DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

VIE RESPIRATORIE

1. Premessa

Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, sono riportati nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.

2. Definizione

La protezione delle vie respiratorie da agenti chimici (aerosol, gas, vapori) può essere assicurata da apparecchiature isolanti (indipendenti dall'aria dell'ambiente) o da apparecchi respiratori a filtro (dipendenti dall'aria dell'ambiente). Gli apparecchi isolanti vengono generalmente utilizzati in condizioni di elevatissimo inquinamento, quando occorre proteggere in modo particolare il soggetto e/o quando la percentuale di ossigeno nell'aria dell'ambiente è inferiore al 17% (pericolo di asfissia).
L'acquisizione di conoscenze scientifiche ed il progresso tecnologico hanno permesso, negli ultimi anni, la realizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di particolare interesse, agevolmente utilizzabili ed idonei sotto il profilo della sicurezza. Sostanziali innovazioni sono altresì in atto relativamente alla certificazione delle caratteristiche minime che i dispositivi di protezione individuale devono possedere.

3. Fonti normative

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 524 (Attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta)
DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212)
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale)
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro)
CEE direttiva Consiglio 12 giugno 1989, n. 89/391 (concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)
CEE direttiva Consiglio 30 novembre 1989, n. 89/656 (relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro)
CEE direttiva Consiglio 28 giugno 1990, n. 90/394 (sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni)
CEE direttiva Consiglio 26 novembre 1990, n. 90/679 (relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti biologici durante il lavoro)

UNI-EN 132 (Definizioni Apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR))
UNI-EN 133 (APVR Classificazione)
UNI-EN 134 (APVR Nomenclatura dei componenti)
UNI-EN 135 (APVR Lista dei termini equivalenti)
UNI-EN 136 (APVR Maschere intere: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 137 (APVR Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 140 (APVR Semimaschere e quarti di maschera: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 141 (APVR Filtri antigas e combinati: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 142 (APVR Boccaglio completo: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 143 (APVR Filtri antipolvere: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 145 (APVR Autorespiratori ad ossigeno compresso a circuito chiuso: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 146 (APVR Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di elmetti o cappucci: requisiti, prove, marcatura)
UNI-EN 147 (APVR Elettrorespiratori a filtro antipolvere completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschera: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8960 (APVR Maschere intere: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8961 (APVR Semimaschere e quarti di maschera: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8962 (APVR Filtri antigas e combinati: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8963 (APVR Filtri antipolvere: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8964 (APVR Facciali filtranti antipolvere: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8965 (APVR Respiratori alimentati ad aria compressa completi di cappuccio: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8967 (APVR Respiratori a presa d'aria esterna: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8968 (APVR Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea: requisiti, prove, marcatura)
UNI 8969 (APVR Prova di tempo dei facciali)
UNI 8970 (APVR Prove pratiche di impiego)
UNI 8971 (APVR Misurazione del campo visivo)


