Art. 21

Sez. 1 Sent. 08266 del 24/07/1991

Nel sistema della legge 15 febbraio 1963 n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, il "mangime composto integrato", quale categoria merceologica distinta dal "mangime semplice" e dal "mangime composto", deve essere considerato nella sua unitarietą, senza possibilitą di nuova scissione, una volta realizzato, in mangime semplice o composto. Pertanto, la scadenza della validitą anche solo di alcuni dei componenti del mangime composto integrato (indipendentemente dalla percentuale in cui essi sono presenti) comporta l'incommerciabilitą e la confiscabilitą del prodotto nella sua interezza.