Articolo 4

Sez. 1 Sent. 11234 del 07/11/1998

Nella procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative, l'impossibilità materiale di procedere alla revisione delle analisi va riferita non solo nell'ipotesi di sostanze alimentari deteriorabili, ma ad ogni caso in cui, anche per aspetti contingenti, si determini l'indisponibilità di ulteriori aliquote del campione prelevato, dovendosi allora procedere, quando non sia neppure praticabile la ripetizione dell'analisi limitatamente ai parametri risultati non conformi, che richiede comunque il frazionamento del reperto in aliquote (art. 4 d.lgs. 3.3.1993 n. 123 e d.m. 16.12.1993), con il sistema individuato dall'art. 223 delle norme di attuazione al nuovo cod.proc. proc., anche ai fini dell'accertamento di contravvenzioni amministrative, con avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse (Nella specie si è ritenuta l'impossibilità della revisione per essere il campione costituito dai due bulbi oculari di un bovino, non frazionabili in aliquote, di cui uno inutilizzabile perché posto a disposizione dell'autorità giudiziaria penale procedente per reati connessi).