Sez. 4  Sent.  7272 del 24/05/90 

La disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, cod. pen. (successione di leggi penali) delimita espressamente la sfera di applicazione del principio della non ultrattività della norma meno favorevole all'imputato alla ipotesi che secondo una legge posteriore il fatto anteriormente perseguito penalmente non costituisca reato ed esclude, quindi, che atti aventi natura meramente amministrativa, sia pure di portata generale ed integranti precetti sanzionati da norma penale, facciano venire meno il commesso reato. (Nella specie è stato ritenuto atto come sopra indicato, tale da non realizzare la previsione di cui all'art. 2 citato, il decreto del Ministro della sanità 22 ottobre 1987 n. 463, con il quale è stato liberalizzato, peraltro entro determinati limiti l'uso degli zuccheri nella preparazione delle carni, sopravvenuto ad infrazione rilevata ex art. 9 della legge 30 aprile 1962 n. 283 in relazione all'art. 55 del R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298, che non consente l'utilizzazione di zuccheri nella preparazione e conservazione delle carni).

Sez. 4  Sent. 8212 del 22/07/92 

Il fatto che la carne bovina sia più costosa o pregiata di quella suina è circostanza del tutto irrilevante ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283. Infatti tale disposizione di legge vieta categoricamente il trattamento di prodotti alimentari in modo da modificarne la composizione, la quale, nel caso degli insaccati, non solo trova elementi di determinazione nella pratica commerciale secondo cui gli insaccati di pura carne suina hanno maggior pregio rispetto a quelli preparati con altre carni, o a composizione mista, ma è altresì ben specificata da apposita disposizione di legge (art. 55 del R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298*) che espressamente vieta nella preparazione degli insaccati destinati al commercio di "mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali").

Sez. 3 Sent. 08349del 10/07/2000

La presentazione di salsicce fresche come composte da carne bovino-suina ma, in effetti prive delle prima delle due componenti, non integra la sussistenza del reato di cui all'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che vieta il trattamento di prodotti alimentari in modo da modificarne la composizione: ciò in quanto gli insaccati di pura carne di suino hanno maggior pregio rispetto agli insaccati confezionati con altre carni o con mescolanza di carni di qualità inferiore, nonché in conformità a quanto disposto dall'art. 55 R.D. n. 3298 del 1928* che vieta, nella preparazione degli insaccati destinati al commercio, di mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali.

*articolo abrogato dal DPR 194/88 e dal D.Lgs. 537/92.