Articolo 3

Sez. 1 Sent. 00830 del 28/01/1998

La previsione dell'art. 14 del d.lgs. n. 118 del 1992 (secondo cui gli animali, per essere introdotti nei macelli, devono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine contenente, tra l'altro, la dichiarazione che essi non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego) comporta che, in presenza della menzionata dichiarazione, l'errore addotto, sulla base di detta dichiarazione, da chi abbia proceduto alla macellazione di animali ai quali siano state invece somministrate sostanze vietate, non può essere ritenuto colpevole per il solo fatto di non avere egli compiuto preventive analisi di laboratorio (non prescritte a suo carico dalla legge), ma, piuttosto, da altri elementi i quali dimostrino, pur in mancanza di tale obbligo ed in presenza della suddetta dichiarazione, un comportamento imprudente o negligente, o che provi la mancanza della perizia necessaria all'esercizio dell'attività di macellazione, in relazione ad elementi che possano far sospettare la somministrazione all'animale di sostanze vietate.

Sez. 1 Sent. 01142 del 11/02/1999

Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiestala coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. (Fattispecie in tema di violazione dell'art. 4 della legge 460/87 per destinazione alla distillazione di vino da tavola di produzione non propria: la S.C., in applicazione del principio di diritto di cui in massima, ha riformato la sentenza del giudice di merito osservando come il contravventore, attesane la qualità di amministratore della società, era tenuto ad esercitare ogni doverosa cautela circa l'osservanza della norma comunitaria - poi recepita in legge nell'ordinamento interno - che imponeva di avviare a distillazione soltanto vino di produzione propria).

Sez 3 Sent. 09445 del 18/07/2000

Ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo è sufficiente la colpa, a norma dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981. La colpa, che è esclusa dall'ignoranza inevitabile del precetto pur quando consiste in un errore scusabile sul contenuto precettivo della norma in ipotesi indotto dalla stessa pubblica amministrazione, non può essere ritenuta carente allorché il trasgressore si sia limitato ad affermare di aver violato la norma per dimenticanza (nel caso di specie relativa all'omessa indicazione di un ingrediente contenuto in un prodotto dolciario).

Sez. 3 Sent. 02467 del 20/02/2001 
 
In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 63, comma secondo legge n. 428/1990, non integra un errore sul fatto, non punibile a norma dell'art. 3 capoverso della legge 24 novembre 1981 n. 689, la supposizione, indotta dall'associazione di categoria, della non perentorietà del termine per l'invio della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali, in quanto la facoltà attribuita alle associazioni di categoria di predisporre moduli non implica che sia stato loro demandato il compito di illustrare gli obblighi di legge agli associati, che hanno il dovere di verificarli personalmente.

 Sez. 3 Sent. 04015 del 21/03/2001

In tema di prelievi di corresponsabilità sui cereali, la facoltà, riconosciuta dal decreto ministeriale n. 242 del 1989 alle associazioni di categoria, di predisporre moduli conformi agli allegati dello stesso decreto per l'adempimento dell'obbligo di invio al competente servizio provinciale dell'agricoltura, nei termini previsti dalla normativa ministeriale, della documentazione relativa ai prelievi stessi - la cui violazione è sanzionata dall'art. 63, secondo comma, della legge n. 428 del 1990 -, non comporta il conferimento alle associazioni medesime, che sono e restano organismi privati, anche del compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli dall'incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri. Non è, pertanto, ravvisabile errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere nella ipotesi in cui la inosservanza di tali adempimenti sia determinata da chiarimenti forniti dalle predette associazioni. (Nella specie, il ricorrente, il quale aveva inviato la documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali oltre il termine previsto, aveva dedotto la propria ignoranza incolpevole del precetto, sostenendo che la propria associazione di categoria aveva assicurato che il termine in questione non era perentorio. La S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha escluso la ravvisabilità dell'errore scusabile).  

Sez. 5 Sent. 07143 del 25/05/2001

L'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede per la responsabilità nell'illecito amministrativo che la condotta attiva od omissiva abbia i caratteri della coscienza e volontarietà, sia la condotta medesima dolosa o colposa, pone una presunzione "iuris tantum" di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso; ne consegue che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare detta presunzione mediante la dimostrazione della propria estraneità al fatto o dell'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta.

Art. 4

Sez. l Sent. 00415 del 17/01/1998

In tema di violazioni soggette a sanzioni pecuniarie amministrative (quale nella specie l'assunzione di un dipendente non per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro) il carattere solidale della responsabilità della persona giuridica in ordine alla somma dovuta dal suo rappresentante, autore dell'illecito, comporta non solo che sia l'una che l'altro devono considerarsi <<interessati>>, ai sensi dell'art 22, primo comma, della legge n. 689 del 1981, a contestare la legittimità della sanzione e quindi legittimati a proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione; ma anche che è configurabile un litisconsorzio necessario - attivo e passivo - tra la persona giuridica ed il responsabile dell'illecito, che rende procedibile l'opposizione solo se ad entrambi sia assicurata la possibilità di partecipare al giudizio.

Sez. 1 Sent. 00648 del 23/01/1998

In tema di violazioni soggette a sanzioni pecuniarie amministrative, la responsabilità solidale della persona giuridica, ex art. 4, terzo comma, legge n. 689 del 1981, in ordine alla somma dovuta dal suo rappresentante, autore dell'illecito, non comporta che detta persona giuridica possa considerarsi "interessata", ai sensi dell'art. 22, primo comma, della stessa legge, a proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante, attese l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione (in funzione della successiva ordinanza - ingiunzione) - e l'insussistenza di litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali. ne deriva che, ove il pretore investito della opposizione proposta da una persona giuridica avverso ordinanza - ingiunzione emessa a carico del proprio rappresentante, senza rilevarne e dichiararne l'inammissibilità la abbia accolta nel merito, a tale declaratoria deve provvedere, anche d'ufficio, la corte di cassazione, in sede di decisione del ricorso proposto contro la sentenza pretorile dall'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione.

Sez. 1 Sent. 11054 del 04/11/1998

Qualora sia prevista come contravvenzione amministrativa l'immissione in commercio o la macellazione di animali trattati con sostanze proibite, è da ritenere assolto l'onere probatorio dell'amministrazione che ha irrogato la sanzione, con la produzione dei risultati analitici positivi dei prelievi effettuati sugli animali, spettando al prevenuto dare prova di cause di giustificazione, quali l'impiego di farmaci in cui sia presente la sostanza.

Sez. 1 Sent. 11234 del 07/11/1998

Qualora sia prevista come contravvenzione amministrativa la somministrazione ad animali da azienda di sostanze proibite (nella fattispecie, clenbuterolo, avente effetti anabolizzanti), è da ritenere assolto l'onere probatorio dell'amministrazione che ha irrogato la sanzione, con la produzione dei risultati analitici positivi dei prelievi effettuati sugli animali, spettando al prevenuto dare prova di cause di giustificazione, quali l'impiego di farmaci autorizzati in cui sia presente la sostanza.

Sez. 1 Sent. 04710 del 12/05/1999

L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod.pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. Pertanto, con riguardo alla infrazione consistente nella circolazione di veicolo che non abbia superato la revisione periodica, la suddetta esimente può essere invocata ove detto veicolo sia stato usato per il trasporto di persone che si trovino in uno stato di pericolo fisico, anche putativo, purché si sia in presenza di circostanze concrete (nella specie, una caduta accidentale della proprietaria del veicolo, che aveva indotto la conducente, nuora della prima, ad accompagnarla d'urgenza presso un ambulatorio medico, nel convincimento, pur erroneo, della sussistenza di un effettivo pericolo imminente).

Art. 5

Sez. 1 Sent. 00690 del 26/01/1999

In tema di sanzioni amministrative, la "regula iuris" sancita, in via generale, dall'art. 5 della legge 689 del 1981 (secondo la quale ciascuna delle persone che abbia concorso nella commissione di un illecito amministrativo soggiace alla relativa sanzione, salva diversa disposizione di legge) deve ritenersi applicabile anche alle violazioni dell'art. 1 della legge 197 del 1991 in tema di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, mancando, nella legge ora richiamata, una espressa disposizione derogatoria al principio generale di cui all'art. 5 legge 689 del 1981, con la conseguenza che a ciascuno dei soggetti che (come nella specie) abbia concorso nel trasferimento di titoli al portatore senza il tramite di un intermediario autorizzato è legittimamente irrogata la sanzione pecuniaria pari al 40% dell'importo irregolarmente trasferito.

Sez. L Sent. 06712 del 01/07/1999

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 del D. Lgs. n. 472 del 1997, in tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, nella parte in cui tale disposizione non prevede che possa applicarsi anche agli illeciti amministrativi in materia di assunzioni dei lavoratori la norma secondo cui quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri. La materia tributaria è, infatti, del tutto particolare per cui le statuizioni che ne derivano sono completamente differenti da quelle che scaturiscono da violazioni di norme che perseguono finalità prive di qualsiasi analogia connessa, qual è la regolamentazione delle assunzioni e la relativa tutela dei lavoratori.

Sez. 3 Sent.  01876  del 18/02/2000                        

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge n. 689 del 1981, il  quale  contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi,  recepisce  i  principi  fissati  in materia dal codice penale, rendendo  applicabile  la  pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un  contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria,  nella  quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce  il  risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono  non essere  illeciti,  sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza  del  collegamento finalistico  dei  vari  atti, e, cioè, la coscienza  e  volontà  di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione  dell'illecito perseguito da tutti. (Nella specie, alla stregua di  tale  principio, la S.C. ha confermato, nella parte che qui interessa, la decisione  del Pretore, che aveva rigettato la opposizione ad ordinanza-ingiunzione  di pagamento emessa per la violazione dell'art. 18 della legge regionale  del  Piemonte  n.  59 del 1995 - che sancisce il divieto di smaltire presso  discariche site in quella regione rifiuti di qualunque tipologia provenienti  da altre regioni -, opposizione fondata sulla circostanza che l'ingiunto era intervenuto nel ciclo dello smaltimento solo come trasportatore in conto  terzi,  attività  in relazione alla quale era in possesso di regolare autorizzazione).       

Sez. 3 Sent. 02088 del 24/02/2000

Il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689 differisce dalla fattispecie prevista dall'art. 6 della legge citata che disciplina la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone non concorrenti nella violazione, sia perché ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione, sia perché il pagamento da parte di uno non estingue l'obbligazione degli altri. Ne discende che nell'ipotesi di concorso di più persone nella violazione non è applicabile la disposizione dell'art. 1310 cod. civ. in tema di interruzione della prescrizione richiamato dall'art. 28 legge citata.

Sez. 1 Sent. 02822 del 27/02/2001

La tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dal D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 contro il messaggio pubblicitario ingannevole non fa venir meno la sanzione prevista dalla legge 10 aprile 1962, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 8 del D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 (conv. nella legge 22 febbraio 1983, n. 52) per la violazione della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, essendo i due sistemi sanzionatori autonomi; ne consegue che la regola posta dall'art. 2, lett. c), del D. Lgs. n. 74 del 1992, secondo cui il proprietario del mezzo con il quale il messaggio pubblicitario è diffuso è responsabile di questo solo nel caso in cui non consenta l'identificazione del committente e dell'autore dello stesso messaggio, non può essere applicata all'illecito amministrativo di violazione del divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, assoggettato alla disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 5 dispone che la sanzione venga inflitta a ciascun concorrente nella violazione, a prescindere dalla posizione e dal ruolo che egli rivesta.

Sez. 1 Sent. 09837 del 19/07/2001

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge n. 689 del 1981,il quale contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso del Ministero delle politiche agricole che chiedeva l'applicazione della sanzione amministrativa per l'illecita percezione di aiuti comunitari a carico di persona che aveva indebitamente usufruito dei contributi comunitari, pur non avendo la stessa presentato direttamente la domanda contenente dati e notizie false in quanto l'istanza era stata redatta e presentata da un terzo concorrente nell'illecito).

Art. 6

Sez. 1 Sent. 00327 del 14/01/1999

Il disposto dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981 pone a carico del proprietario della cosa, utilizzata dall'autore della violazione, l'onere di provare un concreto e adeguato comportamento ostativo volto ad impedire l'uso della cosa stessa da parte di estranei. Sicché non è idonea a sottrarre il proprietario alla presunzione di responsabilità per la menzionata violazione la prova di non avere dato un espresso consenso all'uso che l'estraneo abbia fatto della cosa (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che il comportamento del proprietario del veicolo -alla guida del quale altri aveva commesso una violazione al codice della strada - integrasse la manifestazione obbiettiva del divieto, avendo egli parcheggiato la propria autovettura nel cortile dell'abitazione materna, con la chiave di avviamento inserita, sicché il veicolo poté essere utilizzato da un parente del proprietario medesimo).

