Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati.

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire è tradotta in € al tasso di conversione di 1936,27, con l'eliminazione dei decimali in caso di arrotondamento anche se le operazioni di conversione producono un risultato espresso in centesimi di euro (Vedere "Linee guida")

È approvato l'unito regolamento speciale di esecuzione per il caffè e i suoi derivati, della L. 30 aprile 1962, n. 283, modificata con L. 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

CAPO I

IL CAFFÈ CRUDO

Art.1.
Specie di caffè

Ai fini del presente regolamento si intendono per "caffè crudo" o "caffè verde" i semi (chicchi) privati dell'endocarpo (pergamino) ed, almeno in parte, del tegumento seminale (pellicola argentea), appartenenti ad una delle seguenti specie del genere coffea: c. arabica, c. canephora, e c. liberica.

Le specie indicate nel comma precedente devono avere le caratteristiche morfologiche di cui alla allegata tabella A.

Art. 2.
Frammenti di chicco ed impurità vegetali

Si intende per "frammento di chicco" la parte di chicco di peso inferiore ad un terzo della media ponderale di cento chicchi della stessa specie.

Si intendono per "impurità vegetali" i semi diversi da quelli delle specie di coffea e le parti di pianta in genere.

Art. 3.
Requisiti dei chicchi di caffè crudo

I chicchi (semi) di caffè crudo, oltre a rispondere alle prescrizioni dell'art. 5 della L. 30 aprile 1962, n. 283, debbono essere esenti da micotossine, salvi gli eventuali limiti di tolleranza stabiliti dal Ministro per la sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, non emanare odori sgradevoli estranei al caffè né aver subìto alcuna contaminazione non eliminabile con la torrefazione, la decaffeinizzazione o la solubilizzazione, non contenere più del tredici per cento in peso di acqua.

È consentita tuttavia la presenza di altre impurità o imperfezioni nei limiti risultanti dalla allegata tabella B.

CAPO II

IL CAFFÈ TORREFATTO

Art. 4
Definizione

Si intende per caffè torrefatto il prodotto ottenuto dalla torrefazione del "caffè crudo" rispondente alle prescrizioni del precedente capo e delle tabelle allegate A e B.

Art. 5.
Impurità ed imperfezioni

II caffè torrefatto non deve contenere impurità ed imperfezioni in misura superiore ai limiti indicati nella allegata tabella C.

Art. 6.
Miscele di caffè torrefatto

Il primo comma è stato abrogato dal DPR 255/2000.

È consentita, la misceladi due o più specie di caffè torrefatto senza aggiunte di sostanze di qualsiasi specie. Esse devono avere i requisiti elencati nella allegata tabella C.

Il caffè deve essere torrefatto per semi di una sola specie.

È consentita la miscela di due o più specie di caffè torrefatto senza aggiunte di sostanze di qualsiasi specie. Esse devono avere i requisiti elencati nella allegata tabella C.

CAPO III

DERIVATI DEL CAFFÈ

Art. 7.
Caffè macinato

Si intende per "caffè macinato" il caffè ottenuto per macinazione del caffè torrefatto conforme alle prescrizioni del secondo capo e della tab. C.

Art. 8 .

Abrogato dal DPR 255/2000

CAPO IV

IMPORTAZIONE DEL CAFFÈ

Art. 9.
Nazionalizzazione del caffè

Ciascun sacco di caffè, presentato alla nazionalizzazione, deve contenere semi della stessa specie.

Art.10.
Operazioni di cernita

È vietata la nazionalizzazione di caffè non conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

All'atto dell'importazione, deve essere esibito un certificato rilasciato dalla competente autorità governativa del Paese esportatore, attestante la conformità del prodotto ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Le partite di caffè non conformi alle prescrizioni dell'art. 3 e della tab. B possono essere rese conformi dall'impresa importatrice mediante le necessarie operazioni di cernita.

Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni di carattere doganale, il trasporto delle partite indicate nel comma precedente, le operazioni della loro cernita e la distruzione del residuo derivato dalla cernita e costituito da chicchi non conformi alle prescrizioni della tabella B, devono essere seguiti sotto la vigilanza sanitaria. II residuo della cernita, se non immediatamente distrutto, deve essere posto in locali separati con la indicazione "merce non destinata al consumo".

Art.11.
Nazionalizzazione di caffè solubile

Abrogato dal DPR 255/2000

La provenienza dell'estratto di caffè in polvere solubile o "caffè solubile" da nazionalizzare e la sua conformità alle disposizioni del precedente art. 8 devono essere attestate con certificato rilasciato da istituti e organismi esteri riconosciuti dal Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli affari esteri, del commercio con l'estero e delle finanze.

Art.12 .
Importazione temporanea

La lavorazione del caffè importato temporaneamente e non conforme alle prescrizioni del presente regolamento è sottoposta a vigilanza sanitaria.

L'impresa interessata deve dare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento preventiva comunicazione al medico provinciale competente per territorio, il quale adotta le misure idonee ad impedire l'immissione in commercio sul territorio nazionale delle partite di caffè, non conformi alle suindicate prescrizioni, che sono state sottoposte a lavorazione in regime di temporanea importazione.

CAPO V

VENDITA DEL CAFFÈ

Art.13.
Vendita di caffè in confezioni chiuse

II "caffè macinato" e "l'estratto di caffè in polvere solubile" o "caffè solubile" devono essere posti in vendita solamente in confezioni chiuse. È consentita tuttavia la vendita al dettaglio allo stato sfuso di caffè macinato al momento della richiesta dell'acquirente.

Art. 14.
Vendita di caffè allo stato sfuso

I prodotti di caffè per i quali sia consentita la vendita allo stato sfuso, debbono essere posti in vendita con le rispettive denominazioni. Deve essere dichiarata l'eventuale presenza di sostanze coloranti nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art.15.Vendita di miscela di caffè

Il prodotto composto dalla miscela di due o più specie di caffè torrefatto deve essere posto in vendita con la denominazione "miscela di caffè", seguita eventualmente da una denominazione di fantasia che non faccia comunque riferimento a specie della "coffea species" o a zone o paesi produttori di caffè.

Nel caso in cui tale riferimento figuri nella ragione sociale o nel marchio, questi devono essere riportati in modo tale da risultare ben distinti e separati dalla denominazione di fantasia.

Art.16.
Vendita di frammenti di caffè

I frammenti di caffè crudo, anche residuati dalla cernita di partite presentate alla nazionalizzazione, possono essere posti in vendita con la denominazione "frammenti di caffè" purché conformi alle prescrizioni del precedente art. 3 e della tabella B.

Il prodotto denominato "frammenti torrefatti di caffè" può essere posto in vendita, solo se privo di aggiunte di sostanze di qualsiasi genere e conforme alle prescrizioni dei nn. 1), 2) e 4) della tab. C.

Art.17.
Vendita di partite rilavorate

Le partite di caffè nazionalizzate, dopo che sono state rese conformi alle prescrizioni del presente regolamento mediante operazioni di cernita, possono essere poste in vendita sul territorio nazionale, previa analisi favorevole dei laboratori indicati nell'art.1 della L. 30 aprile 1962, n. 283.

Art.18

Abrogato dal DPR 255/2000

Art.19.

Abrogato dal DPR 255/2000

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.
Modalità di prelievo e analisi

Particolari modalità per il prelevamento dei campioni di "caffè crudo", "caffè torrefatto", "caffè macinato" e "caffè solubile" possono essere stabilite con i metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Art. 21.
Studi sul caffè e prodotti derivati

Per lo studio di questioni tecniche concernenti i prodotti disciplinati dal presente regolamento, il Ministero della sanità può avvalersi del laboratorio della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste.

