DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
VIE RESPIRATORIE
1. Premessa
Le disposizioni a
carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui
criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale,
sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.
2. Definizione
La protezione delle
vie respiratorie da agenti chimici (aerosol, gas, vapori) può essere assicurata
da apparecchiature isolanti (indipendenti dall'aria dell'ambiente) o da apparecchi
respiratori a filtro (dipendenti dall'aria dell'ambiente). Gli apparecchi
isolanti vengono generalmente utilizzati in condizioni di elevatissimo
inquinamento, quando occorre proteggere in modo particolare il soggetto e/o
quando la percentuale di ossigeno nell'aria dell'ambiente è inferiore al 17%
(pericolo di asfissia).
L'acquisizione di conoscenze scientifiche ed il progresso tecnologico hanno
permesso, negli ultimi anni, la realizzazione dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di particolare interesse, agevolmente utilizzabili ed
idonei sotto il profilo della sicurezza. Sostanziali innovazioni sono altresì
in atto relativamente alla certificazione delle caratteristiche minime che i
dispositivi di protezione individuale devono possedere.
3. Fonti normative
DECRETO PRESIDENTE
REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per
l'igiene del lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle
miniere e delle cave)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 524 (Attuazione della direttiva
CEE n. 77/576 per il riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di
sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli allegati
della direttiva suddetta)
DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n.
80/110/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n.
212)
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva n.
89/686/CEE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro)
CEE direttiva Consiglio 12 giugno 1989, n. 89/391 (concernente l'attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro)
CEE direttiva Consiglio 30 novembre 1989, n. 89/656 (relativa alle prescrizioni
minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature
di protezione individuale durante il lavoro)
CEE direttiva Consiglio 28 giugno 1990, n. 90/394 (sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni)
CEE direttiva Consiglio 26 novembre 1990, n. 90/679 (relativa alla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti biologici
durante il lavoro)
UNI-EN 132
(Definizioni Apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR))
UNI-EN 133 (APVR Classificazione)
UNI-EN 134 (APVR Nomenclatura dei componenti)
UNI-EN 135 (APVR Lista dei termini equivalenti)
UNI-EN 136 (APVR Maschere intere: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 137 (APVR Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto:
requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 140 (APVR Semimaschere e quarti di maschera: requisiti, prove,
marcatura)
UNI-EN 141 (APVR Filtri antigas e combinati: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 142 (APVR Boccaglio completo: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 143 (APVR Filtri antipolvere: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 145 (APVR Autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso:
requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 146 (APVR Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o
cappucci: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 147 (APVR Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere
intere, semimaschere o quarti di maschera: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8960 (APVR Maschere intere: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8961 (APVR Semimaschere e quarti di maschera: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8962 (APVR Filtri antigas e combinati: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8963 (APVR Filtri antipolvere: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8964 (APVR Facciali filtranti antipolvere: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8965 (APVR Respiratori alimentati ad aria compressa completi di cappuccio:
requisiti, prove, marcatura)
UNI 8967 (APVR Respiratori a presa d'aria esterna: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8968 (APVR Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea: requisiti,
prove, marcatura)
UNI 8969 (APVR Prova di tempo dei facciali)
UNI 8970 (APVR Prove pratiche di impiego)
UNI 8971 (APVR Misurazione del campo visivo)
4. Classificazione
I respiratori
isolanti e gli apparecchi a filtro costituiscono le due principali classi in
cui si è soliti dividere i dispositivi di protezione personale per le vie
respiratorie. I respiratori isolanti sono usualmente suddivisi in altre due
grandi classi: nella prima sono compresi i respiratori collegati, dotati cioè
normalmente di un raccordo o tubo che li pone in comunicazione con una sorgente
a distanza di aria non inquinata (esterna oppure aria compressa); nella seconda
sono inseriti gli autorespiratori, apparecchi di protezione ove l'utilizzatore
porta con sè una bombola di aria compressa (definiti a circuito aperto di cui
alla norma UNI 8966) oppure di ossigeno (definiti a circuito chiuso).
I respiratori collegati ad aria esterna possono essere assistiti o non
assistiti manualmente o con motore, mentre i respiratori collegati ad adduzione
di aria compressa (di cui alla norma UNI 8966) possono essere a flusso continuo
oppure con flusso a domanda. Inoltre i respiratori di emergenza possono essere
senza filtro, portatili, pronti all'uso, costituiti da un cappuccio collegato
ad una bomboletta d'aria ad autonomia limitata (10'), adatti a proteggere anche
in carenza di ossigeno (< 17%).