Sez. 3 Sent. 12497 del 21/09/2000 

In tema di sanzioni amministrative, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diversi fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.

Sez. 1 Sent. 03838 del 16/03/2001

In materia di sanzioni amministrative per il disposto dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'Ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate. Ne consegue che legittimamente la sanzione viene applicata e notificata nei confronti del detto autore nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica.

Sez. 1 Sent. 09520 del 13/07/2001

In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per la consumazione dell'illecito non è connessa ad una colpa nella scelta dell'affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso che il proprietario non risponde quale coautore dell'illecito.

Art. 7

Sez. 1 Sent. 09554 del 08/09/1999

L'intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'art. 7 legge n. 689 del 1981, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, e, poiché la relativa questione attiene alla fattispecie costitutiva del diritto al pagamento della sanzione, è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che, in caso di violazione consistente in omesso versamento di contributi previdenziali, la relativa eccezione può essere fatta valere per la prima volta in appello.

Sez. 1 Sent. 10244 del 22/09/1999

Ai sensi dell'art. 7, capo I, della legge n. 689/81, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione amministrativa non si trasmette agli eredi, così che la morte di colui il quale nel provvedimento sanzionatorio venga individuato come autore dell'illecito amministrativo determina l'estinzione dell'obbligazione di pagare la connessa sanzione pecuniaria, non altro residuando in ragione del carattere strettamente personale della responsabilità in materia di illecito amministrativo, per il quale sia prevista la sanzione del pagamento di una somma di danaro. Ed un tale evento fa cessare la materia del contendere, la cui dichiarazione ben può essere pronunciata dalla Corte di cassazione, pur in mancanza di esplicita previsione processuale.

Art. 8

Sez. 1 Sent. 03756 del 15/03/2001

È inapplicabile alle violazioni amministrative commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999 la disciplina sanzionatoria della continuazione di cui all'art. 8 legge 689/1981 (limitata al solo caso di pluralità di violazioni commesse con un'unica azione od omissione) nell'ipotesi di pluralità di azioni od omissioni commesse in violazione della medesima norma di legge, non potendo trovare applicazione retroattiva il disposto del successivo art. 8 bis, introdotto dall'art. 94 del citato D.Lgs. 507/1999, che ha inteso regolare secondo i principi della continuazione ("reiterazione") anche la pluralità di violazioni della stessa indole.

Art. 9

Sez. 1 Sent. 04271 del 28/04/1999

Il titolare di licenza di commercio ambulante nel territorio del Comune di Venezia, al quale sia contestato di aver occupato suolo pubblico e spazio aereo in eccedenza rispetto a quello concessogli risponde della violazione dell'art. 5 del locale Regolamento di polizia urbana, mentre non è applicabile allo stesso, in ossequio al principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, per mancanza di relazione da specie a genere, la sanzione prevista dall'art. 6, comma secondo, della legge n.112 del 1991, che punisce chi violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, in quanto la condotta contestata non è ricompresa in tale fattispecie, che riguarda la violazione di precetti di ordine generale, e non la inosservanza di specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio rilasciato al singolo commerciante.

Sez. 1 Sent. 05869 del 14/06/1999

L'occupazione di suolo pubblico e spazio aereo in eccesso rispetto a quello concesso per l'esercizio del commercio ambulante integra gli estremi della violazione dell'art. 5 del regolamento comunale di Polizia urbana, e non della violazione della norma di cui all'art. 6 della legge 112/91, relativa alle sole infrazioni di limitazioni o divieti (di carattere generale)previsti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse.

 Sez. 3 Sent. del 13/04/2000

Qualora uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale come reato e  da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento o Bolzano come illecito amministrativo trova applicazione l'art. 9, secondo comma della legge n. 689 del 1981, a norma del quale è irrogabile la sola sanzione penale, senza possibilità di cumulo con la sanzione amministrativa. Tale divieto di cumulo, peraltro, è derogabile per effetto di diversa disposizione di legge, ivi inclusa quella eventualmente emanata da detti enti territoriali.                                                                    

Sez. 1 Sent. 07112 del 25/05/2001

In tema di sanzioni amministrative, l'operatività del principio di specialità dettato dall'art. 9, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 - il quale prevede, nel testo sostituito ad opera dell'art. 95 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ai fatti puniti dall'art. 5 (e dagli artt.6 e 12) della legge 30 aprile 1962, n. 283 si applicano soltanto le sanzioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande - postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile costituisca un elemento del fatto - reato, essendone parte integrante; ne consegue che detto principio non scatta allorché illecito amministrativo e illecito penale si riferiscano a due momenti distinti del comportamento del trasgressore e tra di essi intercorra un rapporto, non di identità, ma soltanto di connessione teleologica. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il concorso tra la condotta di somministrazione a vitelli di allevamento di sostanze ad azione ormonale - sanzionata a titolo di illecito amministrativo dall'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118 - e il reato di detenzione per la vendita di carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale mediante la somministrazione di dette sostanze, punito a titolo di contravvenzione dall'art. 5, lett. a, della citata legge n. 283 del 1962).

Art. 10

Sez. 3 Ord. 00707 del 15/10/1999

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale della Toscana 12 novembre 1993 n. 85, recante disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la norma sanzionatoria non indichi il minimo edittale, il pagamento della sanzione in misura ridotta possa avvenire solo nella misura di un terzo del massimo edittale stabilito per la violazione, potendosi ravvisare la violazione dell'art. 117 Cost. e del principio, dettato dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui l'interessato ha la facoltà, ove ciò risulti più vantaggioso, di effettuare il pagamento in misura ridotta facendo riferimento al doppio del minimo edittale (principio interpretato nel senso che, in assenza specifica precisazione di un minimo, lo stesso debba essere determinato in base al minimo desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di sanzione applicata). (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 52 del D.Lgs. n. 213 del 1998, che ha modificato l'art. 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981).

Sez. 3 Sent. 10128 del 02/08/2000

In relazione alle disposizioni sanzionatorie amministrative che non contengono la previsione del minimo della sanzione irrogabile, deve ritenersi che il pagamento ridotto con effetto solutorio previsto dall'art. 16 legge n. 689 del 1981 sia possibile solo nella misura di un terzo del massimo, dovendosi perciò escludere (al fine di evitare di svuotare di efficacia dissuasiva la sanzione attraverso pagamenti ridotti in misura meramente simbolica) che sia consentito il più favorevole pagamento nella misura del doppio del minimo, individuato questo nella somma di lire quattromila indicata in via generale quale minimo irrogabile per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 legge n. 689 cit.*

*Vedere ora art 52 D.Lgs. 213/98

Art. 11

Sez. 1 Sent. 06555 del 11/05/2001

Il giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa, richiesto ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di ridurne la misura applicata dall'autorità amministrativa, assolve all'obbligo della motivazione - da adempiere anche in caso di rigetto dell'istanza - se, nel valutare complessivamente il fatto e la personalità dell'autore dell'illecito, indica nella formazione del suo giudizio, di fatto, quali elementi assumono valore preminente rispetto agli altri.

Sez. 1 Sent. 08532 del 22/06/2001

Ove la legge indichi un minimo e un massimo di una sanzione amministrativa, è rimesso al potere discrezionale del giudice determinare l'entità entro questi limiti, allo scopo di commisurarla alla concreta gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi; in particolare il giudice non è tenuto a specificare i criteri seguiti nel commisurare la sanzione né la statuizione adottata al riguardo è censurabile in sede di legittimità ove siano stati rispettati i limiti suddetti e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione sia stata compiuta.

Art. 13

Sez. 1 Sent. 00791 del 29/01/1999

In tema di sanzioni amministrative, vanno esplicitamente considerati fonti di prova della pretesa sanzionatoria dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato tanto il rapporto quanto i relativi atti di accertamento ritualmente depositati in cancelleria, dovendo il giudice dell'opposizione necessariamente valutare rispetto a tali atti (e non in via meramente astratta od ipotetica) la rilevanza delle eccezioni mosse dall'opponente circa la fondatezza e la legittimità della contestazione.

Sez. 3 Sent. 06249 del 21/06/1999

Il termine di 90 giorni posto dall'art. 14 della legge 689/81 per la contestazione degli estremi dell'infrazione amministrativa, quando non sia stata possibile la contestazione immediata, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni decorre, non dalla data della commissione del fatto, ma da quella dell'accertamento.

Sez. 1 Sent. 09116 del 30/08/1999

Allorquando gli organi titolari del potere di accertamento delle violazioni amministrative sanzionate si avvalgono, nel corso dell'attività d'accertamento, per il compimento di atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (art. 13, primo comma, della legge n. 689 del1981), di soggetti privati idonei allo scopo, la titolarità del potere e, quindi, l'imputazione dei menzionati atti ed operazioni restano pur sempre attribuite ai predetti organi. Ne consegue che spetta a questi ultimi la valutazione circa la sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito amministrativo e, quindi, la decisione se l'illecito stesso può ritenersi "accertato". Consegue, altresì, che solo da tale momento decorrono i termini per la contestazione della violazione, ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 14 della legge stessa.

Sez. 3 Sent. 10534 del 09/08/2000

Con riguardo a sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, né l'atto che dispone la misura cautelare, né il provvedimento di rigetto dell'opposizione in sede amministrativa contro la medesima (ovvero dell'istanza di dissequestro) sono impugnabili in sede giurisdizionale, mentre l'accertamento dell'illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della legge 689 del 1981 contro il provvedimento di confisca.

Sez. 1 Sent. 06097 del 27/04/2001

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede il libero esercizio della potestà accertativa della p.a. senza alcun intervento diretto dell'autore dell'illecito se non nei casi, eccezionali, di partecipazione alla revisione delle analisi di campioni("ex" art. 15 della stessa legge) o ad analisi irripetibili ("ex" art. 223 disp. coord. cod. proc. pen.).

Art. 14

Sez. 1 Sent. 00898 del 03/02/1999

In tema di sanzioni amministrative, il mancato rispetto di alcune, necessarie formalità previste dalla legge (nella specie, l'omessa indicazione di modalità e termini per l'oblazione nell'originario atto di contestazione)non è causa di nullità del procedimento se, entro i termini previsti "ex lege", il vizio originario del primo atto venga sanato per effetto della notifica, all'interessato, di ulteriori atti contenenti le formalità omesse con la prima notificazione, non spiegando, in contrario, influenza la circostanza che (come nella specie) il secondo atto di contestazione rechi la stessa data del primo.

Sez. 1 Sent. 03001 del 29/03/1999

Ai fini della determinazione del "dies a quo" del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, deve aversi riguardo, in ipotesi di infrazioni immediatamente percepibili da parte degli agenti competenti (nella specie, violazione dell'art.18 del D.Lgs. N. 109 del 1992, per avere il contravventore importato da un paese terzo, per la commercializzazione in Italia, asparagi interi senza l'indicazione, sull'etichetta, della "categoria" dell'acido citrico, e con la non corretta dizione "peso aggocciolato"), al momento di tale percezione, la quale comporta la possibilità di contestazione immediata, mentre il diverso e successivo momento dell'accertamento, in relazione alla speciale procedura disciplinata dall'art. 15 della stessa legge, rileva ai detti fini solo quando, dopo le rilevazioni eseguite da quegli agenti, l'accertamento dell'infrazione risulti da verificare attraverso e per effetto di successivi esami o analisi.

Sez. 1 Sent. 05548 del 07/06/1999

In tema di sanzioni amministrative, la "autorità competente" - cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - non va individuata nell'organo addetto al controllo ed all'accertamento delle violazioni (nella specie, il Corpo dei VV.UU.), bensì nell'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto dall'autorità giudiziaria e ad emettere l'ordinanza - ingiunzione (nella specie l'U.P.I.C.A.).

Sez. 1 Sent. 07187 del 09/07/1999

In tema di violazioni amministrative, la contestazione con lettera raccomandata dei risultati dell'analisi su campione ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione, mentre il mancato esercizio da parte dell'interessato della facoltà di richiedere la revisione delle analisi rende incontestabili i risultati di queste ultime.

Sez. 1 Sent. 09282 del 03/09/1999

La norma dell'art. 223 delle disposizioni di coordinamento del cod. di proc. pen., laddove stabilisce che, qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l'organo procedente debba anche oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo o di persona di sua fiducia da lui designata di presenziare alla stessa, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione dell'analisi è generalmente e norma tivamente prevista, ma non sia materialmente possibile per la deperibilità dei campioni da analizzare. Nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. Ne consegue che detta norma è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.

