Art. 8

Sez. 3 Sent. 03840 del 27/03/98

La norma di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.530, la quale detta disposizioni sulla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi prescrivendo, in particolare, le indicazioni che devono essere riportate sui colli delle partite destinate al consumo umano diretto, e che è presidiata da sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto, non si trova in rapporto di specialità con la norma incriminatrice di cui all'art. 5, lett. b), l. 30 aprile 1962 n. 283,sia per l'espressa clausola di riserva contenuta nell'art. 16 predetto (<<salvo che il fatto non costituisca reato>>), sia perché il fatto tipico non è il medesimo, consistendo l'illecito amministrativo nella omissione delle indicazioni prescritte a tutela del consumatore e quello penale nella messa in vendita di sostanze alimentari pericolose per la salute in quanto mal conservate o insudiciate; e se la mancanza delle prescritte indicazioni non comporta per sé stessa che la sostanza sia pericolosa per la salute, il pericolo per la salute dei consumatori può riguardare anche sostanze che rechino le indicazioni dovute, ma si trovino in cattivo stato di conservazione.