DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CINTURE DI SICUREZZA

1. Premessa

Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.

2. Definizione

Le cinture di sicurezza sono un mezzo di protezione individuale per i lavoratori che operano in posti di lavoro  determinati.

3. Fonti normative

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro),
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni),
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 323 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici),
DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1985 (Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici),
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)
UNI norma 7562 (Cinture di sicurezza termini, classificazione e requisiti da lavoro).

4. Questioni interpretative

Le cinture di sicurezza possono raggrupparsi nelle tre tipologie seguenti:

Ø      Cinture di sicurezza per guardafili, regolamentate dal D.P.R. n. 547/1955, art. 386 e dal D.P.R. n. 323/1956, art. 3, comma 4;

Ø      Cinture di sicurezza con bretelle e fune di trattenuta regolamentate dal D.P.R. n. 547/1955, artt. 10 e 386; D.P.R. n. 164/1956, art. 57, comma 5; art. 73, comma 3, D.M. 25 maggio 1985;

Ø      Cinture di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle, collegate a funi di salvataggio regolamentate dal D.P.R. n. 547/1955, artt. 236 e 386; dal D.P.R. n. 164/1956, art. 15, comma 2.

La scelta del tipo di cintura adatto risulta in funzione delle caratteristiche di utilizzazione (ambiente e rischio):

Ø      D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 236, lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas o vapori tossici o asfissianti, al comma 4 recita: quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cinture di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

Ø      D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 386: i lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto e entro vani o che devono prestare la loro opera dentro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

A seconda dei casi dovrà perciò essere operata una scelta della cintura da adottare fra i tre tipi indicati.

Ø      D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 10: nei lavori presso gronde e cornicioni, su tetti, su ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta.

Ø      D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 15, comma 2: quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una sufficiente areazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all'esterno da personale addetto alla sorveglianza.

Ø      D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 57, comma 5: il manovratore degli argani a bandiera fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sul fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, art. 3, comma 4: nelle operazioni ... purché il lavoratore sia munito e faccia uso di cintura di sicurezza .... .

5. Adempimenti amministrativi

Non è attualmente previsto alcun adempimento tecnico amministrativo da parte della pubblica amministrazione prima dell'inizio dei lavori (L'ISPESL, su  richiesta delle ditte  costruttrici di cinture, effettua  peraltro prove di  rispondenza del tipo  alle norme di sicurezza con rilascio della relativa certificazione.).
Gli organi di vigilanza competenti per territorio verificano la rispondenza del mezzo di sicurezza alle norme vigenti e la corretta applicazione del disposto legislativo per quanto concerne la sua utilizzazione.

6. Sanzioni

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)

Per l'inosservanza delle norme concernenti le cinture di sicurezza, stabilite dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, i datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi.
Per la violazione delle norme contenute nell'art. 236 (lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili) del D.P.R. n. 547 e nell'art. 10 (lavori presso gronde, cornicioni, su tetti e simili) del D.P.R. n. 164, gli stessi soggetti sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 o con l'arresto da 2 a 4 mesi.
Infine, per la violazione dell'art. 15 (scavi in presenza di gas) del D.P.R. n. 164, ai datori di lavoro ed ai dirigenti è comminata l'ammenda da L. 3.000.000 a L. 8.000.000 o l'arresto da 3 a 6 mesi.
Nei lavori di costruzione e manutenzione di impianti telefonici i preposti, che non esercitino la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'utilizzo delle cinture di sicurezza nei casi di cui all'art. 3 (spostamento laterale di scale portatili) del D.P.R. n. 323, sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a 2 mesi.

Altre sanzioni sono riportate nella nota Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni generali.