allegato vii 

tolleranze 

A) Materie prime per mangimi 

1. Se da un controllo ufficiale emerge che la composizione di una materia prima per mangimi è differente da quella dichiarata, cosicché il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori: 

1.1 Proteina greggia: 

a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 

b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori al 10%; 

c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%".*

*Punto così sostituito dal Decreto 6 febbraio 2002

1.2 Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio(destrosio): 

a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 

b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20% ma pari o superiori al 5%; 

c. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5% 

1.3 Amido e inulina: 

a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; 

b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30%, ma pari o superiori al 10%; 

c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 

1.4 Sostanze grasse grezze: 

a. 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 

b. 12% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15% , ma pari o superiori al 5%; 

c. 0,6 per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 

1.5 Fibre grezze 

a. 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; 

b. 15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14%, ma pari o superiori al 6%; 

c. 0,9 unità per il tenore dichiarato inferiore al 6%. 

1.6 Umidità e ceneri grezze: 

a. 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%, 

b. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10% , ma pari o superiori al 5%; 

c. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 

1.7 Valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio: 

a. 1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15% o(15), a seconda dei casi; 

b. 10% del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15%, ma pari o superiori al 2% o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi; 

c. 0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2% o a 2, a seconda dei casi. 

1.8 Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl: 

a. 10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al3%; 

b. 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3%. 

1.9 Carotene, vitamina a e xantofilla: 

a. 30% del tenore dichiarato; 

1.10 Metionina, lesina e basi azotate volatili: 

a. 20% del tenore dichiarato; 

B) Mangimi composti ad eccezione di quelli per animali familiari 

1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato: 

1.1. Proteina greggia 

a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%; 

b. 5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%; 

c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 

d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%; 

e. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10% 

1.2. Grassi greggi; 

a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 

b. 20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 

c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5% 

1.3. Zuccheri totali 

a. 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 

b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%; 

c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10% 

1.4. Amido e zuccheri totali più amido 

a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; 

b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino allo 10%; 

c. 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10% 

1.5. Sodio, potassio e magnesio 

a. 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 

b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%; 

c. 0,75 unità per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%; 

d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%; 

e. 0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7% 

1.6. Fosforo totale e calcio 

a. 1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%; 

b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%; 

c. 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%; 

d. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%; 

c. 0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1% 

1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano: 

a. 30% del tenore dichiarato 

1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque superiori a quelli dichiarati. 

2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato: 

2.1. Umidità: 

a. 3,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%; 

b. 5% per i tenori dichiarali inferiori al 70% fino al 50%;

 c. 2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 

d. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%; 

e. 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5% 

2.2. Ceneri gregge: 

a. 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 

b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 

c. 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5% 

2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico: 

a. 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%; 

b. 10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%; 

c. 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4% 

2.4. Fibra greggia: 

a. 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; 

b. 15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%; 

c. 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6% 

2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidità e ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque inferiori a quelli dichiarati. 

C) Mangimi composti per animali familiari 

1. Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato: 

1.1. Proteina greggia 

a. 3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 

b. 16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%; 

c. 2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5% 

1.2. Grassi greggi 

a. 2,5 unità del tenore dichiarato 

1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza uguale per i grassi greggi. 

2. Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato: 

2.1. Umidità: 

a. 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%; 

b. 7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20% 

c. 1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20% 

2.2. Ceneri gregge 

a. 1,5 unità del tenore dichiarato 

2.3. Fibra greggia: 

a. l'unità del tenore dichiarato 

2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di umidità risulta comunque inferiore a quello dichiarato. 

D) Disposizioni relative alla purezza botanica e chimica 

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge, comma 1, lettera a), le materie prime per mangimi devono essere esenti quanto lo consentano le buone pratiche di elaborazione, da impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo di fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati dalla direttiva 70/524/CEE, a meno che per una determinata materia prima per mangimi sia stato fissato un tenore massimo specifico nella parte 'A'. 

2. Qualora non siano stati fissati atri valori nella parte 'A' o 'B' dell'allegato II, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%. Si considerano impurezze botaniche: 

a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);

 b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%; 

3. I valori indicati, relativi alla purezza botanica, si riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali. 

4. Nei mangimi composti è ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantità corrispondente alla percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetale impiegata. Nei mangimi composti è tollerata anche la presenza, nel limite del 2%, di materie prime per mangimi che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.

Legge 281/63Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 - Allegato 5 - Allegato 6