Art. 9

Sez. 3 Sent. 01686 del 11/02/98

L'art. 22, primo comma, della legge 15.2.1963, n. 281 (disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), in seguito alla depenalizzazione operata dall'art. 32, primo comma, della legge n. 689/1981, punisce con sanzione amministrativa "chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla (stessa) legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni .... salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'elemento materiale del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.) consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta e l'interesse tutelato è quello del leale esercizio e dell'onesto svolgimento del commercio. Le due norme si pongono, dunque, in una relazione di concorso reale (non apparente) per la diversa obiettività giuridica e per il diverso interesse protetto: garanzia della qualità dei prodotti venduti, nel primo caso; tutela della correttezza e lealtà commerciale, nel secondo. i beni giuridici tutelati, pertanto, non soltanto non sono identici, ma neppure omogenei e non può trovare applicazione il principio di specialità fissato dall'art. 9, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689 in ipotesi di concorso tra le disposizioni penali e quelle amministrative previste da leggi dello stato.

Art. 32

Sez. 3 Sent. 01648 del 16/06/99

L'art. 32, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (che esclude dalla depenalizzazione i reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria) trova applicazione anche in materia di reati finanziari. Pertanto allorché le violazioni finanziarie punite con la sola pena della multa siano punite nell'ipotesi aggravata con pena detentiva, non possono ritenersi depenalizzate. Ciò in quanto non risulta incompatibile con i contenuti nell' art. 39 della stessa legge, che si occupa in via speciale dei reati finanziari.

Art. 38

Sez. 6 Sent. 01174 del 28/01/99

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive relativamente al reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 cod. pen. escludendola, invece, per il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui all'art. 355, comma primo, cod. pen.. E invero, pur essendovi alla base di entrambe le fattispecie l'inadempimento di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione, tale comportamento illecito nella previsione dell'art. 355 cod. pen. diventa penalmente rilevante solo se ne derivi la "mancanza di cose od opere necessarie" a uno stabilimento pubblico o a un pubblico servizio: condizione che denota la volontà del legislatore di tutelare l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, reprimendo non qualsivoglia inadempimento ma solo quello che, facendo mancare beni od opere necessarie al servizio pubblico, appare idoneo ad arrecare un concreto pericolo al regolare funzionamento del servizio. Tale condizione non ricorre, invece, in relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art.356; il che consente di escludere qualsiasi irragionevolezza nel diverso trattamento delle due disposizioni.