ALLEGATO III  

DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

A. MATERIE PRIME PER MANGIMI

1) L'espressione "materia prima per mangimi" o "mangime semplice";          

2) la denominazione di tale materia prima;  

3) per le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nella parte "A" capo II dell'Allegato II, le indicazioni di cui alla colonna 4 dell'elenco stesso;                                                                  

4) per le materie  prime per mangimi non previste nell'elenco di cui al precedente punto 3), le indicazioni di cui alla parte "B", colonna  2, dell'Allegato II previste per le categorie di appartenenza;                       

5) ove previste, le indicazioni di cui alla parte a  capo 1 dell'Allegato II,                                                                            

6) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;                  

7) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento del produttore, il numero di riconoscimento nonché numero di riferimento della partita o qualsiasi altra indicazione che possa consentire di risalire all'origine della materia prima se lo stabilimento deve essere riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;*

7-bis) il nome o la ragione sociale e la sede del responsabile delle indicazioni di cui ai punti da 1) a 6), se diverso dal produttore di cui al punto 7);*

8) sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite ulteriori  informazioni  in applicazione del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto e con le modalità previste;      

9) per quantitativi  di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 8)  possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto vendita;                                                      

10) le indicazioni riportate ai precedenti punti 3)  e 4) e  nell'Allegato II parte A capo I punto IV lettere b) e c), non sono richieste se:             

a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;

b) fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n.508 e  successive modificazioni, sono immesse   in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento  fisico semplice, in quantitativi inferiori o  pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e  consegnate direttamente all'utilizzatore finale da parte di un venditore con sede nel territorio nazionale.             

11) Le indicazioni  riportate ai precedenti punti da 1) a 7), non sono richieste se, fatte salve le disposizioni  del decreto legislativo 14 dicembre1992 n. 508 e successive  modificazioni, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati,  sottoposti o no a trattamento fisico  semplice e non  trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi residenti nel territorio nazionale;                               

12) Le indicazioni di cui  ai precedenti punti da 3) a  6), e all'Allegato II, parte 'A' "capo I" non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua, superiore al 50%.          

13) In deroga al precedente punto 1), le materie prime per mangimi  di cui al comma 5  dell'art. 3 del  presente decreto devono essere etichettate  come "materie prime per  mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti per la produzione di mangimi composti".                                                  

14) Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti  di mammiferi  debbono  essere  etichettate con  la seguente indicazione :"Questa materia prima per mangimi è costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti".        

Questa disposizione non si applica a:                                       

a) latte e prodotti lattiero-caseari;                                       

b) gelatina;                                                                

c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:      

01.  ottenute da pelli ricavate da  animali macellati presso un macello e  sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'Allegato I, capitolo VI del decreto legislativo  18/4/1994,n. 286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;                                                      

02. prodotte mediante un processo che  implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione delle pelli mediante salagione,  calcinazione e  lavaggio intensivo seguiti da esposizione del materiale ad un pH >11  per >3 ore ad una temperatura >80° e da un trattamento termico  a 140°C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente riconosciuto dalla  Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;     

03. provenienti da stabilimenti che attuano un  programma di autocontrollo(haccp).                                                                       

d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;        

e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici. 

15) Per le materie prime  per mangimi di origine animale di produzione nazionale devono  essere indicati gli  estremi della autorizzazione di  cui all'articolo 4 della legge 281  del 1963, nonché, se del caso, il numero ufficiale di riconoscimento previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e successive modificazioni.

16) Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio, le disposizioni relative alla circolazione delle materie prime per mangimi, si applicano anche all'utilizzazione delle medesime materie prime;* 

17) Le materie prime per mangimi possono circolare nell'Unione europea solo se di qualità sana, leale e mercantile. Quando dette materie prime sono messe in circolazione o utilizzate, non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali, delle persone o per l'ambiente e non devono essere immesse in circolazione in modo ingannevole.*

*Modifiche apportate  dal Decreto 6 febbraio 2002   

B. MANGIMI COMPOSTI       

1. La  denominazione del mangime  secondo le definizioni  dell'allegato I:"mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato",  "mangime  completo da allattamento", "mangime complementare da allattamento".                                                                    

2. La specie o la categoria animale alla quale il mangime è destinato.     

3. Le modalità di impiego, che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata.                                  

4.  Gli alimenti composti che contengono  proteine derivate  da tessuti di mammiferi e destinati  ad animali diversi  da quelli familiari debbono essere etichettati con la  seguente indicazione: "Questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi,  di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti". Questa disposizione non si  applica agli alimenti composti che contengono le seguenti proteine derivate da tessuti di mammiferi:      

a) latte e prodotti lattiero-caseari;                                        

b) gelatina;                                                                

c) proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore a 10.000 dalton:      

01) ottenute  da pelli ricavate da animali macellati  presso un macello e  sottoposti ad un'ispezione ante mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo VI del decreto  legislativo 18/4/94 n.286, a seguito della quale siano stati dichiarati idonei alla macellazione ai fini di detto decreto;                                                          

02) prodotte mediante  un processo che implichi opportuni interventi volti a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli, nonché la preparazione  delle pelli  mediante salagione, calcinazione e lavaggio intensivo seguiti da esposizione del  materiale ad un pH >11 per >3 ore ad una temperatura >80° e  da un trattamento termico a 140°C per 30 minuti a >3,6 bar, o mediante un processo equivalente  riconosciuto dalla Commissione previa consultazione del Comitato scientifico pertinente;

03) provenienti da stabilimenti che attuano un  programma di autocontrollo(haccp).

d) difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate;                          

e) plasma essiccato ed altri prodotti ematici.                              

5. Il  nome o  la ragione sociale e  l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato.

6. Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore per i prodotti  preparati per  conto terzi o  su  formula  del committente, salvo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 18, della legge n. 281 del 1963.        

7. Per i mangimi  composti per animali diversi dagli animali  familiari è richiesta l'elencazione  delle materie prime  per mangimi ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati  con il loro nome specifico, nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale  utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'allegato II  parte A), capo II per i prodotti non contemplati nella parte A); capo II, le denominazioni dedotte  conformemente ai criteri enumerati nella parte B) medesimo allegato II. L'indicazione  del nome specifico delle materie   prime  per mangimi può essere sostituita  con quella delle sottoelencate categorie alle quali le materie prime per  mangimi appartengono,  riportate nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.                                                                  

categorie di materie prime per mangimi che possono sostituire l'indicazione del nome specifico del singolo ingrediente nell'etichettatura dei mangimi composti destinati agli animali diversi da quelli familiari 

