R.D. 27 luglio 1934, n° 1265

Testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 28.

Nei porti e negli aeroporti del regno, sono stabiliti uffici di sanità.

Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità, marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della sanità pubblica.

Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.

Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno. 

Art. 29.

Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima.

Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso.

Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358. 

Art. 61.

Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione.

Art. 201.

È necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.

Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.

È necessaria la licenza del Ministro della sanità per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.

La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro della sanità.

Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinque milioni a trenta milioni.**

*Articolo sostituito dalla L. n. 422/41.
**Comma così modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 263.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la
disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorre, anche ordinanze speciali.

Il prefetto è autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al
comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali.

Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco:

a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettività;

b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.

Le ordinanze dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

*Articolo così sostituito dal DPR 10 giugno 1955, n. 854. Vedere l'art. 35 del DPR 327/80.

CASSAZIONE PENALE

Art. 264.

I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbone denunciare immediatamente al podestà del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582.

L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582.

*Importo così aggiornato dalla L.218/88.

Art. 265. 

Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Ai coltivatori diretti l'indennità può essere coi risposta fino all'80 per cento.

L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizoozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione.

*Articolo sostituito dalla L. 34/68

Art. 265 bis.

Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente art. 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministro della sanità.

Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da € 154 a € 309 e in caso di recidiva, con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da € 464 a € 774.

Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini profilassi delle epizoozie.

In caso di, inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione.

*Articolo introdotto dalla L.108/65

Art. 344 

I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa fino a € 103

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

Art. 345 

I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà, approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità.

Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato di ufficio.

Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno, che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato.

Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 346 

Ogni Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario.

Il regolamento è deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità.

Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 345 del presente testo unico.

I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa non superiore a lire 40.000.

Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni locali per l'assistenza veterinaria, per l'applicazione delle norme di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale.

Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il coordinamento fra l'Ufficio veterinario e l'Ufficio sanitario comunale per quanto riguarda le malattie degli animali trasmissibili all'uomo.

*Articolo così sostituito dal D.P.R. 854/55

Art. 358. 

Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione del presente testo unico.

I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime con l'ammenda da € 1.549 a € 9.296, salvo che il fatto costituisca reato.

*Così modificato dall'art. 16 D.Lgs. 196/99.

Giurisprudenza recente

CASSAZIONE CIVILE