Esistono respiratori di emergenza dotati di cappucci con filtro, ad esempio per
fumi di incendio, e altri dotati di filtro assoluto con garanzia di durata di
10' prima della saturazione. In particolare questi ultimi costituiscono presidi
di emergenza estremamente utili in caso di incendio o necessità di evacuare
rapidamente zone fortemente inquinate essendo indossabili, leggeri e tali da
non occupare spazi eccessivi.
Gli apparecchi respiratori a filtro possono essere con o senza ventilazione
assistita e dotati di filtri quali antipolvere, antigas, vapori e combinati
(cioè antipolvere e antigas).
Normalmente, un respiratore a filtro è formato da un facciale (semimaschera,
boccaglio, maschera intera, semimaschera filtrante) a cui viene applicato un
sottofiltrante idoneo a bloccare gli aerosoli solidi e/o liquidi (filtri
antiparticelle), i gas o vapori (filtri antigas) o entrambi (filtri combinati).
Tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie rientrano nella III
categoria secondo la classificazione del D.Lgs. n. 475/1992 ed i fabbricanti,
prima di apporre il marchio di conformità CE, dovranno effettuare una serie di
adempimenti volti a verificare il rispetto della citata normativa.
5. Caratteristiche e
requisiti
Le maschere devono
rispondere a criteri di ergonomia, devono fornire per quanto possibile livelli
elevati di protezione, essere innocue, leggere, solide e dotate di una nota
informativa del fabbricante. Inoltre devono limitare il meno possibile il campo
visivo e la vista dell'utilizzatore, essere compatibili con l'uso di occhiali;
le parti o filtri devono essere facilmente montabili e assicurare una adeguata
protezione dagli agenti biologici se destinate a quest'uso specifico.
La maschera intera deve coprire tutto il viso ed essere usata con filtri che
pesano non oltre 600 grammi e inoltre la perdita di tenuta totale verso
l'interno deve essere inferiore allo 0,2% (Leakage).
Le semimaschere coprono naso e bocca, non devono essere usate con filtri che
pesano oltre 300 grammi e la perdita totale verso l'interno deve essere
inferiore al 2% (Leakage).
Il boccaglio è invece un tipo di apparecchiatura che viene stretto tra le
labbra, non è adatto ai portatori di protesi completa e non deve permettere la
percezione olfattiva della sostanza nociva in quanto un morsetto stringe il
naso.
La perdita totale di tenuta deve essere inferiore allo 0,2%.
I facciali filtranti (FF) sono apparecchi in cui il filtro è tutt'uno con la
semimaschera. La perdita totale secondo le tre classi di facciali filtranti
deve essere inferiore al 25% per la FF1, al 10% per la FF2, al 3% per la FF3
(UNI 8964).
Le valvole aspiranti ed espiranti sono infine la parte più delicata delle
maschere, devono assicurare una buona tenuta e con l'invecchiamento possono
fare perdere al dispositivo le iniziali caratteristiche di protezione.
Normalmente vi è però sempre una penetrazione dell'inquinante attraverso la
valvola, anche se in minima misura, per la sfasatura esistente tra l'istante
della chiusura e l'inizio dell'inspirazione.
Le norme CEN prevedono che i filtri vengano inseriti in classe P1, P2 o P3 a
seconda della capacità di penetrazione di un aerosol di prova di NaCl. Secondo
la UNI 8963, non è ammessa la penetrazione oltre il 20% per filtri di classe 1,
non oltre il 6% per filtri di classe 2 e non oltre lo 0,05% per filtri di
classe 3; nei facciali filtranti di classe 3 la penetrazione massima consentita
è del 2%.
Filtri
I filtri antiparticelle (o antipolvere) devono trattenere il materiale
particellare in sospensione nell'ambiente e sono quindi costituiti da materiale
filtrante di varia natura dotato di porosità variabile in rapporto alle
esigenze richieste ed alle caratteristiche del materiale filtrante.