Art. 22.
Disposizioni transitorie

Per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento è consentito lo smaltimento delle partite di caffè, già immesse nel territorio nazionale, aventi quantità di impurezza e di chicchi difettosi in misura complessivamente non superiore al 10%; per i chicchi tarlati per azione dello Stephanoderes sp. e delle araeocerus sp. la tolleranza consentita è del 20%.

È consentito lo smaltimento delle confezioni di caffè solubile e torrefatto, non conformi alle prescrizioni del precedente art.18, per un periodo, rispettivamente, di 18 mesi e 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23.

Nelle regioni a statuto ordinario, le funzioni amministrative attribuite ai medici provinciali dal presente regolamento, sono esercitate, dalla Regione nel rispetto delle norme di cui al D.P.R.14 gennaio 1972, n. 4.

Tabella A

SPECIE DI CAFFÈ

Colore
Forma
Crivello minimo
Tolleranza chicchi inferiore al crivello minimo indicato
C. Arabica:
Oscilla tra il giallo verdino per un caffè "naturale"; si sposta decisamente verso il verde blu, per un caffè "lavato"
È abbastanza regolare più o meno allungata talvolta appuntita.
Normalmente il rapporto tra la lunghezza (L) e la larghezza (l), L/I oscilla tra 1,7 e 2. II solco è stretto e leggermente sinuoso. Nel caso che uno dei due ovuli abortisca, l'altro si sviluppa liberamente dando origine ad un chicco di forma ovoidale (caracoli, perla, peaberry): tali chicchi sono in genere presenti nella quantità percentuale media del 10%e debbono essere trattenuti da un crivello minimo di n. 9.
12
10%
C.Canephora:
Ha tonalità bronzea con sfumature più o meno marcate verso il giallo per il caffè "naturale"; vira leggermente verso il "verde", per un caffè "lavato".
I chicchi sono generalmente piano-ovoidi, di dimensioni molto variabili, ma di solito più piccoli di quelli della C.arabica. Il rapporto L/I si mantiene vicino all'unità. II solco è piuttosto diritto che sinuoso; la pellicola è alquanto aderente. I caracoli hanno forma sferoide e sono in genere presenti nella quantità percentuale media del 25%; essi debbono essere trattenuti dal crivello n. 9
9
10%
C. Liberica:
Giallo bruno
Poco regolare e spesso contorta, generalmente allungata; il rapporto L/I oscilla tra 1,7 e 1,4.
I chicchi sono grossi con pellicola aderente, di aspetto ruvido. II solco è diritto e molto aperto, con tagli trasversali.
12
10%

Tabella B

LIMITI DI PESO DELLE IMPURITÀ E DELLE IMPERFEZIONI CONSENTITE DAL CAFFÈ CRUDO

1. Impurità di origine minerale o animale; in misura non superiore complessivamente all'uno per cento;

2. in misura complessivamente non superiore al 5 per cento:

a) impurità vegetali;

b) frutti secchi "ciliege secche";

c) chicchi di caffè ricoperti parzialmente o interamente dal pergamino (chicchi in pergamino);

d) chicchi esternamente ed internamente di colore nero, a grana generalmente inferiore alla media, di aspetto rugoso, che alla tostatura si rigonfiano poco, assumono un colore tendente al grigiastro e conservano la pellicola argentea fortemente aderente (chicchi neri);

e) Chicchi generalmente stretti, allungati e generalmente arcuati, ricoperti da una pellicola molto aderente di colore variante dal giallo pallido verde ed al bruno più intenso o meno intenso, che alla torrefazione rimangono di colore chiaro con la superficie raggrinzita (chicchi secchi);

f) Chicchi a superficie traslucida con tonalità di colore che sfumano dal verde pallido al giallo-bruno rossastro, a seconda della specie o varietà del caffè e del grado di alterazione, generalmente privi di pellicola ed emananti talora al taglio odori sgradevoli (chicchi cerosi o fermentati);

3. chicchi con lesioni (fori) derivanti dall'azione dello Stephanoderes sp. e dello Araeocerus sp. in misura non superiore al dieci per cento;

4. frammenti di chicchi in misura non superiore al cinque per cento.

