Art. 1

Sez. 3 Sent. 01848 del 27/05/96

In base al dettato normativo, emanato in attuazione delle direttive CEE in materia di medicinali veterinari (art. 1 D.L.G. 29 maggio 1991, n. 178 e art. 1 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119), è ben netta e precisa la distinzione tra medicinali veterinari da un lato e medicinali veterinari prefabbricati e premiscele per alimenti medicamentosi dall'altro. "L'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari e alla vendita diretta" ai titolari di impianti di allevamento, "di medicinali veterinari prefabbricati e di premiscele, non consente la vendita diretta", agli indicati titolari, "anche dei primi" essendo per ciò necessaria, oltre l'autorizzazione ex art. 31 D.Lgs. n. 119 del 1992, anche quella in deroga ex art. 32 stesso D.Lgs., in quanto i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari possono vendere "solo" alle categorie espressamente indicate (fabbricanti di medicinali, grossisti, farmacisti in farmacia, veterinari responsabili ecc.) "e non anche" direttamente agli utilizzatori finali dei medicinali veterinari.

Art. 3

Sez. 3 Sent. 11285 del 30/12/96

La contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 D.L.G. 27 gennaio 1992, n.119 ha finalità di controllo delle modalità di utilizzazione dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente attive, la cui somministrazione agli animali è consentita nel rispetto delle condizioni stabilite legislativamente. L'illecito amministrativo di cui all'art. 3 comma terzo D.L.G. 27 gennaio 1992, n. 118 concerne, invece, soltanto il divieto di somministrazione di sostanze estrogene (diverse dagli stilbenici) o ad azione androgena o gestagena o ad effetto anabolizzante ad "animali d'azienda destinati all'ingrasso". Attraverso la previsione del suddetto reato viene realizzato un arretramento della soglia di punibilità di comportamenti, che possono incidere nel loro effetto terminale sulla salute umana. Ne deriva che le due violazioni concorrono non soltanto perché gli interessi tutelati dalle distinte disposizioni sono differenti ma anche in quanto la fattispecie penale riguarda il limitato numero di sostanze innanzi elencate ed esclusivamente gli animali da ingrassare, mentre quella amministrativa si riferisce a tutti gli animali ed a sostanze farmacologicamente attive.

Art. 36

Sez. 3 Sent. 10196 del 29/09/98

La fattispecie di cui al comma primo dell' art. 36 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119, che vieta la somministrazione agli animali di sostanze farmacologicamente attive se non attraverso medicinali veterinari autorizzati, è ontologicamente differente da quella di cui all'art. 3 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 118, che punisce la somministrazione di specifiche sostanze farmacologicamente attive, alcune delle quali possono essere contenute anche in specialità medicinali registrate, somministrabili per fini particolari. Differenti sono inoltre le finalità delle due discipline, giacché il D.Lgs. n. 118 tende ad evitare l'utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nella produzioni animali, mentre il D.L.G. n. 119 mira a predisporre un controllo amministrativo sui medicinali veterinari in genere, in ragione della caratteristica del farmaco, nonché dei requisiti professionali di chi lo fabbrica, lo vende o lo somministra. Pertanto le due fattispecie sono formalmente concorrenti.

Sez. 3 Sent. 07538 del 11/06/99

La contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 è configurabile in concorso con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118. Ciò in quanto gli interessi protetti sono diversi, giacché il decreto n. 118 mira ad impedire in ogni ipotesi la somministrazione di sostanze stilbeniche o ad azione tireostatica o estrogene, o altre sostanze ad effetto anabolizzante, mentre il decreto 119 si occupa in generale dei medicinali veterinari, prescrivendo una serie di adempimenti per consentire i controlli a causa della loro pericolosità per la specie cui è destinato il farmaco, per la persona che lo somministra e per il consumatore di alimenti ottenuti da animali così trattati.

Sez. 3 Sent. 11113 del 29/09/99

La contravvenzione di cui agli artt. 36 e 38 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119 ha finalità di controllo delle modalità di utilizzazione dei farmaci e delle sostanze farmacologicamente attive, la cui somministrazione agli animali è consentita nel rispetto delle condizioni stabilite legislativamente. L'illecito amministrativo di cui all'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118 concerne, invece, soltanto il divieto di somministrazione di sostanze estrogene (diverse dagli stilbenici) o ad azione androgena o gestogena o ad effetto anabolizzante. Ne deriva che le due violazioni concorrono perché gli interessi tutelati sono differenti, oltre che per il diverso ambito di riferimento.