4. Classificazione

I respiratori isolanti e gli apparecchi a filtro costituiscono le due principali classi in cui si è soliti dividere i dispositivi di protezione personale per le vie respiratorie. I respiratori isolanti sono usualmente suddivisi in altre due grandi classi: nella prima sono compresi i respiratori collegati, dotati cioè normalmente di un raccordo o tubo che li pone in comunicazione con una sorgente a distanza di aria non inquinata (esterna oppure aria compressa); nella seconda sono inseriti gli autorespiratori, apparecchi di protezione ove l'utilizzatore porta con sè una bombola di aria compressa (definiti a circuito aperto di cui alla norma UNI 8966) oppure di ossigeno (definiti a circuito chiuso).
I respiratori collegati ad aria esterna possono essere assistiti o non assistiti manualmente o con motore, mentre i respiratori collegati ad adduzione di aria compressa (di cui alla norma UNI 8966) possono essere a flusso continuo oppure con flusso a domanda. Inoltre i respiratori di emergenza possono essere senza filtro, portatili, pronti all'uso, costituiti da un cappuccio collegato ad una bomboletta d'aria ad autonomia limitata (10'), adatti a proteggere anche in carenza di ossigeno (< 17%).
Esistono respiratori di emergenza dotati di cappucci con filtro, ad esempio per fumi di incendio, e altri dotati di filtro assoluto con garanzia di durata di 10' prima della saturazione. In particolare questi ultimi costituiscono presidi di emergenza estremamente utili in caso di incendio o necessità di evacuare rapidamente zone fortemente inquinate essendo indossabili, leggeri e tali da non occupare spazi eccessivi.
Gli apparecchi respiratori a filtro possono essere con o senza ventilazione assistita e dotati di filtri quali antipolvere, antigas, vapori e combinati (cioè antipolvere e antigas).
Normalmente, un respiratore a filtro è formato da un facciale (semimaschera, boccaglio, maschera intera, semimaschera filtrante) a cui viene applicato un sottofiltrante idoneo a bloccare gli aerosoli solidi e/o liquidi (filtri antiparticelle), i gas o vapori (filtri antigas) o entrambi (filtri combinati).
Tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie rientrano nella III categoria secondo la classificazione del D.Lgs. n. 475/1992 ed i fabbricanti, prima di apporre il marchio di conformità CE, dovranno effettuare una serie di adempimenti volti a verificare il rispetto della citata normativa.

5. Caratteristiche e requisiti

Le maschere devono rispondere a criteri di ergonomia, devono fornire per quanto possibile livelli elevati di protezione, essere innocue, leggere, solide e dotate di una nota informativa del fabbricante. Inoltre devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore, essere compatibili con l'uso di occhiali; le parti o filtri devono essere facilmente montabili e assicurare una adeguata protezione dagli agenti biologici se destinate a quest'uso specifico.
La maschera intera deve coprire tutto il viso ed essere usata con filtri che pesano non oltre 600 grammi e inoltre la perdita di tenuta totale verso l'interno deve essere inferiore allo 0,2% (Leakage).
Le semimaschere coprono naso e bocca, non devono essere usate con filtri che pesano oltre 300 grammi e la perdita totale verso l'interno deve essere inferiore al 2% (Leakage).
Il boccaglio è invece un tipo di apparecchiatura che viene stretto tra le labbra, non è adatto ai portatori di protesi completa e non deve permettere la percezione olfattiva della sostanza nociva in quanto un morsetto stringe il naso.
La perdita totale di tenuta deve essere inferiore allo 0,2%.
I facciali filtranti (FF) sono apparecchi in cui il filtro è tutt'uno con la semimaschera. La perdita totale secondo le tre classi di facciali filtranti deve essere inferiore al 25% per la FF1, al 10% per la FF2, al 3% per la FF3 (UNI 8964).
Le valvole aspiranti ed espiranti sono infine la parte più delicata delle maschere, devono assicurare una buona tenuta e con l'invecchiamento possono fare perdere al dispositivo le iniziali caratteristiche di protezione.
Normalmente vi è però sempre una penetrazione dell'inquinante attraverso la valvola, anche se in minima misura, per la sfasatura esistente tra l'istante della chiusura e l'inizio dell'inspirazione.
Le norme CEN prevedono che i filtri vengano inseriti in classe P1, P2 o P3 a seconda della capacità di penetrazione di un aerosol di prova di NaCl. Secondo la UNI 8963, non è ammessa la penetrazione oltre il 20% per filtri di classe 1, non oltre il 6% per filtri di classe 2 e non oltre lo 0,05% per filtri di classe 3; nei facciali filtranti di classe 3 la penetrazione massima consentita è del 2%.