Sez. 1 Sent. 09528 del 08/09/1999

In tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza - ingiunzione per un fatto non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, ovvero quando applichi norme diverse da quella in essa richiamate (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione pretorile che aveva ritenuto legittima l'ordinanza-ingiunzione emessa da una Capitaneria di Porto, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per esercizio di pesca di molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante in acque precluse, contestazione non prevista dalla norma che si assumeva violata, l'art. 3 del D.Lgs. n. 530 del 1992, che si limita, invece, a prescrivere i requisiti igienico - sanitari dei molluschi destinati al consumo umano diretto, ma da una norma penale in bianco, l'art.15 della legge n. 963 del 1965 - che punisce l'esercizio della pesca in luoghi e tempi vietati - le cui norme integrative, di cui alla legge n. 192 del 1977, che classificavano le acque precluse alla pesca dei mitili, erano state espressamente abrogate dall'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 530 del 1992. In quel caso, il Pretore aveva erroneamente ritenuto l'ultrattività di un decreto regionale - il D.P.G.R. Marche n. 21287 del 1985 - collegato alla normativa abrogata, in presenza di un vuoto legislativo creato dall'entrata in vigore del ricordato decreto n.530 del 1992, non colmato dalla emissione degli atti di normazione secondaria ivi previsti, e cioè i decreti regionali per la classificazione delle acque precluse alla pesca dei mitili).

Sez. 1 Sent. 09695 del 11/09/1999

In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'Autorità, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Sez. 3 Sent. 11129 del 06/10/1999

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica (ex art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689,), va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione.

Sez. 3 Sent. 12737 del 17/11/1999

In tema di contestazione di violazioni amministrative l'immediatezza della contestazione prescritta dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 deve essere intesa in senso relativo e non di materiale e assoluta contestualità, dovendosi tener conto del tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione. La congruità del tempo utilizzato dalla P.A. per eseguire i necessari accertamenti non può essere lasciata alla determinazione di questa, ma deve essere valutata in caso di contestazione dal giudice di merito, il quale avendo a disposizione tutti gli atti dell'accertamento ( art. 23 comma secondo legge cit.) dovrà tenere conto della maggiore o minore difficoltà del caso e richiedere che l'autorità amministrativa specifichi quali accertamenti, necessari ai fini dell'indagine, abbia eseguito ed entro quali tempi e procedere quindi non ad una presa d'atto delle affermazioni della stessa, ma ad una attenta ed approfondita valutazione della ragionevolezza dei tempi impiegati.

Sez. 3 Sent. 12846 del 19/11/99

La violazione dell'art. 14, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689 per non avere l'agente contestato immediatamente, malgrado possibile, l'infrazione accertata, non determina la nullità del verbale di accertamento successivamente redatto se non implica una vera e propria impossibilità per il trasgressore di far valere elementi di prova a suo favore, ma rileva, oltre che sul piano disciplinare per l'agente, nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa perché, non potendo l'interessato rilasciare dichiarazioni scritte o orali a conferma o smentita immediata delle valutazioni dei fatti accertati dall'agente, incide sull'efficacia probatoria di queste, richiedendo maggiore cautela nell'apprezzamento delle medesime, e quindi più ampi e sicuri elementi di riscontro.

Sez. 3 Sent. 01866 del 18/02/2000

In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 14 della legge 689 del 1981, gli estremi della violazione che non sia stata contestata immediatamente devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (o centottanta giorni per le violazioni previste dall'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali). Nell'individuazione del "dies a quo" di detto termine l'attività di accertamento è comprensiva anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferentigli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito. Compete poi al giudice di merito, che può esaminare tutti gli atti relativi all'accertamento, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per pervenire ad un completo accertamento dell'illecito, in modo da individuare il "dies a quo" di decorrenza del termine (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza considerare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione, aveva fatto coincidere l'accertamento con la commissione della violazione di cui al comma secondo dell'art. 63 della legge n. 3428 del 1990).

Sez. 3 Sent. 01876 del 18/02/2000

In tema di sanzioni amministrative, la P.A. competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione di pagamento non può irrogare sanzione per un fatto diverso da quello contestato, ma può darne un ricostruzione, una valutazione ed una definizione giuridica differenti da quelle poste a base della contestazione, sussistendo violazione del precetto della correlazione tra contestazione e condanna solo quando l'autorità amministrativa pronunci l'ordinanza per un fatto, individuato nei suoi elementi oggettivi, costitutivi della fattispecie astratta della infrazione amministrativa, e nelle circostanze che comunque influenzino la pronuncia, che non sia stato attribuito al trasgressore in sede di contestazione, ovvero applichi norme diverse da quelle richiamate nella stessa contestazione, quando ciò determini una lesione del diritto di difesa, la cui tutela costituisce la finalità del richiamato precetto della correlazione tra contestazione e condanna. La relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, e le conclusioni della stessa sono insindacabili in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate.

Sez. 3 Sent. 02088 del 24/02/2000

In tema di sanzioni amministrative, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 (ovvero di centottanta giorni previsto dall'art. 4 lett. a) della legge 23 dicembre 1986 n. 898 nel caso di violazione dell'art. 2 della legge citata) per la notifica degli estremi dell'infrazione, quando non sia stata possibile la contestazione personale, va inteso come comprensivo del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione.

Sez. 3 Sent. 04010 del 03/04/2000

La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art.14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice stradale dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689/81) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice stradale ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione (fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto non censurata e non ha quindi esaminato la valutazione del giudice di merito in ordine alla possibilità di contestazione immediata della violazione di superamento dei limiti massimi di velocità, accertata a mezzo di apparecchio "autovelox" che rileva e segnala l'eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo davanti all'apparecchio e senza bisogno del successivo sviluppo di una fotografia).

Sez. 1 Sent. 06531 del 19/05/2000

In tema di sanzioni amministrative, la disposizione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alla peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, atteso che l'accertamento presuppone il completamento delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione medesima.

Sez. 3 Sent. 09492 del 19/07/2000

In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. (Nella specie è stato considerato idoneo atto interruttivo la notifica del verbale di constatazione dell'infrazione).

Sez. L Sent. 09830 del 26/07/2000

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 24 novembre 1881, n. 689 - secondo cui: "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto" - l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica.

Sez. 3 Sent. 10355 del 07/08/2000

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il "dies a quo" per il computo del termine dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie. Tuttavia, nel caso in cui gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione siano immediatamente apprezzabili per la evidenza e la semplicità che li connotano, è del tutto irrilevante il tempo che (non il verbalizzante ma)l'amministrazione impiega per l'individuazione della norma violata, che è estranea all'accertamento ed all'apprezzamento della consistenza del fatto che integra la violazione, in riferimento al quale soltanto gli artt. 13, comma 1, e 15 della legge n. 689 del 1981 prevedono attività strumentali all'accertamento.

Sez. 1 Sent. 13267 del 05/10/2000 

In tema di irrogazione di sanzioni amministrative, l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento.

Sez. 1 Sent. 02494 del 21/02/2001

La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all'art.14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il giudice, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione.

Sez. 1 Sent. 07103 del 25/05/2001

In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza -ingiunzione legittimamente dispone l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall'atto, non essendo egli abilitato a censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del pretore, che, in un caso di sanzione per eccesso di velocità accertato mediante autovelox, aveva ritenuto non giustificata la contestazione differita, considerando "generico e poco credibile" il richiamo all'impedimento dell'altro accertatore - quello non addetto alla verifica del buon funzionamento dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità -, che, secondo il verbale, era impegnato in altre contestazioni immediate della stessa violazione ad altri automobilisti).

Sez. 1 Sent. 09056 del 05/07/2001

Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, l'esercizio dei poteri e delle facoltà degli organi di vigilanza e controllo non è subordinato al preventivo avviso o alla presenza dei soggetti che ne potrebbero essere destinatari e rispetto ai quali il contraddittorio è garantito dalla tempestiva contestazione e dal diritto di far pervenire all'autorità procedente scritti e documenti e di essere ascoltato prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. 

Art. 15

Sez. 1 Sent. 05602 del 18/06/1996

In base al combinato disposto dei commi primo, quarto e quinto dell'art.15, legge 24 novembre 1981 n. 689, il potere di accertamento delle violazioni amministrative prefigurate dalla stessa legge, oltre che agli organi previsti in via generale dal precedente art. 13, è attribuito anche ai dirigenti dei laboratori di analisi nell'ipotesi in cui l'accertamento medesimo non può essere effettuato se non mediante analisi di campioni di sostanze alimentari (fattispecie concernente la messa in vendita di prodotti alimentari privi delle indicazioni previste dall'art. 13, comma secondo, d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322).

Sez. 1 Sent. 03001 del 29/03/1999

Ai fini della determinazione del "dies a quo" del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, deve aversi riguardo, in ipotesi di infrazioni immediatamente percepibili da parte degli agenti competenti (nella specie, violazione dell'art.18 del D.Lgs. N. 109 del 1992, per avere il contravventore importato da un paese terzo, per la commercializzazione in Italia, asparagi interi senza l'indicazione, sull'etichetta, della "categoria" dell'acido citrico, e con la non corretta dizione "peso aggocciolato"), al momento di tale percezione, la quale comporta la possibilità di contestazione immediata, mentre il diverso e successivo momento dell'accertamento, in relazione alla speciale procedura disciplinata dall'art. 15 della stessa legge, rileva ai detti fini solo quando, dopo le rilevazioni eseguite da quegli agenti, l'accertamento dell'infrazione risulti da verificare attraverso e per effetto di successivi esami o analisi.

Sez. 1 Sent. 07187 del 09/07/1999

In tema di violazioni amministrative, la contestazione con lettera raccomandata dei risultati dell'analisi su campione ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione, mentre il mancato esercizio da parte dell'interessato della facoltà di richiedere la revisione delle analisi rende incontestabili i risultati di queste ultime.

Sez. 1 Sent. 09282 del 03/09/1999

La norma dell'art. 223 delle disposizioni di coordinamento del cod. di proc. pen., laddove stabilisce che, qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l'organo procedente debba anche oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo o di persona di sua fiducia da lui designata di presenziare alla stessa, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione dell'analisi è generalmente e normativamente prevista, ma non sia materialmente possibile per la deperibilità dei campioni da analizzare. Nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. Ne consegue che detta norma è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative.

Art. 16

Sez. 1 Sent. 11308 del 10/11/1998

In tema di sanzioni amministrative, la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/81, costituendo una forma di conciliazione volta a definire il rapporto obbligatorio onde evitare la successiva fase amministrativa (ed eventualmente quella giudiziaria), è temporalmente circoscritta entro il rigoroso (e non derogabile) termine decadenziale di sessanta giorni dalla contestazione immediata (ovvero dalla notifica degli estremi della violazione), con conseguente irrevocabilità della scelta all'uopo operata dall'interessato, ed irrilevanza del sopraggiungere di eventi più favorevoli che si traducano in una sanzione edittale inferiore, senza che con ciò possano dirsi violati i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

Sez. 1 Sent. 07840 del 21/07/1999

In tema di sanzioni amministrative, l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta ad estinzione dell'obbligo si configura e permane anche in difetto di avviso della relativa facoltà, non avendo, d'altronde, nessun obbligo l'accertatore della violazione di dare avviso dell'importo esatto da pagare per estinguere il proprio obbligo.

Sez. 3 Ord. 00707 del 15/10/1999

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale della Toscana 12 novembre 1993 n.85, recante disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella parte in cui stabilisce che, nel caso in cui la norma sanzionatoria non indichi il minimo edittale, il pagamento della sanzione in misura ridotta possa avvenire solo nella misura di un terzo del massimo edittale stabilito per la violazione, potendosi ravvisare la violazione dell'art. 117 Cost. e del principio, dettato dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, secondo cui l'interessato ha la facoltà, ove ciò risulti più vantaggioso, di effettuare il pagamento in misura ridotta facendo riferimento al doppio del minimo edittale (principio interpretato nel senso che, in assenza specifica precisazione di un minimo, lo stesso debba essere determinato in base al minimo desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di sanzione applicata). (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 52 del D.Lgs. n. 213 del 1998, che ha modificato l'art. 16, primo comma, della legge n. 689 del 1981).