Tabella C

LIMITI DI PESO DELLE IMPURITÀ E DELLE IMPERFEZIONI CONSENTITE DAL CAFFÈ TORREFATTO

1. Impurità di origine minerale; in misura non superiore complessivamente all'uno per cento;

2. in misura mai superiore complessivamente al 5 per cento:

a) impurità vegetali e chicchi difettosi indicati al n. 2), lett. a), b), e c) della tab. B;

b) chicchi di colore nero, generalmente molto leggeri e di aspetto spugnoso ed opaco, dal gusto amaro, carbonioso (chicchi neri e carboniosi);

c) chicchi a superficie chiara, spesso raggrinzita, che reagiscono stentatamente alla torrefazione con gusto e colore sgradevoli che si accentuano quando la pellicola argentea rimane aderente (chicchi pallidi);

d) chicchi molto leggeri di colore tendente al nero, talvolta marmorizzati, con affioramento particolarmente abbondante di grasso, che al taglio emanano un odore sgradevole (chicchi cerosi o fermentati);

3. frammenti di chicchi in misura non superiore complessivamente al sette e cinquanta per cento;

4. chicchi con lesioni (fori) derivanti dall'azione dello Stephanoderes sp. e dello Araeocerus sp. in misura non superiore complessivamente al dieci per cento.

Decreto così modificato dalle seguenti disposizioni legislative:

DPR 24 luglio 2000, n. 255

(N.B. Il D.P.R. 16 febbraio 1973, n. 470, regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati, non prevede autonome sanzioni.
Esse, pertanto, sono da ricercare nella norma generale contenuta nell'articolo 17 L.283/62, che ai sensi della L.689/81 è depenalizzato(alla stregua del D.P.R. 327/80). La stessa norma si applica per le violazioni di cui al D.M. 20 maggio 1976(caffè decaffeinato).          
Al DPR 470/73 e al DM 20 maggio 1976, per quanto concerne l'etichettatura, si applicano  le disposizioni di cui al D.Lgs.109/92. Infatti l'articolo 29, 2°c, del succitato decreto legislativo, abroga qualsiasi disposizione diversa ed incompatibile con lo stesso ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti. Ora con l'entrata in vigore del DPR 255/2000 anche al DPR 774/82 si applicano le disposizioni del D.Lgs. 109/92).

Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 774

Attuazione della Dir. CEE n. 77/436 relativa agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria.

Art. 1.
Estratti di caffè

Si intendono per estratti di caffè, i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dai grani di caffè torrefatti, utilizzando l’acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base e contenenti esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffè, oltre alle sostanze non solubili, tecnicamente ineliminabili, ed agli oli non solubili provenienti dal caffè.

Art. 2.
Estratti di cicoria

1. Si intendono per estratti di cicoria i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l’acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base.

2. Per cicoria si intendono le radici di Cichorium intybus L, non utilizzate per la produzione di cicoria Witloof, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte per la preparazione di bevande.

Art. 3.

Gli estratti di caffè e di cicoria devono essere commercializzati con le denominazioni previste negli allegati al presente decreto e rispondere alle caratteristiche di composizione definite per ciascun estratto negli allegati stessi.

Le miscele di estratti di caffè e di estratti di cicoria, nonché gli estratti di miscele di caffè torrefatto e di cicoria torrefatta possono essere posti in commercio a condizione che corrispondano alle caratteristiche previste negli allegati 1 e 2 e alle disposizioni contenute al successivo art. 6.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produca estratti di caffè o estratti di cicoria con caratteristiche difformi da quelle previste negli allegati al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 a € 2582.

Art. 4.

1. II Ministro della sanità può autorizzare con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, l'impiego di antiagglomeranti per gli estratti di caffè e di cicoria quando tali prodotti sono utilizzati nelle macchine automatiche. In tal caso le confezioni dei prodotti devono recare la dicitura "per macchine automatiche".