Filtri
I filtri antiparticelle (o antipolvere) devono trattenere il materiale particellare in sospensione nell'ambiente e sono quindi costituiti da materiale filtrante di varia natura dotato di porosità variabile in rapporto alle esigenze richieste ed alle caratteristiche del materiale filtrante.
I filtri antigas sono costituiti da cartucce dotate di un involucro esterno di metallo e plastica nel cui interno sono disposti strati di sostanze atte a trattenere i gas ed i vapori nocivi per adsorbimento o per chemiadsorbimento (carbone attivo, calce sodata, essiccanti, sostanze neutralizzanti, ecc.).
I filtri presentano sull'involucro una filettatura che si innesta sul facciale ed un foro sul fondo per consentire il passaggio dell'aria.
Nei filtri antigas non si può parlare di efficienza di filtrazione in quanto, in teoria, dovrebbero trattenere completamente l'inquinante fino all'esaurimento (punto di break-through). Si parla allora di capacità di trattenimento che dipende dalle caratteristiche del materiale filtrante, dalle caratteristiche dell'inquinante, dalla quantità e dal trattamento del materiale filtrante.
I filtri antigas delle maschere si basano sul fenomeno dell'adsorbimento fisico e chimico del gas o vapore su un materiale adsorbente; la quantità di gas trattenuta dipenderà non solo dalla quantità e tipo del materiale adsorbente, ma anche dalla concentrazione ambientale dell'inquinante e dalla capacità respiratoria del soggetto che indossa la maschera, nonchè dallo sforzo compiuto durante il lavoro.
I filtri si dividono in due gruppi principali.
Nel primo gruppo sono compresi filtri tipo:

Ø      A (marrone = contro determinati gas e vapori organici specificati dal produttore);

Ø      B (grigio = contro determinati gas e vapori inorganici specificati dal produttore con l'esclusione dell'ossido di carbonio);

Ø      E (giallo = contro anidride solforosa ed eventuali altri gas e vapori acidi specificati);

Ø      K (verde = contro ammoniaca ed eventuali specificati composti organici ammoniacali).

Nel secondo gruppo sono compresi i filtri speciali contro:

Ø      Ossido e biossido di azoto

Ø      Vapori di mercurio

Ø      Ossido di carbonio

Ø      Sostanze radioattive


Efficienza delle maschere
Uno dei più importanti requisiti da tenere presente nella valutazione delle maschere respiratorie è, oltre alla perdita di tenuta verso l'esterno (Leakage), il fattore di protezione (FP) espresso dal rapporto tra la concentrazione di un inquinante nell'aria dell'ambiente (A) e la concentrazione dell'inquinante nell'aria inspirata (P).
Il fattore di protezione indica, in definitiva, quante volte viene abbattuta la concentrazione di inquinante una volta attivato il dispositivo di protezione individuale.
Ovviamente, le maschere a facciale totale avranno i FP più elevati (gli autorespiratori possono arrivare a FP di 2000) e dovranno essere preferibilmente utilizzate per la difesa dagli inquinanti più nocivi e dai cancerogeni (es.: amianto).
Infine, il fattore di protezione nominale (FPN) è il rapporto precedentemente indicato nel caso limite in cui si considerino i massimi valori ammessi dalle norme sia per la perdita di tenuta dal bordo del facciale e delle valvole espiratorie (Lmax) sia per la penetrazione attraverso il filtro (Pmax).
Il limite massimo di esposizione all'inquinante con un determinato respiratore è dato dal FP x TLV (valore limite di soglia). Il FP richiesto è dato dal rapporto tra la concentrazione ambientale dell'inquinante ed il rispettivo TLV.

