Allegato I

DEFINIZIONI

a) Mangimi:

I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati alla alimentazione degli animali per via orale.

b) Razione giornaliera

La quantità totale di alimenti, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

c) Materie prime per mangimi:

I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.

d) Mangimi composti

Le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

e) Mangimi completi

Le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

f) Mangimi complementari

Le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi.

g) Mangimi minerali:

I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge.

h) Mangimi melassati:

I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.

i) Mangimi d'allattamento

I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.

l) Mangimi medicati:

Mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi.

m) Animali:

Animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo.

n) Animali familiari:

Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

o) Data di conservazione minima :

La data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprietà specifiche.

p) Immissione in circolazione ovvero circolazione:

La detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

q) Immissione in commercio o circolazione: 

La detenzione, compresa l'offerta, di alimenti composti per animali a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.*

*Lettera introdotta dal Decreto 6 febbraio 2002

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