Art. 17

Sez. 1 Sent. 08487 del 04/09/1997

Il combinato disposto degli artt. 17 e 20 della legge n. 580 del 1967 va interpretato nel senso che la prima delle due norme citate reca la disciplina della confezione e della vendita del pane cosiddetto "normale", mentre la seconda contiene disposizioni relative al pane cosiddetto "speciale", prima indicandone gli ingredienti (oltre che le singole, specifiche quantità dei medesimi), poi prescrivendo l'obbligo di etichettatura (da intendersi come indicazione degli ingredienti aggiunti e come indicazione dell'ordine dei medesimi), infine stabilendo il divieto di vendita del suddetto alimento con la semplice e generica indicazione di pane "condito", "ingrassato" ovvero "migliorato". Ne consegue che non può ritenersi legittima una lettura del citato art. 20 nel senso di ritenere disciplinata, in esso, non la denominazione di vendita ma unicamente la etichettatura del prodotto alimentare, e ciò perché l'art. 4 del d.p.r. n. 322 del 1982, nel disporre che la denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso, opera un inequivoco richiamo proprio alla norma citata. (Nella specie, la s.c. ha confermato la sentenza del pretore che aveva condannato il ricorrente, a titolo di sanzione amministrativa, per avere detenuto, per la vendita, del pane "speciale di tipo 0 toscano" con etichetta non indicante, nella denominazione di vendita, l'ingrediente che lo rendeva speciale).