6. Obblighi dei datori di lavoro

Nelle lavorazioni dove si sviluppano fumi, gas o vapori nocivi vi è obbligo di apporre adeguata cartellonistica ed in particolare prescrizioni sulla utilizzazione di protezioni delle vie respiratorie. Sono previsti appositi cartelli rotondi, di colore azzurro, raffiguranti una maschera di protezione, in conformità di quanto stabilito ai punti 1.3d dell'allegato II e della tabella I dell'allegato I del D.P.R. n. 524/1982.
Ai sensi dell'art. 638 del D.P.R. n. 128/1959, quando se ne riconosca la necessità, può essere imposto nelle cave e miniere l'uso di maschere respiratorie di tipo riconosciuto idoneo, al cui impiego il personale deve essere addestrato. Tali maschere (art. 639) sono in dotazione individuale, devono essere provviste di piastrina di contrassegno di coloro che la usano e devono essere consegnate alla fine di ogni turno ad apposito incaricato per la pulizia ed il controllo di efficienza.
Conservano validità, per quanto riguarda i dispositivi di protezione in generale, gli artt. 4b, 4c, 4d e 5 del D.P.R. n. 303/1956. Per quanto invece riguarda la prevenzione degli infortuni, sono applicabili le norme di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 547/1955. Tali norme riguardano l'obbligo da parte del datore di lavoro di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni che ne derivano, fornire i necessari dispositivi di protezione, disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme d'igiene e usino i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori, essi devono usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri dispositivi di protezione messi a disposizione, segnalando eventuali deficienze dei dispositivi stessi.
I dispositivi di protezione individuale quando possano divenire veicolo di contagio devono essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero (art. 26, D.P.R. n. 303/1956).
Vi è obbligo nei luoghi ove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto delle materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nei depositi o altri luoghi in cui possono svilupparsi o diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti di tenere in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza (art. 369, D.P.R. n. 547/1955). Qualora i lavoratori siano invece esposti normalmente ai predetti rischi, vi è obbligo per il datore di lavoro di fornire idonee maschere da conservarsi in luogo adatto e noto al personale (art. 387, D.P.R. n. 547/1955).
Dettagliate caratteristiche delle maschere antipolvere sono contenute negli artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 320/1956 (prevenzione infortuni e igiene del lavoro in sotterraneo).
Per il rischio derivante dalla esposizione al piombo (D.Lgs. n. 277/1991) vi è obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi per la protezione delle vie respiratorie in operazioni che prevedono la manipolazione di prodotti polverosi e nelle pulizie (art. 13, lett. e, nn. 2 e 3); in caso di superamento dei valori limite di esposizione (art. 18, comma 4) l'uso di tali protezioni non può essere permanente e la durata, per ogni lavorazione, deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Nei casi in cui si determina una elevata esposizione al piombo potranno accedere nei reparti unicamente i lavoratori che indossino idonei dispositivi di protezione. L'utilizzazione delle maschere è consentita anche per operazioni particolari quando si preveda il superamento del limite nell'aria di 150 microgrammi/mc e non si possano attuare misure tecniche preventive di altra natura (art. 20).
Per il rischio derivante dall'esposizione all'amianto, il D.Lgs. n. 277/1991 prevede l'obbligo di informare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle modalità di pulitura e di uso dei dispositivi individuali di protezione (art. 26) e di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 27, lett. e, n. 2) quando si effettuano operazioni con manipolazione di prodotti polverosi e nelle pulizie. Occorre tenere presente che in caso di superamento dei valori limite di esposizione (0,6 ff/cc), nei lavori di demolizione o scoibentazione dell'amianto (art. 34, comma 3, lett. b) ed in attività lavorative particolari l'uso di maschere idonee dovrà essere previsto obbligatoriamente ma non potrà essere permanente e dovrà essere limitato al minimo indispensabile (art. 31, comma 7). Ove vengano superati i livelli di esposizione di 0,1 ff/cc, i mezzi di protezione devono essere riposti in locali all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, con opportune riparazioni o sostituzioni degli apparecchi difettosi, effettuando la pulizia mediante aspirazione (art. 28).
Il D.Lgs. n. 626/1994 riporta, nell'allegato V, un elenco delle attività per le quali può rendersi necessario mettere a disposizione maschere respiratorie; rientrano in tale previsione le attività di saldatura, molatura, tranciatura, scalpellatura, lavorazione e finitura di pietre, impiego di macchine asportatrucioli, fucinatura a stampo, sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi ed alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
Autorespiratori devono essere disponibili per i lavori in vani ristretti, in forni industriali riscaldati a gas, nella zona di caricamento o in prossimità di contenitori e condutture di gas di altiforni, in prossimità di colate di siviera, nella verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione, nei pozzetti o canali delle reti fognarie, in impianti frigoriferi che presentino rischi di fuoriuscita del refrigerante.
In via indiretta (e cioè come misure di protezione individuale) le maschere respiratorie vengono previste, sempre in via subordinata agli altri interventi di prevenzione attuabili, anche per la protezione da agenti biologici (art. 80, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 626/1994) e per la protezione da cancerogeni (art. 65, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 626/1994).

