Decreto 20 dicembre 1980.

Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli.

Art. 1.

Il prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli viene effettuato secondo i metodi riportati in allegato.

Art. 2.

Per quanto non previsto nell'allegato al presente decreto, si applicano le disposizioni degli artt. 7, 15 e 16 del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

ALLEGATO

METODI DI CAMPIONAMENTO

1. Finalità e campo di applicazione.

I campioni destinati ai controlli ufficiali delle quantità di residui antiparassitari contenuti negli e sugli ortofrutticoli devono essere prelevati in conformità delle modalità sottoindicate. I campioni finali e di laboratorio così ottenuti sono da considerarsi rappresentativi delle partite sottoposte al campionamento. L'osservanza delle quantità massime stabilite in conformità alle direttive comunitarie ed alle norme nazionali vigenti in materia è stabilita sulla base dei contenuti riscontrati nel campioni finali e di laboratorio.

2. Agenti prelevatori autorizzati.

I prelievi di campioni sono effettuati da personale appositamente incaricato dipendente dagli organi preposti alla vigilanza.

3. Definizioni.

3.1. Partita da campionare.

Quantità identificabile di prodotti avente caratteristiche che si presumono uniformi.

3.2. Campione elementare.

Quantità prelevata da un singolo punto della partita.

3.3. Campione globale.

Insieme di campioni elementari prelevati da una stessa partita.

3. 4. Campione finale.

Campione globale, o parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest’ultimo.

3.5. Campione di laboratorio.

Campione destinato al laboratorio, costituito da un'aliquota rappresentativa del campione finale.

4. Modalità del campionamento.

4.1 Materiale da campionare.

Ciascuna delle partite in esame deve essere sottoposta a campionamento separato.

4.2. Precauzioni da adottare.

Nel corso del campionamento e della preparazione dei campioni di laboratorio si prenderanno tutte le precauzioni atte ad evitare ogni modifica che possa influire sul contenuto dei residui e compromettere la validità delle determinazioni analitiche o la rappresentatività dei campioni di laboratorio.

4.3. Campioni elementari.

Nei limiti dei possibile, i campioni elementari devono essere prelevati in vari punti della partita da campionare. Eventuali discostamenti da questa procedura devono essere registrati nel verbale di prelevamento. Il campionamento non deve essere effettuato su derrate completamente o estesamente deteriorate. L'entità totale dei campioni elementari non deve mai essere inferiore a quella fissata al punto 4.6 per i campioni di laboratorio.

4.3.1. Il numero minimo di campioni elementari da prelevare è indicato qui di seguito nella tabella A. Nei limiti dei possibile, i campioni devono essere della stessa entità.

TABELLA    A

Peso della partita da campionare, in kg

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

< 50

3

   50-500

5

> 500

10

4.3.2. Nel caso dei prodotti congelati, o quando il peso della partita da campionare non è noto all'agente prelevatore o non può essere valutato con sufficiente esattezza, il numero minimo di campioni elementari, in deroga al punto 4.3. l., può essere determinato in conformità della tabella B qui di seguito riportata.

TABELLA    B

Numero di imballaggi o di unità nella partita da campionare

Numero minimo di imballaggio di unità da prelevare

1-25

1

26-100

5

> 100

10

4.4. Preparazione dei campione globale.

Il campione globale viene preparato riunendo e mescolando i campioni elementari.

4.5. Preparazione del campione finale.

Il campione globale può essere adoperato tal quale come campione finale. Se il campione globale è troppo grande, il campione finale può essere ricavato dal campione globale con un opportuno metodo di riduzione, ad esempio suddividendo in quarti, scartando due quarti diagonalmente opposti, mescolando e ridividendo i quarti rimanenti, e così via fino a raggiungere l'entità richiesta per il campione. In questo procedimento, tuttavia, i singoli frutti od ortaggi non possono essere tagliati o divisi.

4.6. Preparazione dei campioni di laboratorio.

4.6.1. Dal campione finale vanno ricavate 4 parti (campioni di laboratorio). Nel caso di prodotti confezionati, non prelevati presso il produttore, occorre ricavare cinque campioni di laboratorio.

4.6.2. Per i funghi e i tartufi, le erbe aromatiche e i capperi, ciascun campione di laboratorio dovrà pesare almeno 0,5 kg.

4.6.3. Per gli altri ortofrutticoli, ciascun campione di laboratorio deve avere il peso minimo di 1 kg e deve consistere di almeno 10 singoli frutti e ortaggi. Tuttavia se il peso di 10 singoli frutti o ortaggi supera i 5 kg, il campione di laboratorio può consistere solamente di 5 esemplari.

5. Imballaggio dei campioni di laboratorio.

Ciascun campione di laboratorio deve essere posto in un contenitore pulito e inerte, che assicuri un'adeguata protezione dalla contaminazione e dai danni durante il trasporto. Il contenitore deve essere etichettato e sigillato in modo che non sia possibile aprirlo o togliere l'etichetta senza danneggiare il sigillo. Come già detto al punto 4.2., si prenderanno tutte le precauzioni atte ad evitare ogni variazione di composizione del campione di laboratorio che potrebbe verificarsi durante il trasporto o il magazzinaggio.