Legge 21 novembre 1991 N. 374

GIUDICE DI PACE

Per la competenza penale del Giudice di pace vedere il D.Lgs. 274/2000

INDICE della Legge n. 374/1991:

CAPO I - Del Giudice di Pace

Art. 1 - Istituzione e funzioni del Giudice di Pace

Art. 2 - Sede degli uffici del Giudice di Pace

Art. 3 - Ruolo organico e pianta organica degli uffici del Giudice di Pace

Art. 4 - Nomina nell'ufficio

Art. 5 - Requisiti per la nomina e titoli preferenziali

Art. 6 - Corsi per i Giudici di Pace

Art. 7 - Durata dell'ufficio. Conferma. Ulteriore nomina

Art. 8 - Incompatibilità

Art. 9 - Decadenza e dispensa

Art. 10 - Doveri e controlli disciplinari

Art. 11 - Indennità spettanti al Giudice di Pace

Art. 12 - Cancelleria del Giudice di Pace e personale ausiliario

Art. 13 - Notificazione degli atti

Art. 14 - Locali, attrezzature e servizi degli uffici del Giudice di Pace

Art. 15 - Coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace

Art. 16 - Sorveglianza

CAPO II -  Competenze e procedimento civile del Giudice di Pace

Art. 17 - Competenza del Giudice di Pace

Art. 18 - Competenza del pretore

Art. 19 - Connessione

Art. 20 - Patrocinio

Art. 21 - Giudizio secondo equità

Art. 22 - Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Art. 23 - Poteri istruttori del giudice

Art. 24 - Querela di falso

Art. 25 - Forma della domanda

Art. 26 - Rappresentanza davanti al Giudice di Pace

Art. 27 - Contenuto della domanda

Art. 28 - Costituzione delle parti

Art. 29 - Trattazione della causa

Art. 30 - Decisione

Art. 31 - Conciliazione in sede non contenziosa

Art. 32 - Termini per le impugnazioni

Art. 33 - Impugnazione

Art. 34 - Giudice dell'appello

CAPO III - Competenza e procedimento penale del Giudice di Pace

Art. 35 - Delega al governo in materia penale

Art. 36 - Competenza in materia penale del Giudice di Pace

Art. 37 - Procedimento penale innanzi al Giudice di Pace

Art. 38 - Entrata in vigore del decreto legislativo

CAPO IV - Norme di coordinamento, transitorie e finali

Art. 39 - Coordinamento

Art. 40 - Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta

Art. 41 - Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese

Art. 42 - Norme di coordinamento e di attuazione

Art. 43 - Cause pendenti

Art. 44 - Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori

Art. 45 - Dei giudici

Art. 46 - Regime fiscale

Art. 47 - Abrogazioni

Art. 48 - Copertura finanziaria

Art. 49 - Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni

Art. 50 - Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353

Art. 51 - Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti


LEGGE 21 NOVEMBRE 1991 N. 374  ( indice )

ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE.

CAPO  I

Del Giudice di Pace

Art. 1

Istituzione e funzioni del Giudice di Pace

1. É istituito il Giudice di Pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.

2. L'ufficio del Giudice di Pace é ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.

Art. 2

Sede degli uffici del Giudice di Pace

1. Gli uffici del Giudice di Pace hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1o febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate dell'ufficio del Giudice di Pace in uno o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o più uffici contigui del Giudice di Pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto é designato il comune in cui ha sede l'ufficio del Giudice di Pace.

Art. 3

Ruolo organico e pianta organica degli uffici del Giudice di Pace

1.Il  ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del Giudice di Pace é fissato in 4.700 posti; entro tale limite, é determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio Superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del Giudice di Pace.

2. In caso di vacanza dell'ufficio del Giudice di Pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al Giudice di Pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4

Nomina nell'ufficio

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del Giudice di Pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del Giudice di Pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al consiglio superiore della magistratura.

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di Giudice di Pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di Giudice di Pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal ministro di grazia e giustizia. *

*(aggiunto dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)

6. In sede di prima applicazione il consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della presente legge.

Art. 5

Requisiti per la nomina e titoli preferenziali

1. Per la nomina a Giudice di Pace sono richiesti i seguenti requisiti:

A) essere cittadino italiano;

B) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

C) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

D) avere idoneità fisica e psichica;

E) avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai;*

*(modificata dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 coordinato convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673).

F) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del Giudice di Pace;

G) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;

H) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di Giudice di Pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non é richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.

3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

A) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

B) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

C) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

D) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;

E) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;

F) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 6

Corsi per i Giudici di Pace

1. Il consiglio giudiziario può organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a "venti giorni" anche non consecutivi.*

*(modificato dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito dalla   legge  6 dicembre 1994, n. 673) 

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del Giudice di Pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, é di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 é corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di € 15,49.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei Giudici di Pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

5-bis . Intervenuta la delibera di nomina del consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni". *

5-ter . Il Ministro di grazia e giustizia e il consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio". *

*(aggiunto dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)

Art. 7

Durata dell'ufficio. Conferma. Ulteriore nomina(1)

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. (1)

1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.(1)

2. Una ulteriore nomina non é consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.(1)

(1)Rubrica ed articolo così modificati dal D.L. 16/99 convertito con la L. 84/99.

Art. 8

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di Giudice di Pace:

A) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

B) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

C) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

2. Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni di Giudice di Pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense. *

*(abrogato dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)

Art. 8-bis

Limiti all'esercizio della professione forense

1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di Giudice di Pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi  al medesimo  ufficio, nei successivi gradi di giudizio". *

*(aggiunto dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)

Art. 9

Decadenza e dispensa

1. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di Giudice di Pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di Giudice di Pace sono dispensati dall'ufficio per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura.

Art. 10

Doveri e controlli disciplinari

1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace é tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

2. Si applicano le disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Art. 11

Indennità spettanti al Giudice di Pace

1. L'ufficio del Giudice di Pace é onorario.

2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace é corrisposta una indennità di € 20,66 per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di € 25,82 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace é corrisposta una indennità di € 41,32 per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

" 4-bis . Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati". *

*(aggiunto dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)

Art. 12

Cancelleria del Giudice di Pace e personale ausiliario

1. Le funzioni di cancelleria presso il Giudice di Pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del ministero di grazia e giustizia inquadrato nella i qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.

2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unità di cui:

A) 12 della I qualifica dirigenziale;

B) 84 della IX qualifica funzionale;

C) 840 dell'VIII qualifica funzionale;

D) 1.495 della VI qualifica funzionale;

E) 802 della V qualifica funzionale;

F) 1.604 della IV qualifica funzionale;

G) 1.222 della III qualifica funzionale.

3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unità di cui:

A) 240 della VII qualifica funzionale;

B) 480 della VI qualifica funzionale;

C) 640 della V qualifica funzionale.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del Giudice di Pace.

5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo.

6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purché in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità consistenti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Art. 13*

Notificazione degli atti

1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonché i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".

*(sostituito dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)

Art. 14

Locali, attrezzature e servizi degli uffici del Giudice di Pace

1. Gli uffici del Giudice di Pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

Art. 15

Coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace

1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

Art. 16

Sorveglianza

1. La sorveglianza sugli uffici del Giudice di Pace é esercitata dal Consiglio Superiore della magistratura con possibilità di delega al presidente del tribunale territorialmente competente.

CAPO  II

Competenze e procedimento civile del Giudice di Pace

Art. 17

Competenza del Giudice di Pace

1. L'articolo 7 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

Art. 7 - (Competenza del Giudice di Pace). - Il Giudice di Pace é competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a € 2582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il Giudice di Pace é altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 15.493,71.

Il Giudice di Pace é inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.(comma abrogato dall’art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432).

É competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle di stanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 18

Competenza del pretore

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Il pretore é competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a € 10.329,14, in quanto non siano di competenza del Giudice di Pace".

Art. 19

Connessione

1. All'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Se una causa di competenza del Giudice di Pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al Giudice di Pace e al pretore o al tribunale, il Giudice di Pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale".

Art. 20

Patrocinio

1. L'articolo 82 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 82 - (Patrocinio). - Davanti al Giudice di Pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 516,46.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il Giudice di Pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di Cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo".

Art. 21

Giudizio secondo equità

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Il Giudice di Pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede € 1.032,91".

Art. 22

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: "Titolo II. - Del procedimento davanti al pretore e al conciliatore" é sostituita dalla seguente: "Titolo II. - Del procedimento davanti al pretore e al Giudice di Pace".

2. L'articolo 311 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). -  Il procedimento davanti al pretore e al Giudice di Pace, per tutto ciò che non é regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, é retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili".

