DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CAPO:
ELMETTI, CASCHI E CUFFIE

1. Premessa

Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, tra i quali di annoverano gli elmetti, caschi e cuffie, sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.

2. Definizione

Gli elmetti ed i caschi sono copricapi a coppa, generalmente di materiale plastico resistente (policarbonato termoplastico) o rinforzato (fibra di vetro) o metallico (alluminio o altra lega leggera) usati come protezione della testa dall'impatto e dalla caduta di oggetti.
Sono destinati a proteggere le zone parietali, la sommità del capo e la nuca, quindi la parte della testa compresa al di sopra di un piano orizzontale di riferimento (basic-plane) delimitato dalle linee congiungenti la sommità del condotto uditivo esterno con il bordo inferiore dell'orbita.
Le cuffie sono invece copricapi semplici, destinati per lo più ad avvolgere i capelli sia per motivi igienici (alimentaristi) che di sicurezza, proteggendoli da contatti accidentali con macchinari.

3. Fonti normative

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali sull'igiene del lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro in sotterraneo)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 30 aprile 1962 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande)
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva CEE n. 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)
CEE direttiva Consiglio 30 novembre 1989, n. 89/656 (relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro)

4. Classificazione

Nell'allegato IV del D.Lgs. n. 626/1994 è riportato l'elenco non esauriente dei dispositivi per la protezione della testa che sono classificati in:
- caschi di protezione per l'industria (miniere, lavori pubblici, industrie varie)
- copricapo leggeri per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)
- copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata in tessuto o tessuto rivestito).
Secondo il D.Lgs. n. 475/1992 gli elmetti, i caschi e gli altri copricapi di protezione sono classificati in tre categorie. Nella prima sono inclusi i dispositivi semplici (es.: le cuffie) destinati a tutelare da danni fisici di lieve entità; nella terza sono inseriti i dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da lesioni gravi e di carattere permanente. Nella seconda rientrano i dispositivi non compresi nelle altre categorie.

5. Caratteristiche e requisiti

Il grado di protezione che possono offrire caschi ed elmetti è condizionato, da una parte, dai limiti fisiologici di tollerabilità della sollecitazione d'urto, dall'altra da difficoltà di ordine tecnico connesse alla realizzazione di un mezzo che deve, nello stesso tempo, possedere una adeguata resistenza meccanica, una elevata capacità ammortizzante ed un peso non elevato.
Il D.Lgs. n. 475/1992 stabilisce che i dispositivi di protezione individuali adatti a proteggere contro gli urti meccanici devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo del dispositivo di protezione individuale durante il periodo necessario e prevedibile in cui viene adoperato.
Inoltre, il casco o l'elmetto deve essere progettato ergonomicamente, deve essere fabbricato in modo da non provocare rischi ed altri fattori di disturbo nelle prevedibili condizioni d'impiego, deve ostacolare il meno possibile gesti, posizione e percezione sensoriale, deve essere indossato comodamente ed opportunamente dotato di sistemi di regolazione, deve infine essere leggero, solido e compatibile con altre protezioni.
Le principali caratteristiche che caschi ed elmetti devono possedere sono:
1) assorbimento agli urti
2) resistenza alla perforazione
3) resistenza alla pioggia ed alla luce solare
4) ininfiammabilità
5) proprietà dielettriche (tensione di perforazione non inferiore a 10 kV).
La calotta deve essere a superficie liscia e bordi arrotondati, priva di rilievi e sporgenze all'interno, gli attacchi per la cuffia non devono causare fastidio.
La cuffia o bardatura deve essere collegata alla calotta con attacchi resistenti e tali da consentire una facile sostituzione.
Tra calotta ed elmetto calzato non vi deve essere una distanza inferiore in alcun punto a 5 mm. In caso di cuffia ad altezza regolabile, non deve essere possibile superare il limite di regolazione oltre il quale l'elmetto non è più in grado di assicurare una protezione efficace.
Il peso, esclusi gli eventuali accessori, non deve superare rispettivamente 425 g (elmetti con sola visiera), 475 g (elmetti con falda anulare) e 550 g (elmetti speciali).
I materiali, infine, non devono subire alterazioni sotto l'influenza degli agenti atmosferici, provocare irritazioni cutanee e devono poter essere lavati e disinfettati facilmente e senza deterioramento.
Secondo l'allegato IV del D.Lgs. n. 626/1994, caschi ed elmetti devono essere utilizzati nelle seguenti attività:
- lavori edili, soprattutto sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi ed operazioni di demolizione;
- lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- lavori in terra e roccia;
- lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto;
- uso di estrattori di bulloni;
- brillatura delle mine;
- lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- lavori nei pressi di altiforni, di impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio ed a stampo, nonché in fonderie;
- lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- costruzioni navali;
- smistamento ferroviario;
- macelli.
Per quanto invece riguarda le cuffie, queste devono in genere avere:
- adeguate caratteristiche estetiche, tali da renderle accettabili in particolare alle lavoratrici;
- dimensioni tali da contenere la maggior parte dei capelli senza causare costrizione;
- facilità ad indossarle ed a toglierle;
- leggerezza;
- facilità di lavaggio;
- caratteristiche di adattabilità alle diverse pettinature.

6. Obblighi dei datori di lavoro

Secondo la vigente normativa (art. 380, D.P.R. n. 547/1955), le cuffie (resistenti, lavabili, che racchiudano i capelli in modo completo) devono essere fornite dal datore di lavoro alla prestatrice d'opera che lavori o che transiti presso organi in rotazione ove vi sia pericolo di impigliamento dei capelli oppure presso fiamme o materiali incandescenti.
Negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale addetto alla preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari, destinato anche temporaneamente o occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve indossare idoneo copricapo che contenga la capigliatura (art. 42, D.P.R. n. 327/1980).
Inoltre, i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo adeguato (elmetti o cuffie), così come i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole (art. 381, D.P.R. n. 547/1955).
I lavoratori adibiti ad attività in sotterraneo devono essere dotati di casco di protezione leggero e resistente in dotazione personale (a meno di accessi sotterranei solo occasionali) (art. 12, D.P.R. n. 320/1956).

7. Sanzioni

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)


Ai sensi dell'art. 105, lettera d) del D.P.R. n. 320/1956, l'inosservanza da parte del datore di lavoro all'art. 12 dello stesso decreto (mancata assegnazione di caschi per lavori in sotterraneo) è sanzionata con ammenda massima di L. 1.500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
L'inosservanza da parte del datore di lavoro degli artt. 380 e 381 del D.P.R. n. 547/1955 (assegnazione di cuffie o di caschi ed elmetti in lavorazioni a rischio) è sanzionata con un'ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi ai sensi dell'art. 389, lettera c) del D.P.R. n. 547/1955. Analogamente è punita l'inosservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo di disporre ed esigere l'uso dei mezzi di protezione assegnati (art. 4, lettera c), D.P.R. n. 547/1955). I preposti che non esercitano la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza delle norme relative alle protezioni individuali sono oggetto di sanzione costituita da ammenda massima di L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
L'inosservanza delle norme relative alla utilizzazione di copricapi per l'igiene degli alimenti (art. 42, D.P.R. n. 327/1980) è oggetto di una sanzione fino a L. 500.000.
L'inosservanza da parte del datore di lavoro all'art. 26 del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con un'ammenda fino a L. 2.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Ulteriori sanzioni sono riportate nella nota Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni generali.