Sez. 3 Sent. 10128 del 02/08/2000

In relazione alle disposizioni sanzionatorie amministrative che non contengono la previsione del minimo della sanzione irrogabile, deve ritenersi che il pagamento ridotto con effetto solutorio previsto dall'art. 16 legge n. 689 del 1981 sia possibile solo nella misura di un terzo del massimo, dovendosi perciò escludere (al fine di evitare di svuotare di efficacia dissuasiva la sanzione attraverso pagamenti ridotti in misura meramente simbolica) che sia consentito il più favorevole pagamento nella misura del doppio del minimo, individuato questo nella somma di lire quattromila indicata in via generale quale minimo irrogabile per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 legge n. 689 cit.

Sez. 3 Sent. 10240 del 04/08/2000

In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, giusta disposto dell'art. 16 della legge 689/81, con la conseguenza che, eseguito il pagamento, l'obbligazione si estingue, con preclusione dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, mentre il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza dal diritto "de quo" (decadenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento giudiziario eventualmente instauratosi). Nell'ipotesi in cui il contravventore proponga, invece, ricorso, vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta, ed egli non può più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno decorsi i termini, mentre il pagamento in misura ridotta effettuato nonostante la previa proposizione del ricorso resta privo di effetti, anche sul piano processuale.

Sez. 3 Sent. 13345 del 06/10/2000 

In tema di sanzioni amministrative, ove il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere, ai sensi dell'art.16 della legge n. 689 del 1981, al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con un comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità, ben può il privato richiedere l'annullamento della successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento, in quanto emessa a seguito di irregolare conclusione della fase procedimentale di cui al predetto art. 16, con conseguente lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio.

Sez. 1 Sent. 06555 del 11/05/2001

In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrente, "ex" art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza -ingiunzione di pagamento, in quanto emessa a seguito di irregolare conclusione della fase procedimentale di cui al predetto art. 16, è configurabile solo ove il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità.

Sez. 1 Sent. 08535 del 22/06/2001

In materia di violazione dei regolamenti comunali e provinciali la normativa contenuta nell'art. 107 del T.U., approvato con R.D. n. 383/1934 e tuttora in vigore, in quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 142/1990, non esclude la facoltà del trasgressore di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, neanche nel caso in cui sia stata omessa nel p.v.a. l'indicazione di tale facoltà ovvero della somma oblabile. Spetterà, in tal caso, al giudice, in sede di opposizione, valutare la congruità della somma pagata, né al riguardo è ravvisabile nullità posto che tale sanzione non è prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

Sez. 1 Sent. 08696 del 26/06/2001

In tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui più soggetti siano, a norma dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, obbligati in solido alla corresponsione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, ciascuno di essi ha il diritto di essere ammesso al pagamento nella misura ridotta prevista dall'art. 16 della stessa legge, entro il termine stabilito dalla predetta norma (sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, in difetto di questa, dalla notificazione della violazione). Tale pagamento, se tempestivo, produce l'effetto liberatorio dalla obbligazione solidale anche in favore di tutti i coobbligati per i quali il termine stabilito dall'art.16 della citata legge n. 689 del 1981 sia già scaduto, per aver avuto luogo la contestazione, o la notificazione degli estremi della violazione nei loro confronti in date diverse.

Art. 17

Sez. 1 Sent. 10800 del 29/09/1999

Allorquando sia contestata la violazione dell'art. 8 T.U.L.P.S., a norma del quale le autorizzazioni di polizia per l'esercizio del commercio sono personali e non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, ed inflitta la sanzione di cui all'art. 17 bis T.U.L.P.S., la competenza sanzionatoria, ai sensi dell'art. 17 quienquies legge citata, è del Prefetto, per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981; infatti quest'ultima norma dispone che l'autorità competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione è quella destinataria del rapporto e il citato art. 17 quienquies prevede che il rapporto relativo alle violazioni di cui all'art. 17 bis debba essere presentato al Prefetto.

Sez. 3 Sent. 01876 del 18/02/2000

In tema di sanzioni amministrative, l'applicabilità del principio secondo il quale, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17 ), nel luogo della commissione della violazione ), sia quella del giudice della opposizione allo stesso ( art. 22 ) - deve intendersi quello in cui l'infrazione è stata accertata, presuppone la sussistenza della competenza territoriale degli organi accertatori ( che, ove la violazione abbia carattere permanente, deve essere riscontrabile almeno con riferimento ad una porzione temporale della stessa, sempre che risulti, con riferimento a tale porzione, integrato, in presenza dell'elemento soggettivo, l'intero elemento materiale tipicizzato dalla norma sanzionatrice, non potendo, altrimenti, nemmeno definirsi "commessa" l'infrazione ), configurandosi, in caso contrario, una ipotesi di nullità assoluta dell'accertamento, se non di inesistenza dello stesso.

Sez. 3 Sent. 07367 del 02/06/2000

Competente a ricevere il rapporto e ad emanare l'ordinanza ingiunzione per le infrazioni sanzionate dall'art. 6 della legge 28 marzo 1991 n. 112 (nella specie la vendita ambulante di prodotti su area pubblica senza autorizzazione), se commesse dopo entrata in vigore della legge 25 marzo 1997 n.77 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1997 - non è più l'U.P.I.C.A., ma il Sindaco del Comune ove si è verificata la violazione.

Sez. 1 Sent. 01502 del 02/02/2001 

L'art. 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 1983 e l'art. 3 del decreto ministeriale 15 marzo 1985, nel disporre che i controlli sulle esecuzioni delle operazioni di ammasso delle carni suine sono affidati all'assessorato all'agricoltura della regione nella cui circoscrizione ha sede il magazzino di conservazione, non hanno inteso attribuire una delega alle regioni in relazione all'accertamento delle violazioni nella materia "de qua" ed all'emanazione delle ordinanze - ingiunzione ex art. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ex art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ma configurano una ipotesi di avvalimento di uffici ed organi regionali per l'espletamento di funzioni statali, sicché l'irrogazione delle sanzioni amministrative per indebito conseguimento di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo connesse alle operazioni di ammasso privato di carni suine(di cui ai regolamenti CEE 29 ottobre 1975, n. 2759 e 29 ottobre 1975, n. 2763) rientra nella competenza dello Stato, e per esso del Ministero delle politiche agricole, e non della regione, al primo essendo riservati gli interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del mercato agricolo, tanto più che l'art. 118, comma secondo, della Costituzione non consente in alcun modo che una delega alle regioni in materie di competenza statale possa avvenire con decreti ministeriali, prevedendo tale articolo, al riguardo, una riserva di legge.

Art. 18

Sez. 1 Sent. 00391 del 15/01/1999

L'art. 18 della legge n. 689 del 1981 prevede in via generale la possibilità di far valere in sede amministrativa le proprie ragioni contro l'accertamento della violazione di una norma punita con sanzione amministrativa. Specificamente, poi, con riferimento alle violazioni attinenti alla circolazione stradale, gli artt. 203 e 204 del codice della strada attribuiscono al soggetto al quale sia stata contestata la trasgressione la facoltà di proporre ricorso al Prefetto, imponendo a tale organo della p.a. l'obbligo di emettere entro un termine predeterminato ordinanza " motivata " relativa alla eventuale ingiunzione di pagamento della sanzione irrogata. La "ratio "di tale normativa è quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l'accesso alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall'esplicito dettato normativo, e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determinano la illegittimità. Ne consegue che, ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex artt. 203 e 204 del codice della strada, l'ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere, a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso.

Sez. 1 Sent. 01545 del 23/02/1999

L'omessa indicazione esplicita, nella ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, della disposizione che prevede la sanzione stessa non si traduce nel difetto di un requisito essenziale dell'atto, ove l'omissione non infici le possibilità di difesa, essendo sufficiente un generico richiamo alla legge n. 689 del 1981.

Sez. 3 Sent. 05675 del 05/05/2000

Con particolare riferimento ai casi di provvedimenti che, adottati in modo ricorrente con contenuti sostanzialmente omogenei, impongono all'autorità amministrativa, per esigenze di economia nell'impiego dei propri mezzi, di far ricorso a meccanismi di produzione della decisione fortemente standardizzati, l'atto amministrativo esiste come atto di un certo tipo se esso proviene dall'organo oggettivamente inteso e reca contrassegni che impegnano la responsabilità del titolare dell'organo, quali l'uso congiunto del protocollo e delle impronte dell'ufficio, la stampigliatura del nome o della firma della persona che ne è il titolare, la notificazione quando si tratta di atti destinati a dover essere fatti conoscere al destinatario. Pertanto non è qualificabile come inesistente l'ordinanza-ingiunzione emessa, ex legge n. 689 del 1981, dal titolare dell'organo comunale, la quale si presenti come un documento che di originale contiene la stampigliatura di un numero progressivo in una casella che reca la dicitura "determinazione dirigenziale ingiuntiva" e l'aggiunta a mano dell'importo della sanzione e delle spese di notificazione mentre per il resto è il prodotto di vari procedimenti riproduttivi, e che reca in calce la data apposta con un timbro, l'impronta del sigillo comunale e la sottoscrizione non leggibile impressa sotto la dicitura "Il Dirigente Superiore".

Sez. 3 Sent. 06101 del 12/05/2000

Non è viziata da nullità l'ordinanza - ingiunzione sottoscritta - in modo leggibile - da un funzionario del quale non sia indicata la qualifica.

Art. 19

Sez. 1 Sent. 00791 del 29/01/1999

In tema di sanzioni amministrative, vanno esplicitamente considerati fonti di prova della pretesa sanzionatoria dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato tanto il rapporto quanto i relativi atti di accertamento ritualmente depositati in cancelleria, dovendo il giudice dell'opposizione necessariamente valutare rispetto a tali atti (e non in via meramente astratta od ipotetica) la rilevanza delle eccezioni mosse dall'opponente circa la fondatezza e la legittimità della contestazione.

Art. 21

Sez. 1 Sent. 03513 del 10/04/1999

La portata della disposizione del settimo comma dell'art. 93 Cod. della Strada - che assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ed alla sanzione accessoria della confisca chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione - è stata limitata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1994, che ha dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 689 del 1981 nella parte relativa alla previsione della confisca obbligatoria del veicolo posto in circolazione senza carta di circolazione, anche se già immatricolato. Ne consegue che, in ipotesi di violazione della citata norma del codice della strada, la confisca consegue nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia stato immatricolato, non anche nella diversa ipotesi in cui il veicolo, già immatricolato, si trovi nella condizione di "cessazione dalla circolazione" (art. 103 Cod. d. Strada) per esportazione.

Art. 22

Sez. 1 Sent. 00468 del 19/01/1999

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il termine complessivo di novanta giorni, concesso al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, ha carattere perentorio e decorre dalla data del deposito o dal ricevimento del ricorso. Tale principio presuppone, però, che la P.A. venga posta in grado di conoscere sin dall'inizio l'attività istruttoria da espletare, sicché un'eventuale richiesta di audizione dell'interessato è legittimamente proposta solo quando sia contestuale al ricorso, poiché, diversamente, essa (presentata negli ultimi giorni del menzionato lasso di tempo) si presterebbe alla strumentale finalità di porre la P.A. nell'impossibilità di provvedere tempestivamente.

Sez. 1 Sent. 00743 del 28/01/1999

Nel giudizio di opposizione regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, trova applicazione il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo del giudizio, salvo i casi di inesistenza dell'ordinanza - ingiunzione. Non comporta giuridica inesistenza e non è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice, la violazione di una norma procedurale che impone un termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio (Fattispecie concernente la mancata osservanza del termine di contestazione stabilito dall'art. 4 della legge 23 dicembre1986 n. 898 per indebita percezione di aiuti comunitari per acquisti di olio d'oliva).

Sez. 1 Sent. 01089 del 09/02/1999

In tema di sanzioni amministrative, nella ipotesi in cui il Ministero delle Finanze sia rimasto contumace nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, da esso emessa per la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 701 del 1986, convertito in legge n. 898 del 1986, per indebita percezione di aiuti comunitari, la notifica della sentenza di primo grado ad esso fatta direttamente - e non presso l'Avvocatura dello Stato - è validamente compiuta ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ. ed è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ., per proporre ricorso per cassazione.

Sez. 1 Sent. 01262 del 15/02/1999

La spedizione per mezzo del servizio postale dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie: un atto di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emanata ai sensi della legge n. 689 del 1981) - sia esso citazione o ricorso - alla cancelleria del giudice dinanzi al quale si propone la domanda integra un'attività non prevista, in via generale (salva l'espressa eccezione rappresentata dall'art. 134 disp. Att. Cod. proc. civ.), dall'ordinamento, per il "deposito in cancelleria" dell'atto medesimo e, quindi, sia per la valida costituzione in giudizio dell'attore, sia per la conseguente iscrizione della relativa causa nel ruolo generale civile. Da ciò discende che essa sia radicalmente inidonea ad investire validamente il giudice della cognizione e della decisione, avente ad oggetto la domanda contenuta nella citazione o nel ricorso.

