DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CINTURE DI SICUREZZA
1. Premessa
Le disposizioni a
carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui
criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale,
tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.
2. Definizione
Le cinture di
sicurezza sono un mezzo di protezione individuale per i lavoratori che operano
in posti di lavoro determinati.
3. Fonti normative
DECRETO PRESIDENTE
REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro),
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni),
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 323 (Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici),
DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1985 (Riconoscimento di efficacia
di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo
smontaggio dei ponteggi metallici),
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)
UNI norma 7562 (Cinture di sicurezza termini, classificazione e requisiti da
lavoro).
4. Questioni
interpretative
Le cinture di
sicurezza possono raggrupparsi nelle tre tipologie seguenti:
Ø
Cinture di sicurezza per guardafili, regolamentate dal D.P.R. n. 547/1955, art. 386 e dal D.P.R. n. 323/1956,
art. 3, comma 4;
Ø
Cinture di sicurezza con bretelle e fune di trattenuta regolamentate dal D.P.R. n. 547/1955, artt.
10 e 386; D.P.R. n. 164/1956, art. 57, comma 5; art. 73,
comma 3, D.M. 25 maggio 1985;
Ø
Cinture di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle, collegate
a funi di salvataggio regolamentate dal D.P.R. n. 547/1955, artt.
236 e 386; dal D.P.R. n. 164/1956, art. 15, comma 2.
La scelta del tipo
di cintura adatto risulta in funzione delle
caratteristiche di utilizzazione (ambiente e rischio):
Ø
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 236, lavori entro tubazioni,
canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas o vapori
tossici o asfissianti, al comma 4 recita: quando la presenza di gas o vapori
nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando
l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi
entrano devono essere muniti di cinture di sicurezza con corda di adeguata
lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale
respirazione.
Ø
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 386: i lavoratori che sono esposti
a pericolo di caduta dall'alto e entro vani o che
devono prestare la loro opera dentro pozzi, cisterne e simili in condizioni di
pericolo devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
A
seconda dei
casi dovrà perciò essere operata una scelta della cintura da adottare fra i tre
tipi indicati.
Ø
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 10: nei lavori presso gronde e
cornicioni, su tetti, su ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in
demolizione e nei lavori analoghi che comunque
espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile
disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso
di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta.
Ø
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 15, comma 2: quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,
asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile
assicurare una sufficiente areazione ed una completa
bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori ed
essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle
collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno da
personale addetto alla sorveglianza.
Ø
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 57, comma 5: il manovratore degli
argani a bandiera fissati a montanti di impalcature,
quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sul fronte del posto
di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.
D.P.R. 20 marzo
1956, n. 323, art. 3, comma 4: nelle operazioni ... purché il lavoratore sia
munito e faccia uso di cintura di sicurezza .... .
5. Adempimenti
amministrativi
Non è attualmente previsto alcun adempimento tecnico
amministrativo da parte della pubblica amministrazione prima dell'inizio dei
lavori (L'ISPESL, su richiesta delle
ditte costruttrici di cinture, effettua peraltro prove di
rispondenza del tipo alle norme di sicurezza con rilascio della relativa
certificazione.).
Gli organi di vigilanza competenti per territorio verificano la rispondenza del
mezzo di sicurezza alle norme vigenti e la corretta applicazione del disposto
legislativo per quanto concerne la sua utilizzazione.
6. Sanzioni
(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)
Per l'inosservanza
delle norme concernenti le cinture di sicurezza,
stabilite dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n.
164, i datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti con l'ammenda da L.
Per la violazione delle norme contenute nell'art. 236 (lavori
entro tubazioni, canalizzazioni e simili) del D.P.R. n. 547 e nell'art. 10 (lavori presso gronde, cornicioni, su tetti e
simili) del D.P.R. n. 164, gli stessi soggetti sono puniti con l'ammenda
da L.
Infine, per la violazione dell'art. 15 (scavi in presenza
di gas) del D.P.R. n. 164, ai datori di lavoro ed ai dirigenti è comminata l'ammenda da L.
Nei lavori di costruzione e manutenzione di impianti
telefonici i preposti, che non esercitino la dovuta vigilanza sui lavoratori
per l'utilizzo delle cinture di sicurezza nei casi di cui all'art. 3 (spostamento
laterale di scale portatili) del D.P.R. n. 323, sono puniti con l'ammenda da L.
Altre sanzioni sono
riportate nella nota Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni generali.