allegato vi 

deroghe alle norme di confezionamento 

1. I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti premiscele medicate possono essere posti in circolazione alla rinfusa quando si tratta di: *

a) prodotti scambiati tra ditte produttrici; 

b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici; 

c) miscele di semi o frutti interi; 

d) blocchi o rulli da leccare; 

e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore a 50 kg, destinati all'utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso; 

f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali; 

g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti; 

h) mangimi pellettati 

2. Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la conservazione e la qualità dei prodotti, per la consegna o la distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle lettere f), g) ed h), non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile. 

3. I mangimi composti, completi e complementari; consegnati in carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa. 

4. I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonché i residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli obblighi di cui al comma terzo e quarto dell'articolo 18; in tal caso la denominazione della merce dovrà risultare sui documenti di accompagnamento.

*Così modificato dal Decreto 6 febbraio 2002

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