Art. 98

Sez. 3 Sent. 06473 del 18/05/2000

La norma di cui all'art.5 cod.proc.civ.(laddove stabilisce che la competenza - come la giurisdizione - si determina con riguardo alla legge - ovvero allo stato di fatto - vigente al momento della domanda) non trova applicazione nell'ipotesi in cui il giudice adito sia originariamente sprovvisto di competenza e ne venga successivamente investito, a meno che il criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio giudiziario adito non intervenga dopo che il giudice adito abbia declinato la propria competenza, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di economia processuale poste a base del suindicato principio. Ne consegue che, investito di una controversia relativa ad opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada, il giudice di pace adito in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. 507/99 (attributivo alla competenza di tale giudice delle controversie ex art. 22 legge 689/81) legittimamente emette sentenza di incompetenza, e legittimamente il giudizio prosegue dinanzi al pretore, essendo intervenuto il criterio di collegamento tra la controversia ed il giudice adito in epoca successiva alla declaratoria di incompetenza emessa da quest'ultimo.

Sez. U Sent. 00491 del 13/07/2000

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie in merito alla pretesa sanzionatoria proposte sia prima della formazione del titolo esecutivo, sia successivamente, per vizi della fase precedente - con applicazione riguardo a tali controversie della competenza e delle regole procedimentali dettate dalla legge per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio -, ed anche la cognizione per le controversie in merito all'incidenza dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e in merito ai vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, controversie queste integranti opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 cod. proc. civ., per cui trovano applicazione la competenza e il rito previsti dal codice di procedura civile e, specificamente, per l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, la competenza per materia stabilita dalla legge per le opposizioni ex art. 22 legge n. 689 del 1981. (Nella specie la S.C., in relazione a violazioni al codice della strada anteriori all'entrata in vigore dell'art. 98 del d.lgs. n. 507 del 1999 - prevedente la competenza del giudice di pace - ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del tribunale, quale organo succeduto al pretore salvo che per le cause previste dall'art. 133 del d.lgs. n. 51 del 1998, per le contestazioni mosse, successivamente alla notificazione di alcune cartelle esattoriali e vari avvisi di mora, con riguardo sia alle pretese sanzionatorie - specificatamente adducendosi l'omessa notifica delle contravvenzioni e delle ordinanze ingiunzioni - sia alla prescrizione sopravvenuta; ha invece ritenuto inammissibili le doglianze relative a nullità della notifica delle cartelle e a nullità degli avvisi dimora, integranti opposizioni agli atti esecutivi, rilevando d'ufficio la loro tardività, in quanto proposte oltre il termine di cinque giorni).

Sez. 3 Sent. 10109 del 02/08/2000 

Secondo la regola generale stabilita dall' art. 5 cod. proc. civ., in assenza di disposizioni transitorie del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, l'art. 98 di questo decreto, attributivo della competenza al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla competenza del giudice del rinvio, in caso di cassazione di una sentenza del Pretore, che pertanto è il Tribunale.

Sez. 1 Sent. 02494 del 21/02/2001

Secondo la regola generale stabilita dall'art. 5 cod. proc. civ., in assenza di disposizioni transitorie nel D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, l'art. 98 di questo decreto, attributivo - senza carattere retroattivo - della competenza al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla competenza del Tribunale quale giudice di rinvio, in caso di cassazione di una sentenza del pretore.