Sez. 1 Sent. 04463 del 05/05/1999

Il pretore adito in sede di opposizione a ordinanza - ingiunzione non può tenere in alcun conto motivi di illegittimità dell'ordinanza opposta che non comportino inesistenza della stessa e che siano formulati in corso di causa al di fuori dell'atto di opposizione e delle sue consentite modificazioni, quando non vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione, bensì immediata denuncia della novità della questione tardivamente proposta.

Sez. 1 Sent. 05184 del 27/05/1999

Il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa proposto a norma degli artt. 22 e seguenti legge n. 689 del 1981 si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 legge citata, devono essere proposti al pretore con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione; ne consegue che deve ritenersi tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione non formulata in ricorso ma avanzata per la prima volta in corso di udienza.

Sez. 3 Sent. 09122 del 30/08/1999

Il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna "a mani" del cancelliere, giacché, mancando negli artt. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981 una disposizione derogatoria delle regole generali, tale deposito costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale, essendo il deposito a mezzo del servizio postale effettuabile solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art. 134 disp. art. cod. proc. civ., inerente al deposito del ricorso per cassazione e non suscettibile di applicazione analogica).

Sez. 3 Sent. 11949 del 25/10/1999

La legittimità dell'accertamento di una violazione al codice della strada contestata al trasgressore dal competente comando dei Vigili Urbani non è in alcun modo inficiata dalla eventuale collaborazione prestata, in sede di rilevazione e segnalazione della violazione stessa, dai cd. "ausiliari del traffico", i quali, senza essere investiti di funzioni di polizia, operano in funzione di mera collaborazione con l'autorità municipale. Né risulta a ciò di ostacolo il disposto, "in parte qua", della legge 689 del 1981, ben potendo i verbali dei pubblici ufficiali attingere il loro contenuto da segnalazioni e denunce effettuate da privati cittadini, pur senza fare, in tal caso, fede fino a querela di falso, ex art. 2700 cod. civ..

Sez. 3 Sent. 12848 del 19/11/1999

I limiti del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria sono invalicabilmente segnati dalle deduzioni contenute nell'atto di opposizione, tempestivamente prospettate, non avendo il giudice dell'opposizione il potere di rilevare vizi diversi da quelli evidenziati dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, né potendo l'incolpato ampliare in sede di gravame i termini della controversia, introducendo elementi di fatto non menzionati in precedenza, ovvero profili di doglianza non prospettati in sede di opposizione dinanzi al pretore.

Sez. 1 Sent. 12992 del 23/11/1999

A seguito dell'abrogazione ad opera del D.L. n. 432 del 1995 convertito in legge n. 534 del 1995, del terzo comma dell'art. 7 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 17 della legge n. 374 del 1994 che attribuiva al giudice di pace la competenza con il limite di valore di 30 milioni per le cause di opposizione ad ingiunzione ex lege n. 689 del 1981 che non comportassero l'applicazione di sanzioni accessorie), rientra nella competenza per materia del Pretore (ed ora, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, in quella del Tribunale)la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni ex lege n. 689 del 1981 emesse in tema di violazioni della disciplina della circolazione stradale.

Sez. 1 Sent. 13180 del 26/11/1999

In tema d'esazione delle sanzioni amministrative da violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la cartella esattoriale è finalizzata solo all'esazione della somma nei confronti di soggetto che si presume, secondo il regolare svolgimento del complesso iter previsto dal codice della strada e dalla legge n. 689 del 1981, sia stato posto a conoscenza dell'infrazione, con la contestazione o la notificazione del verbale di contravvenzione, ed abbia già ricevuto l'ordinanza ingiunzione, atto questo che, contenendo l'irrogazione della sanzione, deve essere adeguatamente motivato con l'indicazione, oltre che dei particolari della condotta sanzionata, anche dell'autorità che abbia formato in concreto l'ordinanza ingiunzione. Da ciò consegue che sia sufficiente che la cartella contenga solo in sintesi gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario possa individuare a quale infrazione si riferisca il pagamento richiesto ricollegando così infrazione e pagamento

Sez. 1 Sent. 13242 del 27/11/1999

L'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 può essere proposta anche contro l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, al fine di dedurre la mancanza della preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, in considerazione della equiparabilità delle rispettive situazioni.

Sez. 1 Sent. 13263 del 27/11/1999

Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi" fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della Pubblica Amministrazione, dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati nell'ordinanza - ingiunzione, di modo che il suddetto giudizio investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto del giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. In relazione all'oggetto del giudizio così individuato, il potere del giudice di disporre d'ufficio - ex sesto comma del cit. art. 23 - i mezzi di prova necessari, si deve ritenere esercitabile, in assenza di espresse indicazioni limitative, con riferimento a tutte le circostanze allegate dalla parti e costitutive della materia del contendere, con salvezza dei limiti propri dei singoli mezzi di prova, posti dalle norme generali in tema di prova (in applicazione di tali principi la Suprema Corte ha cassato, con rinvio al tribunale in composizione monocratica, nel presupposto della soppressione dell'ufficio pretorile dal 2 giugno 1999, la sentenza pretorile, la quale, in sede di opposizione avverso decreto del Ministro del Tesoro irrogativo di sanzione pecuniaria per illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero, aveva ritenuto - con motivazione della quale la Suprema Corte ha ravvisato l'erroneità in diritto - di non poter esercitare il potere ufficioso di disporre mezzi di prova in ordine alla ricezione, contestata dall'opponente, della comunicazione ex art. 31 del T.U. n. 148 del 1988, per non essere quel potere esercitabile con riguardo ai presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio).

Sez. U Sent. 00832 del 29/11/1999

La deduzione, in sede di opposizione ad una ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, dell'esistenza del diritto dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza slovena alla traduzione in lingua slovena dei verbali di accertamento di illecito amministrativo loro notificati non giustifica la prospettazione di una questione di giurisdizione sulla base dell'assunto che mancherebbe una norma di legge che tuteli la pretesa alla traduzione e ad essa conferisca natura di diritto soggettivo, poiché la questione circa la sussistenza o meno del diritto alla traduzione attiene al merito della controversia e comporta, in caso affermativo, l'accoglimento dell'opposizione e invece, in caso contrario, il suo rigetto. (Nella specie il pretore adito in sede di opposizione, ritenuta la sussistenza del diritto alla traduzione, dopo avere disposto la medesima, aveva conseguentemente modificato l'ordinanza-ingiunzione quanto all'entità della sanzione, ridotta al minimo; impugnata la sentenza di merito con ricorso per cassazione, le Sezioni unite hanno rigettato il motivo relativo al dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario e disposto per l'ulteriore corso davanti ad una sezione semplice).

Sez. 1 Sent. 00265 del 12/01/2000

Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, richiamata per le sanzioni riguardanti violazioni del codice della strada dall'articolo 205 del D.L. n. 285 del 1992, appartengono alla competenza per materia del pretore, e oggi del giudice unico di tribunale, tutte le controversie in cui venga in contestazione la legittimità della irrogazione della sanzione amministrativa, ivi comprese quelle di impugnazione del verbale di accertamento o della cartella esattoriale (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale a conoscere della causa avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, per nullità della notifica del verbale di accertamento e difetto di legittimazione nonché, in via subordinata, la condanna alla restituzione di quanto si fosse dovuto indebitamente pagare, avendo tali domande per causa petendi l'impugnazione della irrogazione di una sanzione amministrativa).

Sez. 1 Sent. 00799 del 25/01/2000

In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione ex art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, può essere proposta anche contro l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella esattoriale nei casi in cui sia dedotta la mancanza della preventiva e tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, in considerazione della equiparabilità delle rispettive situazioni.

Sez. 3 Sent. 01857 del 18/02/2000

L'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, di accertamento della pretesa sanzionatoria, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la causa "petendi" dell'azione. Questa delimitazione dell'oggetto del giudizio comporta l'impossibilità per il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, di rilevare d'ufficio ragioni d'illegittimità del provvedimento opposto che non siano state dedotte dall'opponente. Consegue che anche la violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 689 del 1981 comporta un vizio di illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione, che dev'essere fatto valere dall'opponente e non può essere rilevato d'ufficio dal giudice.

Sez. 3 Sent. 01876 del 18/02/2000

In tema di sanzioni amministrative, l'applicabilità del principio secondo il quale, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17 ), nel luogo della commissione della violazione ), sia quella del giudice della opposizione allo stesso ( art. 22 ) - deve intendersi quello in cui l'infrazione è stata accertata, presuppone la sussistenza della competenza territoriale degli organi accertatori ( che, ove la violazione abbia carattere permanente, deve essere riscontrabile almeno con riferimento ad una porzione temporale della stessa, sempre che risulti, con riferimento a tale porzione, integrato, in presenza dell'elemento soggettivo, l'intero elemento materiale tipicizzato dalla norma sanzionatrice, non potendo, altrimenti, nemmeno definirsi "commessa" l'infrazione ), configurandosi, in caso contrario, una ipotesi di nullità assoluta dell'accertamento, se non di inesistenza dello stesso.

Sez. 3 Sent. 03729 del 28/03/2000

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 che ha soppresso l'Ufficio del Pretore trasferendo le relative competenze al Tribunale in composizione monocratica, il giudice competente a decidere dell'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (già attribuita alla competenza del pretore)avverso la cartella esattoriale e l'iscrizione a ruolo emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, va individuato, in deroga al principio altrimenti generale posto dall'art. 5 del cod. proc. civ., nel Tribunale.

Sez. 3 Sent. 04014 del 03/04/2000

In tema di sanzioni amministrative, l'inammissibilità del ricorso in opposizione può essere legittimamente pronunciata dal pretore nel solo caso in cui il ricorso stesso risulti proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22 legge 689/81 (trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione).

Sez. 3 Sent. 04360 del 07/04/2000

L'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981 può essere diretta, oltre che avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto irrogativa della sanzione amministrativa, anche contro la cartella esattoriale emessa per la relativa riscossione, ove il destinatario della stessa cartella abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi relativi alla sua notificazione.

Sez. 1 Sent. 04638 del 12/04/2000

Ai procedimenti di opposizione a ordinanza - ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative è applicabile la disciplina speciale prevista dagli artt. 22 e seguenti legge n. 689 del 1981 anche nell'ipotesi in cui il giudizio di opposizione si sia svolto dinanzi al giudice di pace, nel limitato periodo in cui è stata attribuita a tale giudice la relativa competenza per effetto dell'art. 17 legge n. 374 del 1991, poi abrogato dal D.Lgs. n. 432 del 1995 convertito in legge n. 534 del 1995; ne consegue che la sentenza resa dal giudice di pace a seguito di opposizione a ordinanza - ingiunzione è sempre inappellabile (e perciò immediatamente ricorribile in Cassazione) a norma dell'art. 23 ultimo comma legge n. 689 del 1981, anche ove il valore della controversia ecceda il limite di due milioni previsto per la pronuncia secondo equità, inappellabile a norma dell'art. 339 comma terzo cod. proc. civ..

Sez. 1 Sent. 04638 del 12/04/2000

Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 legge n. 689 del 1981, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A., con la conseguenza che, una volta emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui al citato art. 24 legge n.689 del 1981, revocare l'opposta ordinanza per incompetenza originaria della P.A. ad emetterlo.

Sez. 3 Sent. 05675 del 05/05/2000

Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, quanto al rapporto tra domanda e poteri del giudice è regolato dai seguenti principi: rientra nei poteri del giudice accertare che la violazione sia stata accertata e contestata in modo conforme alla legge e sia stata commessa, altresì che la sanzione sia stata applicata in modo legittimo e la sua entità non sia eccessiva; spetta però all'attore, con l'opposizione, delimitare l'oggetto di tale giudizio, esponendo le ragioni per cui chiede sia dichiarato che egli non è tenuto al pagamento della sanzione applicatagli; il giudice può tuttavia sempre rilevare vizi del procedimento di accertamento ed applicazione della sanzione che ne comportino la inesistenza giuridica.