I filtri antigas sono costituiti da cartucce dotate di un involucro esterno di
metallo e plastica nel cui interno sono disposti strati di sostanze atte a
trattenere i gas ed i vapori nocivi per adsorbimento o per chemiadsorbimento
(carbone attivo, calce sodata, essiccanti, sostanze neutralizzanti, ecc.).
I filtri presentano sull'involucro una filettatura che si innesta sul facciale
ed un foro sul fondo per consentire il passaggio dell'aria.
Nei filtri antigas non si può parlare di efficienza di filtrazione in quanto,
in teoria, dovrebbero trattenere completamente l'inquinante fino
all'esaurimento (punto di break-through). Si parla allora di capacità di
trattenimento che dipende dalle caratteristiche del materiale filtrante, dalle
caratteristiche dell'inquinante, dalla quantità e dal trattamento del materiale
filtrante.
I filtri antigas delle maschere si basano sul fenomeno dell'adsorbimento fisico
e chimico del gas o vapore su un materiale adsorbente; la quantità di gas
trattenuta dipenderà non solo dalla quantità e tipo del materiale adsorbente,
ma anche dalla concentrazione ambientale dell'inquinante e dalla capacità
respiratoria del soggetto che indossa la maschera, nonchè dallo sforzo compiuto
durante il lavoro.
I filtri si dividono in due gruppi principali.
Nel primo gruppo sono compresi filtri tipo:
Ø A (marrone = contro
determinati gas e vapori organici specificati dal produttore);
Ø B (grigio = contro
determinati gas e vapori inorganici specificati dal produttore con l'esclusione
dell'ossido di carbonio);
Ø E (giallo = contro anidride
solforosa ed eventuali altri gas e vapori acidi specificati);
Ø K (verde = contro ammoniaca
ed eventuali specificati composti organici ammoniacali).
Nel secondo gruppo
sono compresi i filtri speciali contro:
Ø
Ossido e biossido di azoto
Ø
Vapori di mercurio
Ø
Ossido di carbonio
Ø
Sostanze radioattive
Efficienza delle maschere
Uno dei più importanti requisiti da tenere presente nella valutazione delle
maschere respiratorie è, oltre alla perdita di tenuta verso l'esterno
(Leakage), il fattore di protezione (FP) espresso dal rapporto tra la
concentrazione di un inquinante nell'aria dell'ambiente (A) e la concentrazione
dell'inquinante nell'aria inspirata (P).
Il fattore di protezione indica, in definitiva, quante volte viene abbattuta la
concentrazione di inquinante una volta attivato il dispositivo di protezione
individuale.
Ovviamente, le maschere a facciale totale avranno i FP più elevati (gli
autorespiratori possono arrivare a FP di 2000) e dovranno essere
preferibilmente utilizzate per la difesa dagli inquinanti più nocivi e dai
cancerogeni (es.: amianto).
Infine, il fattore di protezione nominale (FPN) è il rapporto precedentemente
indicato nel caso limite in cui si considerino i massimi valori ammessi dalle
norme sia per la perdita di tenuta dal bordo del facciale e delle valvole
espiratorie (Lmax) sia per la penetrazione attraverso il filtro (Pmax).
Il limite massimo di esposizione all'inquinante con un determinato respiratore
è dato dal FP x TLV (valore limite di soglia). Il FP richiesto è dato dal
rapporto tra la concentrazione ambientale dell'inquinante ed il rispettivo TLV.
6. Obblighi dei
datori di lavoro
Nelle lavorazioni
dove si sviluppano fumi, gas o vapori nocivi vi è obbligo di apporre adeguata
cartellonistica ed in particolare prescrizioni sulla utilizzazione di
protezioni delle vie respiratorie. Sono previsti appositi cartelli rotondi, di
colore azzurro, raffiguranti una maschera di protezione, in conformità di
quanto stabilito ai punti 1.3d dell'allegato II e della tabella I dell'allegato
I del D.P.R. n. 524/1982.
Ai sensi dell'art. 638 del D.P.R. n. 128/1959, quando se ne riconosca la
necessità, può essere imposto nelle cave e miniere l'uso di maschere
respiratorie di tipo riconosciuto idoneo, al cui impiego il personale deve
essere addestrato. Tali maschere (art. 639) sono in dotazione individuale,
devono essere provviste di piastrina di contrassegno di coloro che la usano e
devono essere consegnate alla fine di ogni turno ad apposito incaricato per la
pulizia ed il controllo di efficienza.
