Sez. 3 Sent. 03553 del 06/04/1998
Sussiste la responsabilità risarcitoria della pubblica
amministrazione se essa, nell'esercizio del suo potere di emettere provvedimenti, viola le
leggi o i regolamenti (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza (colpa
generica), da valutare in relazione al caso concreto, (nella specie vertevasi in ipotesi
di danno alla reputazione di una impresa, cagionato dall'ordinanza del ministero della
sanità, emessa e pubblicata sulla G.U. nell'esercizio del potere sanzionatorio di cui
all'art. 16 legge 30 aprile 1962 n. 283, contenente l'elenco delle imprese produttrici di
vino con contenuto di alcool superiore al consentito, provvedimento emesso senza aver
provveduto, in via diretta ed autonoma ad analizzare il prodotto - compito riservato
all'amministrazione sanitaria dall'art. 1 legge citata, che perciò la qualifica quale
agente tecnico - ma avvalendosi delle analisi disposte dall'autorità giudiziaria, che lo
aveva quindi sequestrato, rivelatesi successivamente erronee, sì che, con altra
ordinanza, anch'essa pubblicata sulla G.U., il Ministero della sanità aveva poi depennato
il nominativo di quell'impresa.)
Sez. 3 Sent. 11234 del 07/11/1998
Nella procedura di irrogazione delle sanzioni
amministrative, l'impossibilità materiale di procedere alla revisione delle analisi va
riferita non solo nell'ipotesi di sostanze alimentari deteriorabili, ma ad ogni caso in
cui, anche per aspetti contingenti, si determini l'indisponibilità di ulteriori aliquote
del campione prelevato, dovendosi allora procedere, quando non sia neppure praticabile la
ripetizione dell'analisi limitatamente ai parametri risultati non conformi, che richiede
comunque il frazionamento del reperto in aliquote (art. 4 d.lgs. 3.3.1993 n. 123 e d.m.
16.12.1993), con il sistema individuato dall'art. 223 delle norme di attuazione al nuovo
cod. proc. proc., anche ai fini dell'accertamento di contravvenzioni amministrative, con
avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano
presenziare, eventualmente con l'assistenza di consulente tecnico, all'esecuzione delle
operazioni stesse (nella specie si è ritenuta l'impossibilità della revisione per essere
il campione costituito dai due bulbi oculari di un bovino, non frazionabili in aliquote,
di cui uno inutilizzabile perché posto a disposizione dell'autorità giudiziaria penale
procedente per reati connessi).
Articolo 16
Sez. 3 Sent. 3553 del 06/04/98
Sussiste la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione se essa, nell'esercizio del suo potere di emettere provvedimenti, viola le leggi o i regolamenti (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza (colpa generica), da valutare in relazione al caso concreto (nella specie vertevasi in ipotesi di danno alla reputazione di una impresa, cagionato dall'ordinanza del Ministero della sanità, emessa e pubblicata sulla G.U. nell'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 16 della legge 30 aprile 1962 n. 283, contenente l'elenco delle imprese produttrici di vino con contenuto di alcool superiore al consentito, provvedimento emesso senza aver provveduto, in via diretta ed autonoma ad analizzare il prodotto - compito riservato all'Amministrazione sanitaria dall'art. 1 della legge n. 283 del 1962 citata, che perciò la qualifica quale agente tecnico - ma avvalendosi delle analisi disposte dall'autorità giudiziaria, che lo aveva quindi sequestrato, rivelatesi successivamente erronee, sì che, con altra ordinanza, anch'essa pubblicata sulla G.U., il Ministero della sanità aveva poi depennato il nominativo di quell'impresa).