Sez. 3 Sent. 06968 del 26/05/2000

La notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, prevista dall'art. 23, secondo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, per decidere sull'opposizione a sanzione amministrativa, deve esser effettuata rispettando l'ordine delle modalità stabilito dagli articoli 137 segg. cod. proc. civ., altrimenti l'ordinanza di convalida dell'ingiunzione, emessa dal giudice ai sensi del medesimo art. 23, quinto comma, per mancata comparizione delle parti, è illegittima (nella specie la Cassazione ha annullato l'ordinanza di convalida perché, non reperito l'opponente nella residenza dichiarata in ricorso, ai sensi dell'art. 22 quarto comma, legge 689/1981, il decreto non era stato notificato secondo le modalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ., ma direttamente depositato nella cancelleria del giudice adito).

Sez. 3 Sent. 07670 del 07/06/2000

In tema di sanzioni amministrative, le norme che disciplinano il termine entro il quale deve essere proposto il ricorso in opposizione (artt. 22 e 23 della legge n. 689/81) non hanno natura sostanziale, bensì processuale, poiché sono destinate a regolare l'esercizio in giudizio del diritto di difesa ed il dovere del giudice di pronunciarsi sul merito del ricorso. Ne consegue l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso una pronuncia del giudice di pace se il ricorso stesso risulti fondato sulla prospettazione della violazione di tali norme, a prescindere dalla circostanza che detto giudice abbia pronunciato secondo equità.

Sez. U Sent. 00491 del 13/07/2000

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie in merito alla pretesa sanzionatoria proposte sia prima della formazione del titolo esecutivo, sia successivamente, per vizi della fase precedente - con applicazione riguardo a tali controversie della competenza e delle regole procedimentali dettate dalla legge per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio -, ed anche la cognizione per le controversie in merito all'incidenza dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e in merito ai vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, controversie queste integranti opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art.615 e 617 cod. proc. civ., per cui trovano applicazione la competenza e il rito previsti dal codice di procedura civile e, specificamente, per l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, la competenza per materia stabilita dalla legge per le opposizioni ex art.22 legge n. 689 del 1981. (Nella specie la S.C., in relazione a violazioni al codice della strada anteriori all'entrata in vigore dell'art. 98 del d.lgs. n. 507 del 1999 - prevedente la competenza del giudice di pace - ha ritenutola giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del tribunale, quale organo succeduto al pretore salvo che per le cause previste dall'art. 133 del d.lgs. n. 51 del 1998, per le contestazioni mosse, successivamente alla notificazione di alcune cartelle esattoriali e vari avvisi di mora, con riguardo sia alle pretese sanzionatorie - specificatamente adducendosi l'omessa notifica delle contravvenzioni e delle ordinanze ingiunzioni - sia alla prescrizione sopravvenuta; ha invece ritenuto inammissibili le doglianze relative a nullità della notifica delle cartelle e a nullità degli avvisi di mora, integranti opposizioni agli atti esecutivi, rilevando d'ufficio la loro tardività, in quanto proposte oltre il termine di cinque giorni).

Sez. 3 Sent. 09444 del 18/07/2000

Qualora nell'opposizione proposta in base agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione amministrativa, l'opponente deduca la mancata notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, la verifica della regolarità di tale notificazione comporta la limitazione della pronuncia alla declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione stessa per insussistenza del presupposto di ammissibilità consistente nella mancata contestazione dell'infrazione.

Sez. 3 Sent. 09725 del 25/07/2000

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa indicazione nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento) del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge n. 241 del 1990, impedisce la decadenza dal diritto di proporre opposizione.

Sez. 3 Sent. 10109 del 02/08/2000

Secondo la regola generale stabilita dall' art. 5 cod. proc. civ., in assenza di disposizioni transitorie del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, l' art. 98 di questo decreto, attributivo della competenza al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla competenza del giudice del rinvio, in caso di cassazione di una sentenza del Pretore, che pertanto è il Tribunale.

Sez. 3 Sent. 10243 del 04/08/2000 

In tema di sanzioni amministrative, il criterio secondo il quale la competenza dell'autorità amministrativa ad emettere l'ordinanza ingiunzione va individuata con riguardo al luogo dell'accertamento della violazione non si sostituisce a quello del luogo della commessa violazione, emergente dalla lettera della legge (art. 17 legge 689/81), ma lo presuppone, regolando il possibile concorso di competenze territoriali qualora la consumazione della violazione non si esaurisca nel territorio di una sola autorità. 

Sez. U Sent. 00562 del 10/08/2000

Qualora, a seguito della notificazione di una cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni amministrative pecuniarie, l'intimato proponga domande qualificabili sia quali opposizioni all'atto sanzionatorio ai sensi della legge n. 689 del 1981 (in difetto della notifica del medesimo), sia opposizioni all'esecuzione (in relazione alla pretesa incidenza di fatti estintivi posteriori alla formazione del titolo esecutivo), sia opposizioni agli atti esecutivi (in relazione a irregolarità formali della cartella esattoriale), e con una sola sentenza si sia provveduto in ordine a tutte le domande, tale sentenza è impugnabile con il ricorso per cassazione quanto all'opposizione a norma della legge n. 689 del 1981 (art. 23) e all'opposizione agli atti esecutivi (art. 618 cod. proc. civ. e 111 Cost.) e con l'appello quanto all'opposizione all'esecuzione.

Sez. 3 Sent. 10796 del 12/08/2000

L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, configura l'atto introduttivo, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto (quale l'incompetenza per materia), nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte della amministrazione (principio applicato in un caso in cui il pretore aveva rilevato d'ufficio la mancata audizione della parte; la Corte ha, peraltro, ritenuto che si trattava di richiesta di audizione da parte del privato condizionata al caso che "il Garante lo ritenesse opportuno", cosicché neppure era sorto l'obbligo d'audizione).

Sez. 1 Sent. 14105 del 26/10/2000 

La notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è espressamente disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale dispone che, quando avviene la consegna nelle mani proprie del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del D.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo.

Sez. 1 Sent. 02494 del 21/02/2001

Secondo la regola generale stabilita dall'art. 5 cod. proc. civ., in assenza di disposizioni transitorie nel D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, l'art. 98 di questo decreto, attributivo - senza carattere retroattivo - della competenza al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla competenza del Tribunale quale giudice di rinvio, in caso di cassazione di una sentenza del pretore.

Sez. L Sent. 03304 del 07/03/2001

In base all'art. 372 cod. proc. civ. nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza pretorile in materia di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative è consentito il deposito di documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso non anche di quelli diretti a dimostrare l'irregolarità del procedimento seguito dalla Pubblica Amministrazione nell'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o la nullità di atti del giudizio di merito diversi dalla sentenza oggetto del ricorso per cassazione.

Sez. 1 Sent. 03449 del 09/03/2001

La giurisdizione del giudice ordinario in tema di sanzioni amministrative, che la legge 24 novembre 1981 n. 689 espressamente prevede rispetto al giudizio d'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, deve essere affermata, alla luce della equiparabilità delle rispettive situazioni, anche nel caso di opposizione che sia proposta, contro l'iscrizione a ruolo e la notifica di cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa, al fine di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento afflittivo.

Sez. 1 Sent. 03450 del 09/03/2001

In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689/81 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalle legge riguardo agli atti sanzionatori; quando invece tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. (sulla cui ammissibilità non incide l'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale.

Sez. 1 Sent. 03756 del 15/03/2001

In tema di sanzioni amministrative, l'applicabilità del principio secondo il quale, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per "luogo in cui è stata commessa l'infrazione" - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio (art. 17) nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi (anche) quello in cui l'infrazione sia stata accertata postula la necessaria competenza territoriale degli organi accertatori, che, ove la violazione abbia carattere permanente, deve riferirsi quantomeno ad una frazione temporale della stessa, costituendo segmento primario della condotta che si assume illecita (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ritenuto che, in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'art. 18 della legge regionale del Piemonte - impositivo del divieto di scarico dei rifiuti provenienti da altre regioni - fosse stato violato per effetto del fittizio cambio - avvenuto in Piemonte - della bolla di accompagnamento dei rifiuti stessi, cambio che, integrando gli estremi dell'operazione cartacea indispensabile per dissimulare l'origine non piemontese dei materiali, era da ritenersi segmento primario della condotta sanzionata dalla norma "de qua", legittimando, pertanto, i competenti organi piemontesi all'accertamento, senza che spiegasse influenza la circostanza che la località di provenienza dei rifiuti - nella specie, Monza - fosse sita al di fuori del comprensorio regionale).

Sez. 1 Sent. 03763 del 15/03/2001

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto irrogante una sanzione pecuniaria amministrativa disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n.698, la mancata comparizione della parte ricorrente non determina, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 5 dicembre 1990, n.534, l'automatica convalida della sanzione, quando l'opponente abbia già allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d'invalidità dell'atto impugnato.

Sez. 1 Sent. 06226 del 03/05/2001

Nel procedimento di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nel quale, a norma dell'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'opponente può stare in giudizio di persona, senza necessità di apposita autorizzazione, ove manchi la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio da parte dello stesso opponente, le notificazioni a quest'ultimo vengono eseguite, alla stregua dell'art. 22, quinto comma, della citata legge n. 689 del 1981, mediante deposito in cancelleria, analogamente a quanto disponeva l'art. 58 disp. att.cod. proc.civ. per i giudizi innanzi al Pretore nei quali la parte si difendesse personalmente (disposizione tuttora vigente, ai sensi degli artt. 319, secondo comma, a 58 cit., per le cause dinanzi al giudice di pace). A tale disposizione va data - in armonia con la interpretazione giurisprudenziale del citato art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - valenza restrittiva, nel senso che la previsione relativa alla possibilità di effettuare comunicazioni e notificazioni di atti presso la cancelleria durante il procedimento non si estende alla impugnazione della sentenza che definisce il giudizio, la quale deve, a pena di giuridica inesistenza, essere effettuata personalmente alla parte ai sensi degli artt. 137 e segg. e 330 e segg. cod. proc. civ., in quanto la chiusura del pregresso grado del giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice " a quo" e l'inettitudine di questa a configurarsi come luogo di consegna legittima dell'atto.

Sez. 1 Sent. 06547 del 11/05/2001

Il disposto dell'art. 155, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa. (Nella specie il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del provvedimento sanzionatorio scadeva in un giorno festivo e quello successivo era domenica, sicché, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha riconosciuto che doveva considerarsi tempestivo il deposito del ricorso il successivo lunedì).

Sez. 1 Sent. 06658 del 15/05/2001

Il procedimento di opposizione ad ordinanza - ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Sez. 1 Sent. 07526 del 04/06/2001

Il combinato disposto degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81 - che, nel disciplinare l'opposizione alle ordinanze/ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, dispongono che l'opposizione stessa si propone mediante ricorso al quale è allegata l'ordinanza notificata; che l'opponente può stare in giudizio di persona; che il ricorso deve contenere, in mancanza di nomina di un difensore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del ricorrente nel comune del giudice adito; che, in mancanza dell'una o dell'altra circostanza ora indicata, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria - va interpretato nel senso che le notifiche presso la cancelleria predetta possono considerarsi legittimamente compiute soltanto con riferimento agli atti interni al procedimento, e non anche rispetto all'impugnazione, la cui notificazione deve, pertanto, ritenersi giuridicamente inesistente se non compiuta ai sensi dell'art. 330 cod.proc. civ..

Sez. 1 Sent. 07593 del 05/06/2001

In tema di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, l'art. 22, comma quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - per cui, nel giudizio di opposizione, le notificazioni al ricorrente, che non abbia indicato un suo procuratore e non abbia fatto la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice adito, vengono eseguite mediante deposito in cancelleria - opera con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima. Pertanto la notificazione del ricorso per cassazione deve essere effettuata personalmente a norma degli artt. 137 ss. e 330 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove eseguita presso la cancelleria, deve ritenersi inesistente, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice "a quo" e l'inidoneità di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto.

Sez. 1 Sent. 08516 del 22/06/2001

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, disciplinato dall'art. 22 legge 689/1981, vige il principio sancito nell'art. 58 disp. att.cod. proc. civ., dettato per il processo pretorile ed attualmente applicabile nel processo innanzi al giudice di pace, secondo cui fra gli atti, per i quali le notificazioni alla parte autorizzata a stare in giudizio personalmente, che non abbia fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 314 cod. proc., possono essere validamente compiute in cancelleria, non sono annoverabili le impugnazioni. In tale ultimo caso, la notificazione deve essere fatta alla parte personalmente ai sensi dell'art.137 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove eseguita presso la cancelleria, deve essere ritenuta inesistente.