Conservano validità, per quanto riguarda i dispositivi di protezione in
generale, gli artt. 4b, 4c, 4d e 5 del D.P.R. n. 303/1956. Per quanto invece
riguarda la prevenzione degli infortuni, sono applicabili le norme di cui agli
artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 547/1955. Tali norme riguardano l'obbligo da parte
del datore di lavoro di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici e
portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni che ne derivano, fornire
i necessari dispositivi di protezione, disporre ed esigere che i lavoratori
osservino le norme d'igiene e usino i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione.
Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori, essi devono usare con cura i
dispositivi tecnico-sanitari e gli altri dispositivi di protezione messi a
disposizione, segnalando eventuali deficienze dei dispositivi stessi.
I dispositivi di protezione individuale quando possano divenire veicolo di
contagio devono essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario
o con un numero (art. 26, D.P.R. n. 303/1956).
Vi è obbligo nei luoghi ove si compiono le operazioni di produzione, impiego,
manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti,
irritanti ed infettanti, nei depositi o altri luoghi in cui possono svilupparsi
o diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti di tenere
in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere respiratorie
o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza (art. 369,
D.P.R. n. 547/1955). Qualora i lavoratori siano invece esposti normalmente ai
predetti rischi, vi è obbligo per il datore di lavoro di fornire idonee
maschere da conservarsi in luogo adatto e noto al personale (art. 387, D.P.R.
n. 547/1955).
Dettagliate caratteristiche delle maschere antipolvere sono contenute negli
artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 320/1956 (prevenzione infortuni e igiene del lavoro
in sotterraneo).
Per il rischio derivante dalla esposizione al piombo (D.Lgs. n. 277/1991) vi è
obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi per la protezione
delle vie respiratorie in operazioni che prevedono la manipolazione di prodotti
polverosi e nelle pulizie (art. 13, lett. e, nn. 2 e 3); in caso di superamento
dei valori limite di esposizione (art. 18, comma 4) l'uso di tali protezioni
non può essere permanente e la durata, per ogni lavorazione, deve essere
limitata al minimo strettamente necessario. Nei casi in cui si determina una elevata
esposizione al piombo potranno accedere nei reparti unicamente i lavoratori che
indossino idonei dispositivi di protezione. L'utilizzazione delle maschere è
consentita anche per operazioni particolari quando si preveda il superamento
del limite nell'aria di 150 microgrammi/mc e non si possano attuare misure
tecniche preventive di altra natura (art. 20).
Per il rischio derivante dall'esposizione all'amianto, il D.Lgs. n. 277/1991
prevede l'obbligo di informare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle
modalità di pulitura e di uso dei dispositivi individuali di protezione (art.
26) e di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie (art. 27, lett. e, n. 2) quando si effettuano operazioni
con manipolazione di prodotti polverosi e nelle pulizie. Occorre tenere
presente che in caso di superamento dei valori limite di esposizione (0,6
ff/cc), nei lavori di demolizione o scoibentazione dell'amianto (art. 34, comma
3, lett. b) ed in attività lavorative particolari l'uso di maschere idonee
dovrà essere previsto obbligatoriamente ma non potrà essere permanente e dovrà
essere limitato al minimo indispensabile (art. 31, comma 7). Ove vengano
superati i livelli di esposizione di 0,1 ff/cc, i mezzi di protezione devono essere
riposti in locali all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, con opportune riparazioni o sostituzioni degli apparecchi
difettosi, effettuando la pulizia mediante aspirazione (art. 28).
Il D.Lgs. n. 626/1994 riporta, nell'allegato V, un elenco delle attività per le
quali può rendersi necessario mettere a disposizione maschere respiratorie;
rientrano in tale previsione le attività di saldatura, molatura, tranciatura,
scalpellatura, lavorazione e finitura di pietre, impiego di macchine
asportatrucioli, fucinatura a stampo, sabbiatura, manipolazione di prodotti
acidi ed alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
Autorespiratori devono essere disponibili per i lavori in vani ristretti, in
forni industriali riscaldati a gas, nella zona di caricamento o in prossimità
di contenitori e condutture di gas di altiforni, in prossimità di colate di
siviera, nella verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione, nei
pozzetti o canali delle reti fognarie, in impianti frigoriferi che presentino
rischi di fuoriuscita del refrigerante.
