art. 4 (c) del D.P.R. n. 303/1956
(fornitura di scarpe di sicurezza per tutela dell'igiene) è sanzionata
con una ammenda massima di L. 8.000.000 o con
l'arresto da
Ø
e violazioni degli artt. 4 (d) (disporre ed esigere l'uso delle scarpe) e 26 del D.P.R. n.
303/1956 (scarpe in dotazione individuale) sono sanzionate ognuna con una ammenda massima di L.
2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi.
Per i preposti
In
tema di sicurezza:
Ø
la violazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955 su
quanto disposto all'art. 6 (d) ed (e) (i lavoratori non devono modificare le
scarpe senza averne ottenuta autorizzazione, divieto di compiere di propria
iniziativa operazioni che possano compromettere la sicurezza) è sanzionata con
l'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto
fino a 3 mesi;
Ø
la omessa vigilanza ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.
547/1955 su quanto disposto all'art. 6 (a)(b)(c) (osservare
le norme e le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza,
usare con cura le scarpe di protezione, segnalare immediatamente le deficienze
delle scarpe) è sanzionata con un'ammenda massima di L.
1.000.000 o con l'arresto fino a 1 mese.
In
tema di igiene del lavoro:
Ø
la violazione dell'art. 4 (b) (rendere edotti i
lavoratori delle misure di prevenzione) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con una ammenda massima di L.
4.000.000 o con l'arresto da
Ø
la violazione dell'art. 4 (d) del D.P.R. n. 303/1956
(disporre ed esigere l'uso delle scarpe) è sanzionata con una
ammenda massima di L. 2.000.000 o con
l'arresto fino a 2 mesi.
Per i lavoratori
In
tema di sicurezza
Ø
l'inosservanza dell'art. 6 (d)(e) del D.P.R. n.
547/1955 è sanzionata con un'ammenda massima di L.
1.500.000 o con l'arresto fino a 1 mese;
Ø
l'inosservanza dell'art. 6 (a)(b)(c) del D.P.R. n.
547/1955 è sanzionata con l'ammenda massima di L.
800.000 o con l'arresto fino a 15 giorni.
In
tema di igiene del lavoro:
Ø
l'inosservanza dell'art. 5 (d) (non modificare le
calzature senza averne avuta l'autorizzazione) del D.P.R. n. 303/1956 è
sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.500.000 o
con l'arresto fino a 1 mese;
Ø
l'inosservanza dell'art. 5, (a)(b)(c) (osservare le
norme e le misure disposte dal datore di lavoro, usare con cura le calzature,
segnalare le deficienze delle scarpe di sicurezza) è sanzionata con l'ammenda
massima di L. 800.000 o con l'arresto fino a 15
giorni.
Ø
Ulteriori sanzioni sono riportate nella nota Dispositivi di
protezione individuali - Disposizioni generali.