2. II Ministro della sanità determina con proprio decreto particolari metodiche relative al prelievo dei campioni, nonché i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di caffè e di cicoria, sentita la Commissione prevista dall'art. 21 della L. 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 5.
Etichettatura

1. Agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. Tuttavia

a) la denominazione di vendita è completata dalla dicitura

1) "in pasta" o "in forma pastosa" per i prodotti di cui all’allegato I, punto 1, lettera b) e all'allegato II, punto 1, lettera b);

2) "liquido" o "in forma liquida" per i prodotti di cui all’allegato I, punto 1, lettera c) e all'allegato II, punto 1, lettera c);

b) la denominazione di vendita può essere completata dal termine "concentrato" nei casi seguenti:

1) per l’estratto di caffè liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè è superiore al 25 per cento in peso;

2) per l’estratto di cicoria liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria è superiore al 45 per cento in peso;

c) nell’etichettatura devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita le diciture;

1) "decaffeinato" per gli estratti di caffè dì cui all’articolo 1 aventi un tenore di caffeina anidra non superiore, in peso, allo 0,3 per cento della sostanza secca ottenuta dal caffè;

2) "con" o "conservato con" o "con aggiunta di" o "torrefatto con" seguita dal tipo o dai tipi di zucchero utilizzato per gli estratti di caffè e per gli estratti di cicoria liquidi;

d) i prodotti in pasta e quelli liquidi devono riportare il tenore minimo di sostanza secca, ottenuta rispettivamente dal caffè o dalla cicoria, espresso in percentuale di peso del prodotto finito.

Art. 6.

Abrogato dal DPR 255/2000

Art. 7.

Le disposizioni del D.P.R. 16 febbraio 1973, n. 470, incompatibili con quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione

Art. 9.

Omissis

Art. 10.

Omissis

Allegato I

Denominazioni e caratteristiche degli estratti di caffè.

1. Con la denominazione di vendita "estratto di caffè" o "estratto di caffè solubile" o "caffè solubile" o "caffè istantaneo" si intendono i prodotti di cui all’articolo 1, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè:

a) uguale o superiore al 95% in peso per l’estratto di caffè;

b) compreso tra il 70 e l’85% in peso per l’estratto di caffè in pasta;

c) compreso tra il 15 ed il 55% in peso per l’estratto di caffè liquido.

L’estratto di caffè solido o in pasta non deve contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall’estrazione del caffè.

L’estratto di caffè liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantità non superiore al 12% in peso."

Allegato II

Denominazioni e caratteristiche degli estratti di cicoria.

1. Con la denominazione di vendita "estratto di cicoria" o "cicoria

solubile" o "cicoria istantanea" si intendono i prodotti di cui all’articolo 2, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria:

a) uguale o superiore al 95% in peso per l’estratto di cicoria;

b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l’estratto di cicoria in pasta;

c) compreso tra il 25 ed il 55% in peso per l’estratto di cicoria liquido.

2. L’estratto di cicoria e l’estratto di cicoria in pasta non devono contenere quantità superiore all’1%, in peso, di sostanze non ottenute dalla cicoria.

L’estratto di cicoria liquido può contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantità non superiore al 35% in peso.

Decreto così modificato dalle seguenti disposizioni legislative:

DM 3 dicembre 1987, n. 599

DPR 24 luglio 2000, n. 255

Decreto 20 maggio 1976

Disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato

Art. 1.

È consentita la decaffeinizzazione del caffè. II trattamento può essere effettuato mediante l'impiego dei seguenti solventi: "diclorometano" e "acetato di etile", aventi le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza corrispondenti a quelle previste nell'allegato al presente decreto.