categoria

definizione

7.1. Cereali in grani I grani interi di qualunque tipo di cereale (compreso il grano saraceno) indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la pula.
7.2. Prodotti e sottoprodotti dei cereali in grani I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei grani di cereali diversi dagli oli compresi nella categoria 7.14.*
Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 
7.3. semi oleosi I semi e i frutti oleosi interi, indipendentemente dalla forma di presentazione, da cui non sia stato asportato altro che il legumento o la buccia
7.4. Prodotti e i sottoprodotti di semi oleosi I prodotti e i sottoprodotti del frazionamento dei semi e dei frutti oleosi, diversi dagli oli e grassi compresi nella categoria 7.14.* Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. iIl predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca. 
7.5. Prodotto e sottoprodotti di semi oleosi  Semi di leguminose interi e loro prodotti sottoprodotti diversi dai di semi di leguminose leguminose compresi nelle categorie 7.3 e 7.4.* Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 
7.6. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici I prodotti e i sottoprodotti derivati da tuberi e radici diversi dalla barbabietola da zucchero compresa nella categoria 7.7.* Tali prodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. 
7.7. Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero I prodotti e i sottoprodotti della barbabietola e della canna da zucchero. Tali prodotti e sottoprodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca.
7.8. Prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta. I prodotti e sottoprodotti della lavorazione della frutta. Tali prodotti non debbono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se è presente più del 5% di grassi greggi sulla sostanza secca o più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca. 
7.9. Foraggi essiccati  Parte aerea delle piante foraggere raccolte allo stato verde ed essiccate artificialmente o naturalmente. Tali prodotti non devono contenere più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca. Il predetto valore del 25% può essere superato se e presente più del 15% di proteine gregge sulla sostanza secca. 
7.10. Prodotti cellulosici  Gli ingredienti dei mangimi contenenti più del 25% di cellulosa greggia sulla sostanza secca, come paglie, tegumenti e pula, diversi dai prodotti compresi nelle categorie 7.4, 7.8 e 7.9.* 
7.11. Prodotti lattiero-caseari  I prodotti derivati dalla lavorazione del latte, diversi dai grassi separati del latte compresi nella categoria 7.14*.
7.12. Prodotti di pesce Pesci e altri animali marini a sangue freddo o parti di essi, compresi i prodotti derivati dalla loro lavorazione diversi dall'olio di pesce separato e relativi derivati compresi nella categoria 7.14. Sono esclusi i prodotti contenenti più dei 50% di ceneri sulla sostanza secca compresi nella categoria 7.13. 
7.13. Minerali  Sostanze organiche o inorganiche contenenti più del 5% di ceneri sulla sostanza secca, diverse dalle sostanze contenenti più del 5% sulla sostanza secca di ceneri insolubili nell'acido cloridrico
7.14. Oli e grassi Oli e grassi di origine animale o vegetale e loro derivati 
7.15. Prodotti della panetteria e della produzione di paste alimentari Scarti ed eccedenze della  panetteria e della produzione di paste alimentari 

 8. Per i mangimi composti per cani e gatti è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, ivi compresi i prodotti chimico- industriali, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore. L'indicazione delle materie prime per mangimi può essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali le materie prime per mangimi appartengono riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore. 

Categorie di materie prime per mangimi che possono sostituire l'indicazione del nome specifico del singolo ingrediente nell'etichettatura dei mangimi composti destinati ai cani e gatti

categoria

definizione

8.1. Carni e derivati Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo.
8.2. Latte e derivati del latte Tutti i prodotti lattiero-caseari conservati  mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
8.3. Uova e prodotti a base di uova  Tutti i prodotti a base di uova, freschi o  conservati mediante opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
8.4. Oli e grassi Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali
8.5.  Lieviti  Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate.

8.6. Pesci e sottoprodotti dei pesci

I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché sottoprodotti della loro lavorazione.

8.7. Cereali

Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali.
8.8. Ortaggi Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento
8.9. Sottoprodotti di origine vegetale Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi
8.10. Estratti di proteine vegetali Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)
8.11. Sostanze minerali Tutte le sostanze inorganiche adatte  all'alimentazione animale
8.12. Zuccheri Tutti i tipi i zucchero
8.13. Frutta Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
8.14. Noci Tutte le polpe di frutti in guscio
8.15. Semi Tutti i semi interi o grossolanamente conservati
8.16. Alghe Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
8.17. Molluschi e crostacei  Tutti i crostacei e i molluschi anche in conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
8.18. Insetti Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo
8.19. Prodotti del panificio  Tutti i prodotti del panificio: pane, biscotti e paste

 9. Per i mangimi composti è altresì richiesta l'indicazione obbligatoria, di componenti analitici e relativi tenori così come specificato nel seguente prospetto: 

Mangimi 

Componenti analitici e relativi tenori (dichiarazioni obbligatorie)

Categoria di animali o specie animale  

(1) 

(2)

(3)

Mangimi completi - Proteina greggia
- Grassi greggi
- Fibra grezza
- Ceneri gregge