Sez. 1 Sent. 09528 del 13/07/2001

La nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo dell'atto, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Sez. 1 Sent. 09708 del 17/07/2001

In tema di sanzioni amministrative, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si radicano, secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689, sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi anche quello in cui l'infrazione è stata accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori), criterio - quest'ultimo - che non si sostituisce a quello del luogo della commessa violazione, ma lo presuppone. Ove, peraltro, vi sia contemporaneità di violazioni commesse in luoghi diversi, resta esclusa la possibilità di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di commissione dell'illecito amministrativo, dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo dell'accertamento.

Sez. L Ord. 13808 del 07/11/2001 

L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa si propone non più davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ma davanti al giudice di pace del luogo in cui questa è stata commessa individuato a norma dell'art. 22 bis legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999,n. 507, attuativo della legge di delega 25 giugno 1999, n. 205, avente ad oggetto la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio della legge n. 689 del 1981, tenendo conto del nuovo assetto dell'ordinamento giudiziario intervenuto a seguito dell'introduzione del giudice unico di primo grado. L'opposizione, tuttavia, si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di previdenza e di assistenza obbligatoria (art. 22 bis, comma primo, legge cit.).

Art. 23

Sez. 1 Sent. 00743 del 28/01/1999

Nel giudizio di opposizione regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, trova applicazione il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo del giudizio, salvo i casi di inesistenza dell'ordinanza - ingiunzione. Non comporta giuridica inesistenza e non è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice, la violazione di una norma procedurale che impone un termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio (Fattispecie concernente la mancata osservanza del termine di contestazione stabilito dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 per indebita percezione di aiuti comunitari per acquisti di olio d'oliva).

Sez. 1 Sent. 01006 del 05/02/1999

In tema di opposizione ad ordinanza irrogativa di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione dei fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione soggettiva (nella specie, transito di un veicolo in certo luogo in un giorno e ad un'ora determinati) comporta che tali fatti non possano legittimamente dirsi smentiti da un'eventuale prova testimoniale di segno contrario (nella specie, dichiarazione di un terzo secondo cui il proprietario del veicolo si trovava altrove ed il veicolo era custodito in luogo chiuso al momento della rilevazione dell'infrazione), dovendo, per converso, l'opponente ricorrere, pregiudizialmente, al procedimento di cui agli artt. 221 ss. cod. proc. civ.(querela di falso).

Sez. 1 Sent. 01122 del 10/02/1999

L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della P.A.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla pubblica amministrazione ed all'opponente. Detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù del citato art.23, il pretore ha il potere - dovere di esaminare l'intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti, e consentendolo la materia - all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, onde stabilirne la eventuale (quand'anche parziale) fondatezza.

Sez. 1 Sent. 01144 del 11/02/1999

Il principio secondo cui è nulla la sentenza resa nel giudizio d'opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, ove sia stata omessa, nell'udienza di discussione della causa, l'immediata lettura del dispositivo, è applicabile anche al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di pace (nel limitato periodo in cui il Legislatore ha previsto la sua competenza in materia). All'applicazione di tale principio non osta che il procedimento dinanzi a quel giudice (introdotto dalla legge n. 374 del 1991) non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio d'opposizione ad ordinanza - ingiunzione trova la sua compiuta disciplina nell'art. 23 della legge n. 689 del 1981.

Sez. 1 Sent. 01262 del 15/02/1999

La spedizione per mezzo del servizio postale dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie: un atto di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emanata ai sensi della legge n. 689 del 1981) - sia esso citazione o ricorso - alla cancelleria del giudice dinanzi al quale si propone la domanda integra un'attività non prevista, in via generale (salva l'espressa eccezione rappresentata dall'art. 134 disp. Att. Cod. proc. civ.), dall'ordinamento, per il "deposito in cancelleria" dell'atto medesimo e, quindi, sia per la valida costituzione in giudizio dell'attore, sia per la conseguente iscrizione della relativa causa nel ruolo generale civile. Da ciò discende che essa sia radicalmente inidonea ad investire validamente il giudice della cognizione e della decisione, avente ad oggetto la domanda contenuta nella citazione o nel ricorso.

Sez. U Sent. 00078 del 18/02/1999

Qualora, in relazione ad una infrazione amministrativa, siano previste cumulativamente una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria, conseguente di diritto all'applicazione della prima (nella fattispecie, sospensione, per la durata di un anno, dall'esercizio dell'attività venatoria nella "Riserva Alpina" della Regione Lombardia), sussiste la competenza giurisdizionale del Pretore, a norma della legge n. 689 del 1981, in caso di opposizione al provvedimento sanzionatorio, anche nell'ipotesi in cui si controverta in ordine alla sola sanzione accessoria.

Sez. 1 Sent. 01669 del 26/02/1999

La legittimazione passiva nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, ove si tratti di provvedimento reso, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, da un direttore di ripartizione, spetta a tale organo (non al Presidente della Giunta), così come tale organo è il destinatario esclusivo della notificazione officiosa del ricorso e del pedissequo decreto pretorile.

Sez. 1 Sent. 01740 del 02/03/1999

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione e decisione della causa (art. 23 legge 689/81) non è causa di nullità della sentenza tutte le volte in cui la lettura stessa sia avvenuta soltanto a fine udienza, e non "immediatamente", poiché nessuna nullità può derivare dal fatto che, tra la chiusura dell'istruttoria e la lettura del dispositivo, sia trascorso un intervallo di poche ore, consentendo la stessa norma di cui all'art. 23, comma settimo della citata legge 689/81 l'adozione di un provvedimento di differimento dell'intera fase decisoria ad udienza successiva.

Sez. 1 Sent. 03452 del 09/04/1999

In tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi investito della legittimazione tanto ad agire quanto a contraddire in giudizio, nel caso di contestazione dinanzi all'autorità giudiziaria dell'ordinanza ingiuntiva del pagamento della sanzione, esclusivamente l'autorità che tale provvedimento abbia emanato (nella specie, il prefetto), con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per cassazione presentato dall'organo gerarchicamente sovraordinato (nella specie, Ministro degli interni).

Sez. 1 Sent. 03522 del 10/04/1999

Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del Codice della Strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un verbale di accertamento, nel quale si attestava l'avvenuto transito di un'autovettura ad un crocevia, mentre il semaforo proiettava luce rossa nella direzione di marcia della stessa: la Suprema Corte ne ha tratto la conseguenza che sul punto il verbale costituiva soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, e che, pertanto, bene il giudice di merito avesse ammesso la prova testimoniale contraria, dedotta dal preteso autore della violazione con l'indicazione come teste di una persona trasportata e, quindi, all'esito del suo espletamento in senso positivo, avesse poi ritenuto - confrontandole due risultanze probatorie - insufficientemente provata la commissione della violazione, con valutazione, peraltro, considerata nella specie incensurabile).

Sez. 3 Sent. 03741 del 15/04/1999

In tema di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma dodicesimo della legge 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi. Tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra, possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi.

Sez. 1 Sent. 04267 del 28/04/1999

La previsione - contenuta nel settimo comma dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui la sentenza che decide il giudizio di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa, deve essere pronunciata con immediata lettura del dispositivo, assolve all'esigenza di assicurare una sollecita definizione della controversia e ha la funzione di rendere subito conoscibile ed immodificabile la decisione, onde l'immediata lettura costituisce un elemento costitutivo della sentenza, con la conseguenza che la sua mancanza - che ricorre anche nel caso in cui il giudice abbia verbalizzato il provvedimento reso, assumendo di decidere "come da dispositivo che depositerà in cancelleria" - determina la nullità della decisione, come avviene per le analoghe previsioni di cui al rito del lavoro ed al processo penale.

Sez. 1 Sent. 04324 del 29/04/1999

Nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, poiché la convalida alla prima udienza da parte del pretore del provvedimento opposto per la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore a norma dell'art. 23, quinto comma, è subordinata - per effetto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 534 del 1990 e 507 del 1995 - alla verifica della legittimità del provvedimento sulla base sia della documentazione allegata al ricorso, sia della documentazione relativa all'accertamento, contestazione o notificazione della violazione, prodotta dall'amministrazione in ossequio all'ordine rivoltole a norma del secondo comma del medesimo art. 23 con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione steso in calce al ricorso, la verifica della sussistenza della seconda delle due condizioni resta a sua volta subordinata al preliminare accertamento della ritualità della notifica (da eseguirsi a cura della cancelleria) del ricorso e del relativo decreto in calce all'amministrazione opposta, con la conseguenza che in caso di esito negativo di tale verifica il pretore non deve pronunciare la convalida in questione, ma provvedere ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte resistente. (Nella specie la S.C. ha fatto applicazione del principio enunciato in un giudizio di opposizione contro cartelle esattoriali aventi ad oggetto la riscossione di sanzioni amministrative - proposto sotto il profilo, tra l'altro, della mancata notifica dei verbali di accertamento nel termine, della prescrizione del diritto, della nullità delle cartelle esattoriali per la mancata specificità delle causali, della tardività dell'iscrizione a ruolo -, ritenendo illegittimo il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'opposizione in difetto della instaurazione del contraddittorio nei confronti - oltre che del Comune che aveva eseguito l'iscrizione a ruolo - del Prefetto che aveva emanato i provvedimenti sanzionatori e dell'esattore).

Sez. 3 Sent. 04586 del 07/05/1999

In materia di sanzioni amministrative, l'emanazione dell'ordinanza di convalida a norma dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689, come integrato dalle sentenze n. 534 del 1990 e n. 595 del 1995 della Corte costituzionale, presuppone che:

a) l'opponente o il suo procuratore non siano comparsi alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento;

b)l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato abbia depositato in cancelleria la documentazione prevista nel secondo comma dell'art. 23;

c)Il pretore valuti i motivi dell'opposizione (i quali delimitano l'oggetto del relativo giudizio) ed escluda che essi siano fondati sulla base degli atti esistenti, costituiti dall'atto di opposizione e dai documenti ad esso eventualmente allegati, nonché dalla documentazione depositata dall'amministrazione.

L'assenza di uno solo dei tre presupposti rende nulla l'ordinanza pretorile di convalida (nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso in base al rilievo che il pretore aveva convalidato l'ordinanza sulla base della sola osservazione che il ricorrente non era comparso alla prima udienza, mentre nulla aveva detto in ordine ai motivi dell'opposizione.

Sez. 1 Sent. 05095 del 26/05/1999

Con l'opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art.23, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, dodicesimo comma, l'opposizione deve essere accolta.

Sez. 1 Sent. 05542 del 05/06/1999

La sentenza redatta e letta unitamente al dispositivo all'esito della discussione della causa a norma dell'art. 23, comma ottavo, legge n. 689 del 1981, non è nulla quando non contenga la trascrizione delle conclusioni delle parti e la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa.

Sez. 1 Sent. 07011 del 06/07/1999

Nel procedimento d'opposizione a sanzione amministrativa, la lettura del dispositivo della sentenza in udienza successiva a quella della discussione della causa non determina la nullità della decisione, siccome non preclude all'atto di raggiungere il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ.); né, peraltro, essa si traduce in una violazione insanabile dei diritti di difesa, ma costituisce una mera irregolarità con riguardo alla prevista concentrazione delle attività di discussione e decisione della causa.

Sez. U Sent. 00780 del 16/11/1999

La tutela avverso gli atti esecutivi dell'esattore (e, quindi, avverso la cartella esattoriale ovvero l'avviso di mora) emessi per la riscossione di somme relative a sanzioni amministrative inflitte per violazione delle norme sulla circolazione stradale, e dei quali si denuncino vizi attinenti alla loro regolarità formale, può e deve essere fatta valere con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Corte cost. n. 437 del 1995 e 26 febbraio 1998, n. 26).

Sez. 1 Sent. 00053 del 05/01/2000

 In tema di opposizioni a sanzioni amministrative, quando l'autorità opposta (costituita da un'amministrazione statale) si è difesa personalmente o tramite un proprio funzionario, oppure è rimasta contumace, il ricorso per cassazione dev'essere notificato all'autorità stessa presso la sua sede legale. Allorquando, invece, l'autorità opposta si è costituita in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il ricorso per cassazione va notificato all'autorità presso l'Avvocatura Generale dello Stato e, qualora, la notifica venga fatta presso l'Avvocatura distrettuale, la Corte di Cassazione, in difetto di costituzione dell'autorità, deve ordinarne il rinnovo presso l'Avvocatura Generale, e, nel caso in cui il rinnovo avvenga nel termine all'uopo concesso, la nullità della notificazione risulta sanata "ex tunc".