In via indiretta (e cioè come misure di protezione individuale) le maschere
respiratorie vengono previste, sempre in via subordinata agli altri interventi
di prevenzione attuabili, anche per la protezione da agenti biologici (art. 80,
comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 626/1994) e per la protezione da cancerogeni (art.
65, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 626/1994).
7. Questioni
interpretative
La normativa generale
sull'igiene del lavoro e sulla sicurezza è risultata modificata, per i rischi
da piombo ed amianto, dal D.Lgs. n. 277/1991 che pertanto trova attualmente
applicazione solo in questi due tipi di esposizione. Per quanto riguarda gli
altri rischi da lavoro, in tema di sicurezza (e prevenzione degli infortuni) si
applicheranno le norme del D.P.R. n. 547/1955, mentre in ambito di igiene del
lavoro e di prevenzione delle malattie professionali si applicheranno le norme
del D.P.R. n. 303/1956.
8. Sanzioni
(D.Lgs.
19 dicembre 1994, n. 758)
Datori di lavoro e
dirigenti
La mancata
fornitura da parte del datore di lavoro e/o del dirigente dei mezzi di
protezione per le vie respiratorie (eccetto per il rischio da piombo e amianto)
è sanzionata con un'ammenda massima di L. 8.000.000 o con l'arresto da 3 a 6
mesi (art. 4c, D.P.R. n. 303/1956).
La mancata corretta informazione sui metodi di prevenzione e sull'uso delle
maschere (art. 4b, D.P.R. n. 303/1956) è sanzionata con ammenda massima di L.
5.000.000 o con l'arresto da 2 a 4 mesi.
Il mancato controllo sulla effettiva utilizzazione delle maschere da parte dei
lavoratori è sanzionato con ammenda massima di L.2.000.000 o con l'arresto fino
a 3 mesi (art. 4d, D.P.R. n. 303/1956).
In tema di sicurezza, applicandosi il D.P.R. n. 547/1955, è prevista una
sanzione massima di L. 2.000.000 o l'arresto fin fnche se in minima misura, per
la sfasatura esistente tra l'istante della chiusura e l'inizio
dell'inspirazione.Le norme Ci (art. 4c).
Ai sensi dell'art. 7, D.P.R. n. 524/1982 l'inadeguata o difforme segnalazione
rispetto alla tabella I ed all'allegato II delle situazioni di pericolo è
sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.000.000 o con l'arresto fino a 15
giorni.
Alla stessa pena soggiace chi contravviene alle disposizioni dettate dall'art.
352 del D.P.R. n. 547/1955 (affissione norme di sicurezza).
L'inosservanza degli artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 320/1956 (caratteristiche dei
mezzi individuali di protezione e controllo, disinfezione e deposito delle
maschere antipolvere nei lavori in sotterraneo) è punita con ammenda massima di
L. 5.000.000 o con l'arresto da 2 a 4 mesi.
L'inosservanza degli artt. 369 (maschere ed apparecchi respiratori in caso di
emergenza), e 387 del D.P.R. n. 547/1955 (maschere per esposti a rischi
specifici) è punita con una ammenda massima di L. 5.000.000 o con l'arresto da
due a quattro mesi.
L'inosservanza all'art. 26 del D.P.R. n. 303/1956 (assegnazione individuale dei
mezzi di protezione) è punita con ammenda massima di L. 2.000.000 o con
l'arresto fino a due mesi.
In caso di esposizione ad amianto e piombo si applicano le sanzioni previste
dagli artt. 5tciale ed un foro sul fondo per consentire il passaggio
dell'aria.Nei filtri antigas non si può parlare di efficienza di filtrazione in
quanto, in teoria, dovrebbero trattenere completamente l'inquinante fino
all'esaurimento (punto di break-through). Si parla allora di capacità di
trattenimento che dipende dalle caratteristiche del materiale filtrante, dalle
caratteristiche dell'inquinanoni (art. 19, 1° comma) e per la mancata
affissione dell'idonea e prescritta segnaletica (art. 27, 2° comma lett. a) è
prevista l'ammenda fino ad un massimo di L. 50 milioni in alternativa
all'arresto da 3 a 6 mesi. Sono previste sanzioni massime di L. 15 milioni in
alternativa all'arresto da 2 a 4 mesi nei casi in cui i dispositivi di
protezione non siano conservati in appositi locali controllati e puliti dopo
ogni utilizzazione (artt. 14, 2° comma lett. b, 28, 1° comma lett. b), ovvero
non siano fornite indicazioni sulle modalità di pulitura e di corretto uso
delle maschere (art. 26, comma 1, lett. c, art. 12, comma 2, lett. b).