- Lisina

- Metionina
- Fosforo (*) 

Tutti gli animali, salvo gli animali familiari diversi da cani e dai gatti

Suini

Pollame                              Pesci, salvo i pesci ornamentali (*)

Mangimi complementari - minerali - Calcio  
- Fosforo
- Sodio 
- Magnesio
Tutti gli animali

Ruminanti

Mangimi complementari melassati - Proteina greggia
- Fibra grezza 
- Zuccheri totali (saccarosio)
- Ceneri gregge

- Magnesio ³ 0,5%

Tutti gli animali 

Ruminanti

Mangimi complementari - altri - Proteina greggia
- Grassi greggi 
- Fibra grezza
- Ceneri gregge

- Calcio ³ 5%
- Fosforo ³ 2%

- Magnesio ³ 0,5%

- Lisina

- Metionina

 

Tutti gli animali, salvo gli animali familiari diversi da cani e dai gatti

Animali diversi dagli animali familiari

Ruminanti

Suini

Pollame

  (*) Applicabile a partire dal 1° luglio 1999. 

(**) il termine cellulosa greggia può essere utilizzato in sostituzione di quello di fibra grezza per mangimi composti preparati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

10. Il tenore di umidità dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi: 

a) il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%; 

b) il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche; 

c) il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche; 

d) il 14% negli altri mangimi composti. 

11. La data di durabilità minima che deve essere espressa con le seguenti indicazioni: 

a) "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico; 

b) "da consumarsi preferibilmente entro", seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi. Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di durabilità minima o una data limite di garanzia, deve essere indicata quella più vicina;*

12. La data di produzione o il numero di riferimento della partita. La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione: 

13. "Prodotto, (x giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata". 

14. La quantità netta espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volume o di massa per i prodotti liquidi. L'indicazione della quantità netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore. 

15. Per i mangimi composti di produzione nazionale non contenenti additivi e/o premiscele devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo;*

15-bis. Il numero di riconoscimento attribuito allo stabilimento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, o, secondo i casi, il numero di registrazione attribuito allo stabilimento ai sensi dell'art. 9 di tale decreto. Tale numero deve essere riportato in etichetta entro centottanta giorni dalla data di attribuzione, durante tale periodo, per i mangimi composti di produzione nazionale contenenti additivi e/o premiscele, devono essere riportati gli estremi della precedente autorizzazione.;*

16. Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni "mangime completo" o "mangime complementare" possono essere sostituite dalla denominazione di "mangime composto"; in tale caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi. 

17. Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre materie prime per mangimi non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora dette materie prime risultino chiaramente nella denominazione del mangime. 

18. Per le miscele di semi interi non è richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque può essere fornita in conformità con quanto specificato nell'allegato IV. 

19. L'impiego di una delle due forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categorie o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui una materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie. 

20. La data di conservazione minima, la quantità netta ed il numero, di riferimento della partita, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 3 del presente decreto; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate. 

21. Ai fini della immissione in commercio, il termine "mangime può essere sostituito da "alimento per animali".*

c. per le materie prime per mangimi o per i mangimi composti contenenti premiscele, premiscele medicate o additivi: 

1. Tutte le indicazioni previste alle parti a) e b) del presente allegato secondo che si tratti di materie prime per mangimi o mangimi composti; 

2. Per i mangimi composti contenenti premiscele medicate le denominazioni di cui al punto 1. della parte b) del presente allegato, debbono essere accompagnate dal termine "medicato", sono richieste inoltre indicazioni previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 90 e dal decreto ministeriale 16 novembre 1993 ed inoltre l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute per ogni kg, le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione, la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso che per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, deve essere riportata con l'espressione "da consumarsi entro" seguita dall'indicazione del giorno,mese ed anno. 

3. Per i mangimi contenenti additivi sono richieste anche le indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228 e successive modificazioni.

*Così modificati dal Decreto 6 febbraio 2002

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