Art. 30

Sez. 1 Sent. 00611 del 23/01/1998

In materia di prezzo di vendita al pubblico di medicinali veterinari, la disposizione di cui all'art. 14 del 24 febbraio 1997, n. 47, nel prevedere - aggiungendo un periodo all'art. 30 del d.lg.27 gennaio 1992, n. 119 - che il prezzo riportato sulla confezione è il prezzo massimo al quale il medicinale veterinario può essere venduto pubblico, anche da parte del farmacista in farmacia, precisa il significato da attribuire all'espressione "prezzo dei medicinali" contenuta nel cit. art. 30, ed ha pertanto, come fatto palese dal suo contenuto, carattere interpretativo e ( perciò) efficacia retroattiva, con conseguente applicabilità della stessa, anche in sede di legittimità, nella controversia avente ad oggetto la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per la vendita a privati di specialità medicinali ad uso veterinario ad un prezzo scontato rispetto a quello indicato dal produttore, in violazione dell'art. 125 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 31

Sez. 1 Sent. 00232 del 12/01/1999

In tema di registro di carico e scarico delle specialità medicinali ad uso veterinario, la facoltà accordata dalla circolare del Ministero della Sanità n. 7 del 9 marzo 1992 (capo D, n. 3) di utilizzare (per le registrazioni, prescritte dall'art. 31, comma quinto, del D.Lgs n. 119 del 1992) "i registri vidimati o appositi tabulati elettrocontabili validi ai fini delle registrazioni fiscali già in uso da parte delle aziende, farmacie e grossisti" non comporta un rinvio indiscriminato alla disciplina originaria di tali registrazioni ed, in particolare, per quanto attiene ai registri IVA, al decreto del Ministro delle Finanze 11 agosto 1975, il quale dispone, all'art. 1, che "le registrazioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 39, secondo comma, del d.P.R. n. 63 del 1972, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni".

 Sez. 3 Sent. 01877 del 18/02/2000

La finalità dell'art. 31 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, che, al comma quinto, dispone che il titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari è obbligato alla tenuta di un registro, da conservare per almeno tre anni, che contenga per ogni transazione in entrata ed in uscita una serie di informazioni, e, al comma 6, stabilisce che almeno una volta l'anno la ASL provvede ad eseguire un'ispezione che accerti la regolare tenuta di detto registro, è quella di consentire agli organi preposti ai controlli ed alla vigilanza la verifica, in qualsiasi momento, della regolarità del movimento di entrata ed uscita dei prodotti di cui si tratta. Ne consegue che detta registrazione può anche essere effettuata, anziché sui registri cartacei tradizionali vidimati e numerati, su appositi tabulati elettrocontabili, validi ai fini delle disposizioni fiscali, purché sia comunque offerta la possibilità agli organi accertatori di accedere a detti tabulati nella sede ove si trovano depositati i medicinali.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Pretore che aveva rigettato la opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento emessa da una ASL per omessa tenuta del registro di carico e scarico relativo alle transazioni di medicinali veterinari, in considerazione non già dell'uso di tabulati elettrocontabili in luogo dei registri cartacei vidimati, ma della non immediata controllabilità degli stessi, in quanto detti tabulati non si trovavano presso il luogo di deposito dei medicinali, ma presso la sede del titolare dell'autorizzazione alla vendita).

Art. 32

Sez. 1 Sent. 00038 del 07/01/1999

L'art. 32, comma primo, del D.Lgs.27 Gennaio 1992, n. 119, prescrivendo che la vendita dei medicinali ad uso veterinario venga effettuata in farmacia e da farmacisti, dietro presentazione di ricetta medica, ove prescritta, non esclude che la consegna possa avvenire fuori della farmacia stessa. Il contratto si perfeziona, infatti, come ogni vendita, con l'incontro delle volontà delle parti, nella specie con la presentazione della ricetta in farmacia e con la verifica ed accettazione del farmacista, mentre la consegna del bene costituisce mero effetto obbligatorio.

Sez. 3 Sent. 10230 del 04/08/2000

L' obbligo del farmacista, stabilito dall'art. 32, comma quarto, lettera f), del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 119, come sostituito dall'art. 10, comma settimo, del D.Lgs. 4 febbraio 1993 n. 66, di conservare - in farmacia soltanto dall'entrata in vigore del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 47, ai sensi dell'art. 16 del medesimo - almeno per tre anni, unitamente ad altra documentazione utile ad identificare le transazioni in entrata e in uscita dei medicinali veterinari indicati dal terzo comma della stessa norma, copia della ricetta, non sussiste per tutti tali medicinali, ma soltanto per quelli per cui la prescrizione del veterinario è dovuta in base ad apposito elenco. Peraltro lo scopo di tale norma non è di imporre che la vendita dei medicinali veterinari avvenga esclusivamente tramite ricetta, ma di consentire, in qualsiasi momento, agli organi di polizia veterinaria di controllare l'alimentazione integrata e medicata degli animali, mediante la verifica della corrispondenza tra le operazioni di acquisto e quelle di cessione dei predetti prodotti, per la generale finalità di tutelare la salute pubblica mediante la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, a cui è preordinata la più ampia disciplina delle fasi della produzione, registrazione, commercio dei preparati farmaceutici, delle specialità medicinali, dei vaccini, dei sieri e dei prodotti assimilati per uso veterinario.