7. Questioni interpretative

La normativa generale sull'igiene del lavoro e sulla sicurezza è risultata modificata, per i rischi da piombo ed amianto, dal D.Lgs. n. 277/1991 che pertanto trova attualmente applicazione solo in questi due tipi di esposizione. Per quanto riguarda gli altri rischi da lavoro, in tema di sicurezza (e prevenzione degli infortuni) si applicheranno le norme del D.P.R. n. 547/1955, mentre in ambito di igiene del lavoro e di prevenzione delle malattie professionali si applicheranno le norme del D.P.R. n. 303/1956.

8. Sanzioni

(D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)

Datori di lavoro e dirigenti

La mancata fornitura da parte del datore di lavoro e/o del dirigente dei mezzi di protezione per le vie respiratorie (eccetto per il rischio da piombo e amianto) è sanzionata con un'ammenda massima di L. 8.000.000 o con l'arresto da 3 a 6 mesi (art. 4c, D.P.R. n. 303/1956).
La mancata corretta informazione sui metodi di prevenzione e sull'uso delle maschere (art. 4b, D.P.R. n. 303/1956) è sanzionata con ammenda massima di L. 5.000.000 o con l'arresto da 2 a 4 mesi.
Il mancato controllo sulla effettiva utilizzazione delle maschere da parte dei lavoratori è sanzionato con ammenda massima di L.2.000.000 o con l'arresto fino a 3 mesi (art. 4d, D.P.R. n. 303/1956).
In tema di sicurezza, applicandosi il D.P.R. n. 547/1955, è prevista una sanzione massima di L. 2.000.000 o l'arresto fin fnche se in minima misura, per la sfasatura esistente tra l'istante della chiusura e l'inizio dell'inspirazione.Le norme Ci (art. 4c).
Ai sensi dell'art. 7, D.P.R. n. 524/1982 l'inadeguata o difforme segnalazione rispetto alla tabella I ed all'allegato II delle situazioni di pericolo è sanzionata con l'ammenda massima di L. 1.000.000 o con l'arresto fino a 15 giorni.
Alla stessa pena soggiace chi contravviene alle disposizioni dettate dall'art. 352 del D.P.R. n. 547/1955 (affissione norme di sicurezza).
L'inosservanza degli artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 320/1956 (caratteristiche dei mezzi individuali di protezione e controllo, disinfezione e deposito delle maschere antipolvere nei lavori in sotterraneo) è punita con ammenda massima di L. 5.000.000 o con l'arresto da 2 a 4 mesi.
L'inosservanza degli artt. 369 (maschere ed apparecchi respiratori in caso di emergenza), e 387 del D.P.R. n. 547/1955 (maschere per esposti a rischi specifici) è punita con una ammenda massima di L. 5.000.000 o con l'arresto da due a quattro mesi.
L'inosservanza all'art. 26 del D.P.R. n. 303/1956 (assegnazione individuale dei mezzi di protezione) è punita con ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a due mesi.
In caso di esposizione ad amianto e piombo si applicano le sanzioni previste dagli artt. 5tciale ed un foro sul fondo per consentire il passaggio dell'aria.Nei filtri antigas non si può parlare di efficienza di filtrazione in quanto, in teoria, dovrebbero trattenere completamente l'inquinante fino all'esaurimento (punto di break-through). Si parla allora di capacità di trattenimento che dipende dalle caratteristiche del materiale filtrante, dalle caratteristiche dell'inquinanoni (art. 19, 1° comma) e per la mancata affissione dell'idonea e prescritta segnaletica (art. 27, 2° comma lett. a) è prevista l'ammenda fino ad un massimo di L. 50 milioni in alternativa all'arresto da 3 a 6 mesi. Sono previste sanzioni massime di L. 15 milioni in alternativa all'arresto da 2 a 4 mesi nei casi in cui i dispositivi di protezione non siano conservati in appositi locali controllati e puliti dopo ogni utilizzazione (artt. 14, 2° comma lett. b, 28, 1° comma lett. b), ovvero non siano fornite indicazioni sulle modalità di pulitura e di corretto uso delle maschere (art. 26, comma 1, lett. c, art. 12, comma 2, lett. b).