Sez. 1 Sent. 00265 del 12/01/2000

Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, richiamata per le sanzioni riguardanti violazioni del codice della strada dall'articolo 205 del D.L. n. 285 del 1992, appartengono alla competenza per materia del pretore, e oggi del giudice unico di tribunale, tutte le controversie in cui venga in contestazione la legittimità della irrogazione della sanzione amministrativa, ivi comprese quelle di impugnazione del verbale di accertamento o della cartella esattoriale (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale a conoscere della causa avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, per nullità della notifica del verbale di accertamento e difetto di legittimazione nonché, in via subordinata, la condanna alla restituzione di quanto si fosse dovuto indebitamente pagare, avendo tali domande per causa petendi l'impugnazione della irrogazione di una sanzione amministrativa).

Sez. 3 Sent. 05070 del 19/04/2000

Allorquando la legge stabilisce per un illecito amministrativo una sanzione pecuniaria prevedendone il minimo ed il massimo, la medesima è corretta se applicata entro tali limiti; la determinazione in concreto della sanzione nei limiti indicati rientra nella valutazione del giudice di merito, il quale deve tener conto non solo degli elementi obbiettivi della violazione, ma anche di quelli soggettivi indicati nell'articolo 11 della legge n. 689 del 1981.

Sez. 3 Sent. 10194 del 03/08/2000

Anche nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione è previsto che il giudice, prima della discussione, inviti le parti a precisare le conclusioni; la mancata formulazione del suddetto invito, tuttavia, resta priva di conseguenze qualora la parte che se ne lamenta non provi di essere stata, per tale motivo, pregiudicata nell'esercizio del suo diritto di difesa.

Sez. 3 Sent. 12018 del 12/09/2000 

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il legittimo impedimento a comparire dell'opponente, anche se non comunicato al giudice entro l'udienza fissata, vizia l'eventuale provvedimento di convalida emesso dal giudice, e può essere fatto valere in sede di ricorso per cassazione, in quanto il sindacato di legittimità non va limitato alle allegazioni fatte pervenire all'udienza di comparizione, ma va esteso alle situazioni dedotte in un momento successivo. 

Sez. 3 Sent. 12760 del 26/09/2000 

Con riguardo alla sentenza emessa dal pretore nel giudizio di opposizione contro ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'omissione, nella udienza di discussione e decisione della causa, dell'immediata lettura del dispositivo, prescritta dall'art. 23, settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, determina la nullità della stessa sentenza.

Sez. 3 Sent. 00716 del 18/01/2001 

La richiesta di aiuti comunitari avanzati sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità, presuppone che sia stata preventivamente concordata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati. Pertanto, colui che consegue il beneficio comunitario riservato a terreni seminativi, affermando contrariamente alla realtà, la sussistenza, in concreto, di tale carattere nel terreno di cui si tratta, è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n.898, concretizzando la sua falsa affermazione di per sé l'elemento psicologico della colpa, richiesto dall'art. 3 della legge 689/81 ed a nulla rilevando l'errore di fatto intervenuto sulle reali caratteristiche del terreno, dovuto a mancato controllo delle stesse.

Sez. L Sent. 03350 del 08/03/2001

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento; ciò non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente.

Sez. 1 Sent. 03837 del 16/03/2001

L'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, e spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione, come nel caso in cui dalla sosta di un'auto in zona a traffico limitato a talune ore del giorno si sia desunto l'ingresso dell'auto in detta zona nelle ore vietate e non invece nelle ore in cui essa era consentita.

Sez. 1 Sent. 07597 del 05/06/2001

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente soltanto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota, e sempre che esse siano oggetto di apposita richiesta.

Sez. 1 Sent. 08045 del 14/06/2001

In tema di sanzioni amministrative, le notificazioni della sentenza di primo grado (resa a seguito di opposizione all'ordinanza - ingiunzione prefettizia) compiute di ufficio a cura della cancelleria, giusta disposto dell'art. 23, comma nono, della legge n. 689/81, sono idonee, al pari di quelle avvenute ad istanza di parte, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Sez. U Sent. 08746 del 26/06/2001

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione con cui siano irrogate cumulativamente sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie, come previsto per la violazione di norme sullo smaltimento dei rifiuti dall'art. 14, terzo comma del D.Lgs. n. 22 del 1997, trattandosi di sanzioni la cui irrogazione non è frutto di scelte discrezionali della P.A. ma è ricollegata inderogabilmente al verificarsi dei presupposti di legge.

Sez. 1 Sent. 09686 del 17/07/2001

In tema di violazioni amministrative, la omissione della immediata contestazione, attraverso redazione di verbale di accertamento, obbligatoria, ove possibile, assume rilevanza nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, e nel successivo, eventuale giudizio di opposizione, in quanto essa è idonea ad incidere sulla efficacia probatoria dell'atto di accertamento. Infatti, il processo verbale non redatto nella immediatezza non acquista valore di fede privilegiata, almeno per quanto attiene alle dichiarazioni riferite al trasgressore, le quali possono, peraltro, essere liberamente apprezzate dal giudice.

Art. 24

Sez. 1 Sent.. 07112 del 25/05/2001

La "vis attractiva" di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n.689 - il quale devolve al giudice penale la cognizione di infrazioni amministrative dal cui accertamento dipenda l'esistenza del reato per il quale è competente - non opera, nel procedimento penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, in presenza di un illecito amministrativo autonomo che, seppure connesso al reato sotto il profilo teleologico, non ne costituisca parte integrante né sotto l'aspetto oggettivo né sotto quello soggettivo, giacché in tal caso, non costituendo la violazione amministrativa un elemento del fatto - reato, l'accertamento richiesto nell'ambito dell'art. 444 cod. proc. pen., nei limiti previsti dall'art. 129 dello stesso codice, non richiede né consente la distinta valutazione in ordine alla violazione amministrativa. (Fattispecie nella quale l'illecito amministrativo era costituito dalla somministrazione a vitelli di allevamento - in violazione dell'art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118 - di sostanze ad azione ormonale, mentre il reato per la quale era stata applicata la pena su richiesta delle parti era la contravvenzione di cui all'art. 5, lett. a, della legge 30 aprile 1962, n. 283 in relazione alla detenzione per la vendita di carni bovine trattate in modo da variarne la composizione naturale mediante la somministrazione di dette sostanze; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto la censura rivolta alla sentenza impugnata, la quale, esclusa l'operatività della attrazione al giudice penale, aveva ritenuto corretta la trasmissione degli atti effettuata all'autorità amministrativa, la quale aveva così emesso l'ordinanza - ingiunzione).

Sez. 1 Sent. 08532 del 22/06/2001

Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine, tra cui anche l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta "ex" art. 18 della medesima legge n. 689 del 1981, a nulla rilevando in contrario che l'autorità amministrativa abbia provveduto a notificare in precedenza il verbale di contestazione; ove, poi, essendosi chiuso il procedimento penale, in esito a dibattimento, per estinzione del reato, gli atti vengano nuovamente trasmessi all'autorità amministrativa, l'interessato non ha ragione di dolersi della mancata audizione successivamente al venir meno della "vis attractiva", avendo egli avuto la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa nell'ambito del processo penale e potendosi d'altra parte l'autorità amministrativa, divenuta nuovamente competente, avvalere, ai fini dell'assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella sede.

Sez. 1 Sent. 08532 del 22/06/2001

Ove la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa sia stata devoluta al giudice penale per ragioni di connessione con un reato e successivamente l'autorità giudiziaria, essendosi chiuso il procedimento penale per estinzione del reato, restituisca gli atti a quella amministrativa ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, da tale momento inizia nuovamente a decorrere un nuovo termine prescrizionale - in applicazione del principio generale dettato dall'art. 2935 cod.civ., che esclude il decorso della prescrizione se il diritto non può essere fatto valere -, atteso che l'autorità amministrativa soltanto da tale ricezione può esercitare il proprio diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione.

Art. 27

Sez. 1 Sent. 01941 del 06/03/1999

In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l'esigenza di dare della norma di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 - che prevede che l'autorità che emette la ordinanza ingiunzione proceda alla riscossione " in base " alle norme sulla esazione delle imposte dirette, conconseguente esecuzione esattoriale - una lettura costituzionalmente corretta in riferimento alla tutela dei mezzi di difesa giurisdizionale dei diritti,induce a circoscrivere il rinvio operato dalla predetta norma nei confini delle modalità della riscossione, con esclusione del richiamo alle previsioni dell'art. 54 del D. P. R. n. 602 del 1073 sulla inammissibilità delle opposizioni ex artt. 615 - 617 cod. proc. civ. e del correlato potere di sospensione. Posto, pertanto, che sono azionabili innanzi al giudice ordinario le opposizioni di cui ai predetti artt. 615 - 617 cod. proc. civ., e, quindi, anche quella anteriore all'inizio della esecuzione, va affermato che il giudice competente funzionalmente a conoscere della opposizione con la quale si deduca l'estinzione per prescrizione - prevista dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - della sanzione posta in esecuzione esattoriale è il pretore, in quanto competente, avuto riguardo alla sua competenza "ratione materiae " a conoscere dell'esercizio del potere sanzionatorio la cui estinzione sia dedotta.

Art. 28

Sez. 1 Sent. 00777 del 29/01/1999

In tema di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale la "causa petendi" del giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento è costituita dai motivi posti a fondamento della stessa opposizione, e, pertanto, il giudice non può rilevare d'ufficio i vizi dell'atto o del procedimento diversi dall'inesistenza del provvedimento sanzionatorio, vale anche per la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione pecuniaria, sia perché la prescrizione, di norma, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, sia perché essa non comporta l'inesistenza del provvedimento applicativo della sanzione. Ne consegue che il giudice di pace, nelle cause aventi ad oggetto la opposizione a cartella esattoriale relativa a violazioni del codice della strada, nei limiti temporali e di valore nei quali tali cause sono state attribuite alla sua competenza, non può rilevare d'ufficio la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa irrogata all'opponente, neanche nei casi in cui, trattandosi di controversie di valore non superiore ai due milioni di lire, debba deciderle secondo equità. Ed infatti, l'applicazione delle regole di equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. riguarda il merito della causa, e non il procedimento, con la conseguente ricorribilità per cassazione della pronuncia secondo equità emessa in violazione di norme processuali.

Sez. 1 Sent. 04143 del 26/04/1999

In tema di sanzioni amministrative, qualora il contravventore abbia eccepito la prescrizione della sanzione in sede di opposizione dinanzi al pretore allegando il decorso di oltre cinque anni dalla violazione in assenza di atti interruttivi, il giudice può accogliere l'eccezione tutte le volte in cui risulti accertato l'effettivo spirare del detto termine (previsto dall'art. 28 della legge 689/81) ancorché sia stata erroneamente indicata dall'opponente una norma di legge diversa da quella applicabile, ma non può, viceversa, ove la parte abbia dedotto l'estinzione con riferimento ad un periodo più breve di cinque anni previsti dal citato art. 28 (nella specie, al periodo di due anni di cui all'art. 157 n. 6 cod. pen.), accertare d'ufficio il decorso - non addotto - del termine quinquennale, e conseguentemente dichiarare la prescrizione, dovendosi, per converso, limitare a rigettare l'eccezione erroneamente proposta.

Sez. 1 Sent. 04201 del 27/04/1999

In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle infrazioni, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il debitore ed è, pertanto, idoneo, a norma dell'art. 2943 cod. civ., ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute.

Sez. 1 Sent. 07968 del 23/07/1999

Nel giudizio di opposizione avverso l'avviso di mora relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, non può essere eccepito il decorso del termine quinquennale di prescrizione per la riscossione delle somme dovute qualora detto termine fosse già consumato all'epoca della notifica della cartella esattoriale, non essendo consentito recuperare in tale sede la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l'opposizione alla cartella esattoriale.

Sez. 1 Sent. 12999 del 23/11/1999

In materia di formazione e trasmissione di ruoli da parte del Prefetto, per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa a seguito di violazioni al Codice della strada, non è applicabile la decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma solo la prescrizione quinquennale prevista sia dall'art. 209 C.d.S., relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, sia dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, per le sanzioni in genere da illeciti amministrativi.

Sez. 3 Sent. 04094 del 04/04/2000

In tema di illeciti amministrativi, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 opera con riguardo sia alla violazione, sia alla relativa sanzione pecuniaria, e, decorrendo dal giorno in cui la violazione stessa è stata commessa, ove questa abbia carattere permanente il "dies a quo" coincide con quello di cessazione della permanenza.

Sez. 3 Sent. 04594 del 11/04/2000

Il diritto a riscuotere le somme dovute per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 in materia di controlli comunitari si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell'aiuto e, nel caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione in una pluralità di pagamenti, dalla data dell'ultimo pagamento, versandosi in tale ipotesi in illecito amministrativo a "consumazione prolungata".