Articolo 3

Sez. 3 Sent. 05872 del 19/05/1998 

In tema di prelievo ed analisi delle sostanze alimentari deteriorabili, nel caso che risulti impossibile l'analisi di revisione il D.L.G. 3 marzo 1993 n.123 impone al laboratorio, che abbia accertato nella prima analisi parametri non conformi, di procedere d'ufficio alla ripetizione delle analisi limitatamente ai parametri non conformi, preavvisando la persona interessata.

Sez. 3 Sent. 08152 del 23/06/99 

In materia di controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, previsti dal D.Lgs. 123 del 1993, nessuna violazione può ravvisarsi quando l'interessato abbia ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio delle operazioni di analisi, che abbiano rilevato la non conformità del prodotto, pur in carenza della cd. preanalisi (in via esclusivamente amministrativa), essendo questa finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali nel caso che non fosse evidenziata alcuna irregolarità del prodotto.

Articolo 4

Sez. 3 Sent. 05240 del 27/05/96

Solo con D.M. 16 dicembre 1993, ai fini degli accertamenti analitici, sono stati ritenuti deteriorabili quei prodotti alimentari preconfezionati con vita commerciale, inferiore a novanta giorni, e quindi anche il burro, ma tali accertamenti analitici si sono limitati a rendere obbligatoria, limitatamente ai parametri risultati non conformi (art. 4 D.lgs. 3 marzo 1993, n.123: attuazione di direttiva 89/397 CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) quell'analisi di revisione già prevista ad istanza di parte dal quarto comma dell'art. 1 legge 30 aprile 1962, n. 283.(Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato, che pur avendo ricevuto la comunicazione dell'esito delle analisi non aveva richiesto alcuna revisione, pretendeva l'applicabilità dell'indicato d.m., per la riconosciuta deteriorabilità del burro e ai fini dell'obbligatorietà dell'analisi di revisione, anche agli accertamenti effettuati in precedenza).