Preposti

In caso di esposizione a rischi (eccetto per il rischio da piombo e amianto), in tema di igiene del lavoro, la mancata informazione sui mezzi di protezione personale (art. 4, lett. b, D.P.R. n. 303/1956) è punita con ammenda massima di L. 4.000.000 o con l'arresto da 1 a 4 mesi.
Il mancato controllo sulla effettiva utilizzazione delle maschere da parte dei lavoratori è sanzionato con ammenda massima di L. 2.000.000 o con l'arresto fino a 2 mesi (art. 4, lett. d, D.P.R. n. 303/1956).
In tema di sicurezza, è prevista una sanzione massima di L. 1.000.000 o l'arresto fino a 15 giorni in caso di omessa vigilanza per l'osservanza, da parte dei lavoratori, delle misure di sicurezza incluso l'obbligo di utilizzazione in taluni casi di maschere respiratorie (art. 4, lett. c, D.P.R. n. 547/1955).
Per le operazioni ove è presente il rischio di amianto e piombo sono previste sanzioni massime di L. 10 milioni o l'arresto da 1 a 3 mesi in caso di inosservanze agli artt. 13, 14, 19, 27 e 28, comma 2, 31, comma 7, D.Lgs. n. 277/1991 (fornitura di mezzi per la protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazione di prodotti polverosi e nelle pulizie, custodia separata dei mezzi di protezione, controllo e pulizia dopo ogni utilizzazione delle maschere se vi è rischio di amianto, in caso di emergenza accesso a zone a rischio limitato ai lavoratori che indossano le protezioni personali con uso strettamente limitato al minimo necessario).
Inoltre, ammende massime di 3 milioni o con l'arresto fino a 2 mesi sono previste per inosservanze agli artt. 12 (informazione sul corretto uso delle maschere) e 26, lett. c (obbligo di informazione sulle modalità di pulitura e sull'uso delle maschere).

Lavoratori

In caso di esposizione a rischi (eccetto per il rischio da piombo e amianto) è prevista una sanzione massima di L. 800.000 o l'arresto fino a 15 giorni per l'incuria nell'uso delle maschere respiratorie (art. 5, lett. b, D.P.R. n. 303/1956 ed art. 6, lett. b, D.P.R. n. 547/1955) ovvero per la mancata segnalazione di difetti delle protezioni (art. 5, lett. c, D.P.R. n. 303/1956 ed art. 6, lett. c, D.P.R. n. 547/1955) mentre la modifica delle protezioni non autorizzata è punita con ammenda massima di L. 1.500.000 e, nei casi di maggiore gravità, con l'arresto fino a 1 mese (art. 5, lett. d, D.P.R. n. 303/1956 ed art. 6, lett. d, D.P.R. n. 547/1955).
In caso di esposizione ad amianto e piombo è prevista una sanzione massima di lire 2 milioni o l'arresto fino a 1 mese in caso di inosservanza delle norme di cui agli artt. 19 e 32, D.Lgs. n. 277/1991 (in caso di emergenza per inquinamento da piombo o amianto possibilità di accedere sul luogo solo per lavoratori dotati di protezioni). E' inoltre prevista un'ammenda massima di L. 800.000 o l'arresto fino a 15 giorni in caso di inosservanza alle norme di cui agli artt. 14, comma 2, lett. b e 28, comma 2, lett. b - c (mezzi di protezione riposti in luogo separato e, nel caso dell'esposizione ad amianto, controllati e puliti con aspirazione dopo ogni utilizzazione e con riparazione di quelli difettosi).
In caso di esposizione a piombo è prevista un'ammenda massima per il medico competente di lire 3 milioni o l'arresto fino a 1 mese in caso di inosservanza alle norme di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 277/1991 (informazioni sul corretto uso dei mezzi di protezione).

Ulteriori sanzioni sono riportate nella nota redazionale Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni generali.