Preposti
In caso di
esposizione a rischi (eccetto per il rischio da piombo e amianto), in tema di
igiene del lavoro, la mancata informazione sui mezzi di protezione personale
(art. 4, lett. b, D.P.R. n. 303/1956) è punita con ammenda massima di L.
4.000.000 o con l'arresto da 1 a 4 mesi.
Il mancato controllo sulla effettiva utilizzazione delle maschere da parte dei
lavoratori è sanzionato con ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto
fino a 2 mesi (art. 4, lett. d, D.P.R. n. 303/1956).
In tema di sicurezza, è prevista una sanzione massima di L. 1.000.000 o
l'arresto fino a 15 giorni in caso di omessa vigilanza per l'osservanza, da
parte dei lavoratori, delle misure di sicurezza incluso l'obbligo di
utilizzazione in taluni casi di maschere respiratorie (art. 4, lett. c, D.P.R.
n. 547/1955).
Per le operazioni ove è presente il rischio di amianto e piombo sono previste
sanzioni massime di L. 10 milioni o l'arresto da 1 a 3 mesi in caso di
inosservanze agli artt. 13, 14, 19, 27 e 28, comma 2, 31, comma 7, D.Lgs. n.
277/1991 (fornitura di mezzi per la protezione delle vie respiratorie da usarsi
in operazioni con manipolazione di prodotti polverosi e nelle pulizie, custodia
separata dei mezzi di protezione, controllo e pulizia dopo ogni utilizzazione
delle maschere se vi è rischio di amianto, in caso di emergenza accesso a zone
a rischio limitato ai lavoratori che indossano le protezioni personali con uso
strettamente limitato al minimo necessario).
Inoltre, ammende massime di 3 milioni o con l'arresto fino a 2 mesi sono
previste per inosservanze agli artt. 12 (informazione sul corretto uso delle
maschere) e 26, lett. c (obbligo di informazione sulle modalità di pulitura e
sull'uso delle maschere).
Lavoratori
In caso di
esposizione a rischi (eccetto per il rischio da piombo e amianto) è prevista
una sanzione massima di L. 800.000 o l'arresto fino a 15 giorni per l'incuria
nell'uso delle maschere respiratorie (art. 5, lett. b, D.P.R. n. 303/1956 ed
art. 6, lett. b, D.P.R. n. 547/1955) ovvero per la mancata segnalazione di
difetti delle protezioni (art. 5, lett. c, D.P.R. n. 303/1956 ed art. 6, lett.
c, D.P.R. n. 547/1955) mentre la modifica delle protezioni non autorizzata è
punita con ammenda massima di L. 1.500.000 e, nei casi di maggiore gravità, con
l'arresto fino a 1 mese (art. 5, lett. d, D.P.R. n. 303/1956 ed art. 6, lett.
d, D.P.R. n. 547/1955).
In caso di esposizione ad amianto e piombo è prevista una sanzione massima di
lire 2 milioni o l'arresto fino a 1 mese in caso di inosservanza delle norme di
cui agli artt. 19 e 32, D.Lgs. n. 277/1991 (in caso di emergenza per
inquinamento da piombo o amianto possibilità di accedere sul luogo solo per
lavoratori dotati di protezioni). E' inoltre prevista un'ammenda massima di L.
800.000 o l'arresto fino a 15 giorni in caso di inosservanza alle norme di cui
agli artt. 14, comma 2, lett. b e 28, comma 2, lett. b - c (mezzi di protezione
riposti in luogo separato e, nel caso dell'esposizione ad amianto, controllati
e puliti con aspirazione dopo ogni utilizzazione e con riparazione di quelli
difettosi).
In caso di esposizione a piombo è prevista un'ammenda massima per il medico
competente di lire 3 milioni o l'arresto fino a 1 mese in caso di inosservanza
alle norme di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 277/1991 (informazioni sul corretto
uso dei mezzi di protezione).
Ulteriori sanzioni
sono riportate nella nota redazionale Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni generali.