Art. 23

Poteri istruttori del giudice

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il Giudice di Pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità".

Art. 24

Querela di falso

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 313 - (Querela di falso). - Se é proposta querela di falso, il pretore o il Giudice di Pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".

Art. 25

Forma della domanda

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "Capo III. Disposizioni speciali per il procedimento davanti al conciliatore" é sostituita dalla seguente: "Capo III. Disposizioni speciali pe il procedimento davanti al Giudice di Pace".

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 316 - (Forma della domanda). - Davanti al Giudice di Pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il Giudice di Pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, é notificato con citazione a comparire a udienza fissa".

Art. 26

Rappresentanza davanti al Giudice di Pace

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 317 - (Rappresentanza davanti al Giudice di Pace). - Davanti al Giudice di Pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".

Art. 27

Contenuto della domanda

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 318 - (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà. Se la citazione indica un giorno nel quale il Giudice di Pace non tiene udienza, la comparizione é d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".

Art. 28

Costituzione delle parti

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 319 - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procedura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del Giudice di Pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".

Art. 29

Trattazione della causa

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 320 - (Trattazione della causa). -  Nella prima udienza il Giudice di Pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il Giudice di Pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio".

Art. 30

Decisione

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 321 - (Decisione). - Il Giudice di Pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. La sentenza é depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione".

Art. 31

Conciliazione in sede non contenziosa

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa). - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa é proposta anche verbalmente al Giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del Giudice di Pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio".

Art. 32

Termini per le impugnazioni

1. Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, é di trenta giorni. É anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello".

Art. 33

Impugnazione

1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile é sostituito dal seguente:

"Sono altresì inappellabili le sentenze del Giudice di Pace pronunziate secondo equità".

Art. 34

Giudice dell'appello

1. All'articolo 341 del codice di procedura civile é aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'appello contro le sentenze del Giudice di Pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".

CAPO III

Competenza e procedimento penale del Giudice di Pace

Art. 35 *

Delega al governo in materia penale

1. Il governo della repubblica é delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del Giudice di Pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38. 

*(sostituito dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673)

Art. 36

Competenza in materia penale del Giudice di Pace

1. Al Giudice di Pace é devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale.

Art. 37

Procedimento penale innanzi al Giudice di Pace

1. Al procedimento penale innanzi al Giudice di Pace si applicano i criteri e i principi di cui all'articolo 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice.

2. Si applica la procedura prevista dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla metà.

Art. 38 *

Entrata in vigore del decreto legislativo

1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1 gennaio 1996". 

*(sostituito dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)

CAPO IV

Norme di coordinamento, transitorie e finali

Art. 39

Coordinamento

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione", queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "Giudice di Pace" e "ufficio del Giudice di Pace".

Art. 40

Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta

1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di Giudice di Pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle D'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del Giudice di Pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'articolo 42, sentiti gli enti interessati.

Art. 41

Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei Giudici di Pace e degli ausiliari addetti agli uffici del Giudice di Pace, é richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571.

2. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici di pace nonché dei cancellieri,degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del Giudice di Pace, é richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

3. Nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possono essere istituiti uffici distinti del Giudice di Pace.

Art. 42

Norme di coordinamento e di attuazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

Art. 43

Cause pendenti

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del Giudice di Pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

Art. 44

Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori

1. Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

Art. 45

Dei giudici

1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

"La giustizia nelle materie civile e penale é amministrata:

A) dal Giudice di Pace;

B) dal pretore;

C) dal tribunale ordinario;

D) dalla corte di appello;

E) dalla corte di cassazione;

F) dal tribunale per i minorenni;

G) dal magistrato di sorveglianza;

H) dal tribunale di sorveglianza;

Art. 46

Regime fiscale

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.032,91 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di € 1.032,91 sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99.*

*(abrogato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

Art. 47

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

2. É abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall'articolo 44 della presente legge.

Art. 48

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "istituzione del Giudice di Pace".

3. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49 *

Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995. 

*(sostituito dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673 )

Art. 50

Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, é sostituito dal seguente:

"Art. 92. - (Entrata in vigore). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 10 gennaio 1993".

Art. 51 *

Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti

1. Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, fermo il disposto dell'articolo 13, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono altresì i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del Giudice di Pace.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

*(abrogato dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673)
(Vedere i nuovi compiti del giudice di pace L. 468/99)