II prodotto così ottenuto e posto in commercio deve corrispondere ai seguenti requisiti:

caffè crudo: non deve contenere più dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per l'estrazione della caffeina non deve superare le 10 parti per milione espresso come diclorometano, nel caso che venga impiegato il diclorometano, e le 50 parti per milione nel caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore dell'11 per cento del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100°C dopo 6 ore);

caffè torrefatto: non deve contenere più dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per la estrazione della caffeina non deve superare le 10 parti per milione espresso come diclorometano, nel caso che venga impiegato il diclorometano e le 15 parti per milione nel caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore del 5 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100°C dopo 6 ore);

estratto solubile di caffè (essiccato o liofilizzato): non deve contenere più dello 0,30 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per l'estrazione della caffeina non deve superare le 5 parti per milione, espresse come cloro, nel caso che venga impiegato il diclorometano, e le 5 parti per milione, nel caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore del 4 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 70°C dopo 6 ore sotto una pressione ridotta di 40 mm di mercurio); il rapporto di estrazione tra caffè decaffeinato di partenza e l'estratto solubile ottenuto non deve essere inferiore a 2,3.

Art. 2.

Il prodotto posto in commercio deve riportare sulla confezione, oltre le indicazioni di cui all'art. 18 del regolamento approvato con D.P.R.16 febbraio 1973, n. 470, anche la seguente dizione a caratteri ben visibili e indelebili: "caffè decaffeinato", con la precisazione "caffeina non superiore a 0,10 per cento" per il caffè crudo o torrefatto, e "caffeina non superiore a 0,30 per cento" per l'estratto di caffè, essiccato o liofilizzato.

Art. 3.

Per la disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato valgono, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con D.P.R. 16 febbraio 1973, n. 470.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1, limitatamente alle parti concernenti il limite massimo di caffeina consentito nel caffè decaffeinato, hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1977.

Allegato

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E DI PUREZZA DEL DICLOROMETANO

Non deve contenere quantità tossicologicamente pericolosa di qualsiasi elemento o sostanza. Non deve contenere inoltre più di 1 mg/kg di arsenico o più di 1 mg/kg di piombo.

Purezza
> 99,99%
Intervallo di ebollizione
39,40°C
Densità 20°C
  1. 325
Indice di rifrazione
n 20/D 1,424
pH
6,5-7,0
Colore (Hazen)
0-5
Cloro libero
assente
Zolfo
assente
Residuo dopo evaporazione
< 1 mg/kg
Acqua
< 50 ppm
Cloruro di metile
< 1 ppm
Cloruro di vinile
< 1 ppm
Cloruro di vinilidene
< 20 ppm
Cloruro di etile
< 20 ppm
t-1,2-dicloroetilene
< 30 ppm
Cloroformio
< 10 ppm
Tricloroetilene
< 1 ppm
C Cl4
< 1 ppm
Tetracloroetilene
< 1 ppm
Composti organici del Bromo
non determinabili
Stabilizzanti
30 ppm C5-olefine

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E DI PUREZZA DELL'ACETATO DI ETILE

Liquido trasparente, incolore, mobile, con odore caratteristico, altamente infiammabile.

Formula chimica: CH3COOCH2CH3

Peso molecolare: 88,11

Solubilità: solubilità completa in tutti i solventi organici, quali etere, alcool, oli fissi e volatili; solubile in circa 10 parti di acqua.

Intervallo di distillazione: non meno del 98% del prodotto distilla tra 75,5° e 78,5°C.

Tenore: non meno del 99% di acetato di etile; il resto è costituito essenzialmente da alcool etilico ed acqua.

Indice di rifrazione n 20/D : 1,373 ± 0,002

Densità relativa d 20/20 : 0,900 ± 0,002

Acidità (come acido cloridrico): non più di 0,03% m/m

Residuo all'evaporazione: non più dello 0,02% m/m

Metalli pesanti (come piombo): non più di 10 ppm

Composti metilici e derivati butilici: assenti

Arsenico: non più di 3 ppm

Decreto così modificato dalle seguenti disposizioni legislative:

DM 20 luglio 1987, n. 390