Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

G..U. n. 228 del 19 agosto 1982

CAPO I
INDICAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI A RICEVERE IL RAPPORTO

Art. 1.

Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono indicati come segue: Omissis

Art. 2.

Per le violazioni a norme relative a materie di competenza statale, il rapporto è comunque presentato al prefetto quando l'ordinamento dei rispettivi Ministeri, alle cui attribuzioni siano comunque riconducibili le materie inerenti alle violazioni stesse, non prevedeva uffici periferici.

Il DPR 13 maggio 1976, n. 407, è abrogato.

CAPO II
MODALITÀ DEL SEQUESTRO DI COSE, VEICOLI E NATANTI

Art. 3.

Quando negli articoli del presente capo è genericamente richiamata la legge, il richiamo si intende riferito alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

Art. 5.

Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7.

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

Art. 6.

Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche.

La predetta autorità se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità.

Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente.

Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.

Art. 7.

Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.

Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge.

L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del codice di procedura penale.

Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.

Se sono state sequestrate somme di danaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità.

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento è data comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata.

Art. 8.

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.

I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.

Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonché alle esigenze di sicurezza della circolazione, può disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante è eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico.

Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5.

Art. 9.

Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7 in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente art. 7 ovvero del primo comma del precedente art. 8.

Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.

Art. 10.

L'autorità prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.

La facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali
rappresentanti o procuratori speciali nonché ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorità di cui al comma precedente. In ogni caso tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro.

Quando occorra rimuovere i sigilli appositi alle cose sequestrate l'autorità procedente ne verifica prima la identità e l'integrità e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.

Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorità procedente.

Art. 11.

Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.

La liquidazione delle somme dovute è effettuata dalla autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio l'invio della nota delle spese sostenute, per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione.

Art. 12.

Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.

Il custode può anche essere autorizzato dall'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.

La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute.

Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1929, n. 827, e successive modificazioni.

Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.

Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia.

In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorità di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso.

Art. 13.

Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 7. Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 l'interessato deve versare le somme liquidate per le spese di custodia all'ufficio del registro.

Art. 14.

La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'autorità di cui al secondo comma.

Art. 15.

Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.

Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario.

Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale l'autorità di cui al primo comma ne dà comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.

Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente, l'autorità che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma.

Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorità di cui al primo comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario.

Art. 16.

Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 13 ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.

Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente nonché quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata
disposta la restituzione.

Art. 17.

La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilità di Stato ovvero, secondo la loro qualità nelle borse-valori.

Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge.

Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.

Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate.

Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorità prevista dal primo
comma dell'art. 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.

Art. 18.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge. In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e la confisca le norme del codice di procedura penale.

Art. 19.

È fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti.

CAPO III
REVISIONE DELLE ANALISI E ISTITUTI INCARICATI

Art. 20.

Quando per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 15, L. 24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a versare la somma di € 92* alla competente tesoreria provinciale e ad allegare la relativa ricevuta alla domanda di
revisione. Detto importo è aggiornato ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat. L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le analisi di revisione sono eseguite: dall'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti per le analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli agri e degli altri prodotti alcolici;

dall'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara per le analisi chimiche degli oli e dei grassi ad eccezione del burro;

dall'Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi per le analisi chimiche del burro e dei formaggi;

dall'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma per le analisi dei prodotti per l'alimentazione degli animali;

dall'Istituto sperimentale agronomico di Bari - sezione di Modena, e dall'Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Bologna per le analisi botaniche;

dall'Istituto sperimentale per la zoologia di Firenze - sezione di Roma, per le analisi del miele;

dall'Istituto nazionale della nutrizione di Roma per le analisi delle paste alimentari, zuccheri, conserve vegetali ed analcolici;**

dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma - sezione di Vercelli, per le analisi del riso;

dall'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma per le analisi di tutti gli altri prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Nelle materie diverse da quelle attribuite agli istituti indicati nel precedente comma, le analisi di revisione sono eseguite:

dal Laboratorio centrale delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;

dall'Istituto superiore di sanità.

*(DM 13 marzo 2001)
**(Ora Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione)