Art. 3

Sez. 1 Sent. 09528 del 08/09/1999

In tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza - ingiunzione per un fatto non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, ovvero quando applichi norme diverse da quella in essa richiamate (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione pretorile che aveva ritenuto legittima l'ordinanza -ingiunzione emessa da una Capitaneria di Porto, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per esercizio di pesca di molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante in acque precluse, contestazione non prevista dalla norma che si assumeva violata, l'art. 3 del D.Lgs. n. 530 del 1992, che si limita, invece, a prescrivere i requisiti igienico - sanitari dei molluschi destinati al consumo umano diretto, ma da una norma penale in bianco, l'art.15 della legge n. 963 del 1965 - che punisce l'esercizio della pesca in luoghi e tempi vietati - le cui norme integrative, di cui alla legge n. 192 del 1977, che classificavano le acque precluse alla pesca dei mitili, erano state espressamente abrogate dall'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 530 del 1992. In quel caso, il Pretore aveva erroneamente ritenuto l'ultrattività di un decreto regionale - il D.P.G.R. Marche n. 21287 del 1985 - collegato alla normativa abrogata, in presenza di un vuoto legislativo creato dall'entrata in vigore del ricordato decreto n.530 del 1992, non colmato dalla emissione degli atti di normazione secondaria ivi previsti, e cioè i decreti regionali per la classificazione delle acque precluse alla pesca dei mitili).